Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2025

Cassazione n. 32722/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), 2-bis, 2-sexies cod. strada.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa, contestando la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis cod. strada, lamenta il vizio della violazione di legge.

Considerato che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza come qualunque tipologia d'incidente stradale riconducibile alla impoverita capacità di governare il veicolo da parte del conducente in stato di ebbrezza configuri l'aggravante in parola.

Considerato che la giustificazione è conforme ai principi stabiliti in questa sede (cfr. ex multis Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, PG C/ Granelli, Rv. 275872:"In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli").

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), 2-bis, 2-sexies cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa, contestando la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis cod. strada, lamenta il vizio della violazione di legge. Considerato che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza come qualunque tipologia d'incidente stradale riconducibile alla impoverita capacità di governare il veicolo da parte del conducente in stato di ebbrezza configuri l'aggravante in parola. Considerato che la giustificazione è conforme ai principi stabiliti in questa sede (cfr. ex multis Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, PG C/ Granelli, Rv. 275872:"In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli"). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i
Sentenza Cassazione n. 32722/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris