CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25060/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.a., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamenteagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 14266/2025depositata il 28/05/2025.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14752/2025Numero sezionale 3029/2026Numero di raccolta generale 25060/2026Data pubblicazione 06/09/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Viene proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.,dell’ordinanza del 28 maggio 2025, n. 14266, con la quale è statodichiarato improcedibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Milano n. 319/2021, per mancato deposito dellanotificazione della sentenza impugnata, pur dichiarata dal ricorrente comeavvenuta.Resiste con controricorso l’intimata.Il P.G. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.Le parti hanno depositato le memorie.[OSCURATO:PERSONA]. La fase rescindente.1. – Il ricorso per revocazione.1.1. – Il ricorrente espone che l’ordinanza n. 14266/2025 compie unerrore di fatto, laddove ravvisa il mancato deposito della copia dellasentenza munita della relativa notificazione in data 8 febbraio 2021, aisensi dell’art. 369, comma 2, c.p.c., sebbene il ricorrente abbia allegatoessere tale attività notificatoria avvenuta.In tal modo, tuttavia, l’ordinanza è incorsa in errore di fatto, perché,invece, esisteva in atti la copia della sentenza impugnata con la relata dinotifica, nel fascicolo di parte contenente il “fascicoletto”, un raccoglitorecon 24 documenti, racchiusi ognuno in una cartellina trasparente, doveappunto era contenuta anche la prova della notifica. Pertanto, il ricorrenteha richiesto al cancelliere di predisporre la copia di tali documenti rilevanti(ossia: il documento ritenuto non depositato, la sentenza della corteterritoriale, la nota di deposito del fascicoletto, la copertina delclassificatore, il frontespizio del fascicolo di parte e del fascicolo d’ufficio),come esistenti sin dal 27 aprile 2021, data di iscrizione a ruolo.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14752/2025Numero sezionale 3029/2026Numero di raccolta generale 25060/2026Data pubblicazione 06/09/2026Rileva, altresì, che né i magistrati della VI Sezione civile, né quellidella Procura generale, né la controparte abbiano mai rilevato dettaassenza, onde si tratta di elemento che non è stato oggetto di discussionetra le parti, restando dunque soddisfatta anche tale condizione.Il mancato disconoscimento della controparte in ordine sia allarelazione di notifica, sia al messaggio pec di consegna della sentenzaimpugnata in data 8 febbraio 2021, alle ore 17,13, rende addiritturasuperflua l’attestazione di conformità, in applicazione dei principî di dirittosanciti dalle Sezioni unite con la sentenza n. 8312/2019 e dalla successivagiurisprudenza conforme.1.2. – Secondo il consolidato e condiviso orientamento di questaCorte, la configurabilità dell’errore di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c.presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte,esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull’affermazione diesistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà effettiva(quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere odaffermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ademersione nello stesso giudizio di cassazione, nonché posto a fondamentodell’argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dalgiudice di legittimità (fra le altre, Cass., sez. un., 5 marzo 2024, n. 5792;Cass., sez. un., 19 luglio 2024, n. 20013; Cass. 20 aprile 2026, n.10386).1.3. – L’ordinanza impugnata afferma, in motivazione: «vapreliminarmente rilevato che non vi è prova dell’avvenuto deposito daparte del ricorrente principale della copia della sentenza munita dellarelativa notificazione, richiesto a pena di improcedibilità dall’art. 369,secondo comma, cod. proc. civ., benché questi abbia allegato che talecomunque nella disponibilità del giudice».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14752/2025Numero sezionale 3029/2026Numero di raccolta generale 25060/2026Data pubblicazione 06/09/20261.4. – L’esame degli atti dà conferma della circostanza che fosse innotificata, pur non rilevato, con conseguente assolvimento tempestivodell’onere ex art. 369 c.p.c.1.4.1. – Giova anzitutto rilevare come, nell’originario ricorso, in calceal medesimo il ricorrente, dopo avere in epigrafe dichiarato essere stata lasentenza notificata, avesse poi sia indicato sub C la dicitura “Copiaconforme all’originale della sentenza impugnata”, sia ancora sub F, doc.24, la dicitura “Copia sentenza impugnata”.Già in questa duplice menzione poteva cogliersi, onde dare unsignificato alla apparente duplicazione, la ragione di un controllo, postoche la ripetizione invero avrebbe potuto essere proprio motivata dalcontenuto ulteriore consistente nella relata di notifica.1.4.2. – Il ricorrente ha precisato di avere inserito il documento nelfascicoletto cartaceo originario.Dal contenuto del medesimo, risulta nell’indice depositata, come doc.24, la “Copia sentenza impugnata” ed il relativo doc. 24 consiste: a) nellasentenza della Corte di appello di Milano depositata il 1° febbraio 2021, n.319 (di pagine 32); b) a seguire, nella pagina recante la “[OSCURATO:PERSONA]” effettuata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per Unipol, riferita a dettasentenza, estratta come copia informatica, con l’attestazione di cui agliartt. 3-bis e 6 l. n. 53/1994, 16-bis e 16-undecies d.l. n. 179/2012; c) aseguire, il relativo messaggio di posta elettronica certificata; d) è altresìpresente, infine, la “[OSCURATO:PERSONA]”, con il richiamo allanormativa e l’attestazione che la sentenza impugnata era stata notificatadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 8 febbraio 2021; per concluderecon luogo e data (“Milano, lì 15 aprile 2021”) e la sottoscrizione deldifensore depositante.Risulta, in tal modo, provato che tale è il contenuto del fascicolo diparte dell’originario ricorso per cassazione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14752/2025Numero sezionale 3029/2026Numero di raccolta generale 25060/2026Data pubblicazione 06/09/20261.5. – Né, si noti, è affatto decisivo che non risulti menzionataespressamente la notificazione della sentenza nell’elenco originario deidocumenti depositati: dal momento che non risponde alla correttainterpretazione dell’art. 369 c.p.c. ritenere che sia sempre indispensabilenon la presenza della notificazione, ma la sua menzione letterale nelricorso fra i documenti prodotti.1.5.1. – A ben vedere, invero, questa Corte non ha affatto enunciatoquesto principio nell’ordinanza della Sesta sezione, che costituisce illeading case sul tema, ma che ha detto altro, sebbene poi frainteso dallamassima, in seguito considerata – ma errando – quale un precedente inrealtà inesistente.Si tratta di Cass., sez. VI, ord. 21 maggio 2015, n. 10517, cosìmassimata: «In caso di revocazione proposta avverso la sentenza con cuila Suprema Corte abbia dichiarato improcedibile un ricorso per carenzadella copia notificata della sentenza impugnata, la prova della suapresenza nel fascicolo di parte può essere fornita dimostrando l’espressamenzione dell’atto nel ricorso originario notificato alla controparte, ovverosulla base di altri elementi, a condizione che essi non rientrino nelladisponibilità materiale della parte che avrebbe interesse a fornire taledimostrazione e, dunque, diversi dall’indice a suo tempo vistato dallacancelleria e poi ritirato dalla parte».E di tale ordinanza viene citata sempre la sola massima, o addiritturauna frase apparentemente tranchant – «può aversi per ritualmenteprodotto e suscettibile di essere esaminato soltanto quanto in modoespresso indicato nel ricorso come in uno ad esso versato in atti» – laquale, tuttavia, né fa parte del contenuto motivazionale dell’ordinanzaCass. n. 10517/2015, in quanto invece appartiene al contenuto dellaproposta di definizione depositata dal consigliere designato ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., né risponde al thema decidendum.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14752/2025Numero sezionale 3029/2026Numero di raccolta generale 25060/2026Data pubblicazione 06/09/2026Ed invero risulta, dalla motivazione della citata ordinanza, che larichiesta di espressa menzione della relata negli atti non fu da questaCorte pretesa in generale, ma, tutto all’opposto, soltanto laddove: i) ilfascicolo di parte sia stato ritirato e non sia rimasto perciò nella custodiadella cancelleria; ii) in un caso in cui (“E tanto esime dal rilevare …”)sulla originaria nota di deposito risultava «aggiunta a penna ed a mano, aln. 9 dei documenti depositati, la dicitura “COPIA SENTENZA 2349/2009NOTIFICATA IL 20/10/09”, ma la dicitura stessa appaia sovrascritta adun frego trasversale di sbarratura centrale del rigo n. 9, apposto a partiredal primo “0” del numero “2009” e, ascendente da sinistra verso destra,fino ad oltre la cifra “9” del medesimo numero e sopra la prima letteradella parola “NOTIFICATA”». Insomma, un falso ictu oculi.Per concludere, quindi, la proposta del consigliere designato comesegue: «Ad evitare ogni dubbio sulla consistenza e sussistenza agli atti deidocumenti che si assumono prodotti, la cui produzione sia prevista a penadi improcedibilità, deve quindi ritenersi che, se non altro (come nellaspecie) una volta ritirato il fascicolo di parte del ricorrente, un documentopuò provarsi essere stato in quel fascicolo esistente al momento delladecisione della Corte di cassazione soltanto se anche espressamentedescritto nel ricorso originario notificato alla controparte, o comunque setale esisteva risulti da altri elementi non rientranti nella disponibilitàmateriale della parte che avrebbe interesse a dimostrarla».[OSCURATO:PERSONA]. n. 10517/2015 decise in conformità alla proposta,enunciando, in calce, il seguente principio di diritto: «ai fini dellarevocazione, ai sensi degli art. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., dellasentenza della Corte suprema di Cassazione che abbia dichiaratoimprocedibile il ricorso per mancata produzione della copia notificata dellasentenza impugnata, un documento – nella specie, la copia notificata enon soltanto la copia della sentenza impugnata – può provarsi esserestato esistente nel fascicolo di parte, successivamente al suo ritiro ed alNumero registro generale 14752/2025Numero sezionale 3029/2026Numero di raccolta generale 25060/2026Data pubblicazione 06/09/2026rientro nella disponibilità della parte del fascicolo di questa, anche alprecedente momento della prima decisione della Corte di cassazione solose anche espressamente descritto nel ricorso originario notificato allacontroparte, o comunque se tale esistenza risulti da altri elementi nonrientranti nella disponibilità materiale della parte che avrebbe interesse adimostrarla, diversi quindi dall’indice a suo tempo vistato dalla cancelleriain occasione del primo deposito, ma poi ritirato dalla parte interessata».Non del tutto conforme, quindi, la massima tratta.1.5.2. – Del pari, il preteso precedente di Cass. 6 giugno 2017, n.14002 (richiamato come unico riferimento giurisprudenziale, ad es., nellamassima ufficiale di Cass. n. 14709/2025) afferma, in motivazione, che:«la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione è inammissibileallorché per dimostrare detto errore sia necessario produrre documentinuovi – come nella specie è avvenuto (v. docc. 1, 2 e 3, aventi ad oggettol’atto di trasformazione societaria e le visure camerali storiche, prodottiper la prima volta con il ricorso per revocazione: v. pagg. 44 e 45 di dettoricorso) – non prodotti nelle precedenti fasi di giudizio né tanto menorichiamati ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 con l’originario ricorso percassazione».Questa la massima:«La revocazione di una sentenza della corte di cassazione può esseredomandata solo ove sia dedotto che la decisione sia frutto di un errore difatto che dia luogo ad un indiscutibile contrasto tra quanto in essarappresentato e le oggettive risultanze degli atti processuali, sicché, taleimpugnazione non è ammissibile qualora, per dimostrare detto errore, sianecessario produrre documenti nuovi, non depositati nelle precedenti fasidi giudizio e non richiamati, ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c., conl’originario ricorso per cassazione». Questione, dunque, del tuttopeculiare.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14752/2025Numero sezionale 3029/2026Numero di raccolta generale 25060/2026Data pubblicazione 06/09/20261.5.3. – In seguito, l’apparente precedente di Cass. n. 10517/2015 èrichiamato in varie decisioni, non sempre peraltro conformatesi ad esso:- Cass. 14 novembre 2019, n. 29634, che richiama solo unarassegna di massime, ma per affermare il principio seguente: «È affettada errore revocatorio la pronuncia della Corte di cassazione con la quale sidichiari improcedibile un ricorso non presente in atti, allorché risulti che lostesso era stato ritualmente depositato ma, a causa di un disguido dicancelleria, introdotto in un fascicolo d’ufficio non pertinente»;- Cass. 26 maggio 2020, n. 9726, non massimata, in un caso proprioanalogo a quello di Cass. n. 10517/2015 («Inoltre, va rilevato che il viziorevocatorio è stato prospettato sulla base di documentazione ritirata dallaparte, risultando il fascicolo di parte di B.P. relativo al NRG 9043/2015ritirato dal difensore della predetta parte in data 15 giugno 2018 e poiridepositato in questa sede; tale documentazione non può, pertanto,essere rilevante in questa sede»);- Cass. 22 aprile 2022, n. 12925, la quale cita come precedente la n.10517/2015, nella sua massima;- Cass. 14 luglio 2023, n. 20345: la Corte aveva dichiaratoimprocedibile un ricorso per mancata attestazione di conformitàall’originale digitale della copia analogica del ricorso notificato in viatelematica, e, dopo aver dichiarato di conoscere quel “precedente” di cuiriporta solo la massima, chiarisce pure: «è evidente l’esigenza sottesa atale principio, quella cioè di evitare di prendere in considerazione in sededi revocazione atti mancanti nel fascicolo come sottoposto all’esame delCollegio originario e solo successivamente ivi inseriti»;- Cass. 13 novembre 2024, n. 29297 richiama la massima di Cass. n.10517/2015, ma in mera rassegna, ed accoglie, infine, il ricorso perrevocazione (atto non inserito per errore della cancelleria);- Cass. 10 aprile 2025, n. 9404, la quale accoglie la revocazione, inquanto la certificazione di cancelleria vale a dare effettivamenteNumero registro generale 14752/2025Numero sezionale 3029/2026Numero di raccolta generale 25060/2026Data pubblicazione 06/09/2026dimostrazione dell’esistenza, nel fascicolo di parte ritualmente prodotto almomento della iscrizione a ruolo, della copia notificata della sentenzaemergenza o annotazione che possa far diversamente supporre – che ilfascicolo sia sempre rimasto in custodia della cancelleria e non nella liberadisponibilità della parte»;- Cass. 31 ottobre 2025, n. 28769 afferma che «sia specifico onere delricorrente indicare in ricorso ogni dato rilevante e ogni singolo documentoche si deposita», ma senza nessuna citazione; mentre il principio da essaenunciato è diverso, ed attiene all’onere di precisare dove fosserocontenuti i documenti rilevanti.1.6. – Esclusa l’esistenza di una vera catena di precedenti, neppurepuò darsi seguito al mero argomento, secondo cui l’attestato di cancelleria– nella specie: “Copia conforme all’originale, esistente negli atti allegati alricorso n.ro 10589/2021 di r.g. di questa Corte” – non proverebbe, oggiper allora, la presenza effettiva di quel documento sin dal deposito inizialeentro i venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione (cfr.,richiamate dalla controricorrente: [OSCURATO:PERSONA]. 31 maggio 2025, n. 14709, marelativa alla data di pubblicazione del provvedimento impugnato e conricorso per cassazione notificato entro il termine di legge; Cass. 22 aprile2022, n. 12925).Invero, l’attestato di cancelleria fa fede fino a querela di falso,consentendo di ravvisare l’atto come sin dall’inizio prodotto.Atteso che tale fascicolo, sulla base di diretta verifica in ragione dellanatura processuale del vizio denunziato, è stato constatato comecontenente anche la relata di notifica della sentenza impugnata, deveconcludersi che vi fu la svista dal ricorrente segnalata.Infatti, in mancanza di elementi contrari, deve ritenersi che l’attualepresenza del documento previsto a pena di improcedibilità, in una con glialtri contenuti nel fascicolo di parte, recante l’originaria attestazione delNumero registro generale 14752/2025Numero sezionale 3029/2026Numero di raccolta generale 25060/2026Data pubblicazione 06/09/2026deposito avvenuto il 27 aprile 2021, induca necessariamente a presumereche tutti i documenti in esso contenuti e rinvenuti facessero parte delcontenuto iniziale. Una volta constatata oggi la presenza diquell’adempimento, in precedenza dall’ordinanza revocanda nonriscontrato, deve presumersi che detto adempimento fosse stato a suotempo già compiuto, e che il documento ivi sia rimasto senza soluzione dicontinuità.Resterebbe salva soltanto la presenza elementi che inducessero allaconclusione contraria: quali, ad esempio, la discontinuità numerica; ladifformità grafica rispetto agli altri documenti all’epoca prodotti; lacollocazione incongrua del documento de quo nel fascicolo; ed ogni altroelemento in senso contrario, o, come in alcuni casi avvenuto, per esserestato il fascicolo ritirato dalla parte e quindi non essere sempre rimastonell’esclusiva disponibilità della cancelleria della Corte (si vedano levicende esaminate dalle citate Cass. n. 10517/2015 e Cass. n. 9726/2020,avendo la S.C. ammesso la prova che, appunto, il documento fossesempre stato nel fascicolo).Posto, inoltre, che potrebbe in alcuni casi esistere l’integrazione di unreato (artt. 482, 490 c.p.), esso non si può ritenere compiuto, senzadecisivi e seri elementi in tal senso.1.7. – Una simile conclusione si impone, sia sul piano logico-formale,sia alla luce del principio fondamentale del diritto di difesa e del rispettodegli artt. 24, 111 Cost., nonché 6 Cedu: in quanto non si tratta dellaprevisione razionale di un adempimento preliminare, qual è quello dell’art.369, comma 2, n. 2, c.p.c., che non è in discussione, ma delle modalità dicontrollo ad opera del giudice di cassazione che quell’adempimento siaeffettivamente avvenuto, evitando di rendere sotto questo profilo troppoonerosa la prova di una svista originaria del giudice. Svista che, a quelpunto, sarebbe impossibile da provare e da rimediare, pur ove avvenuta,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14752/2025Numero sezionale 3029/2026Numero di raccolta generale 25060/2026Data pubblicazione 06/09/2026con insuperabile pregiudizio al diritto alla difesa della parte ed al giustoprocesso.Se lo scopo finale delle impugnazioni è proprio e solo correggerel’errore in cui sia incorso il provvedimento impugnato – e, dunque,sebbene possa apparire controintuitivo, un sistema delle impugnazionifunziona se sono percentualmente superiori i ricorsi accolti, e non nel casocontrario, in quanto vuol dire che vi era necessità di ricorrere al giudicesuperiore – occorre allora concludere che non sarebbe coerente con taleprincipio non ammettere nessuna prova, in sostanza, della circostanza cheil documento necessario alla procedibilità del ricorso (nella specie, lanotificazione della sentenza impugnata) fosse stato effettivamente etempestivamente depositato dal ricorrente, oppure esigere adempimentinon previsti dalla legge (come la menzione espressa di quel documentonell’elenco di quelli prodotti, e non la mera presenza in atti).1.8. – Altra è, nel tema più generale, l’esigenza di ricercare sistemi dideposito informatico che non permettano di depositare un documento, ameno che il file non sia correttamente denominato, pena il mancatoraggiungimento dello scopo di quel deposito e conseguente inefficaciagiuridica dello stesso: ma, allo stato dei processi, questa regola non esistee questo esito viene costantemente escluso, sebbene sia noto come idocumenti molto spesso siano contenuti in files che non descrivono affattoin modo univoco il relativo contenuto.1.9. – Del resto, attenuazioni del rigore, dunque non assoluto, dellaimprocedibilità per mancato deposito della copia notificata della sentenzaimpugnata sono state portate da numerosi precedenti, secondo cui ilricorso, pure in mancanza di produzione della relata di notifica dellasentenza impugnata – e, quindi, con interpretazione addiritturaantiletterale – non è comunque improcedibile, quando:a) il documento non sia mai stato depositato dal ricorrente, ma siastato prodotto dalla controricorrente (Cass. 17 gennaio 2026, n. 1001;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14752/2025Numero sezionale 3029/2026Numero di raccolta generale 25060/2026Data pubblicazione 06/09/2026Cass. 29 ottobre 2024, n. 27883; Cass. 22 ottobre 2024, n. 27313; Cass.,sez. un., 6 luglio 2022, n. 21349; Cass. 7 giugno 2021, n. 15832; Cass.12 febbraio 2020, n. 3466; Cass. 22 luglio 2019, n. 19695; Cass., sez.un., 2 maggio 2017, n. 10648);b) il documento non sia mai stato depositato dal ricorrente, ma siastato acquisito mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio exart. 369, comma 3, c.p.c., ora art. 137-bis, comma 1, disp. att. c.p.c. (eplurimis, Cass., sez. un., 6 luglio 2022, n. 21349; Cass. 7 giugno 2021, n.15832; Cass., sez. un., 2 maggio 2017, n. 10648);c) il ricorso sia stato notificato entro il sessantesimo giorno dallapubblicazione della sentenza (e multis, Cass. 27 agosto 2025, n. 23982;Cass. 21 marzo 2025, n. 7553; Cass. 8 novembre 2024, n. 28781; Cass.10 luglio 2013, n. 17066).Ne deriva l’esigenza di rinnovazione del giudizio di cassazione, in sederescissoria.II. Il giudizio rescissorio.2. – La sentenza impugnata e la costituzione delle parti.Con la sentenza impugnata del 1° febbraio 2021, n. 319, la Corted’appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunaledella stessa città n. 2876/2019, respinse le domande proposte da GiorgioMalinverni contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,volte al risarcimento del danno per aver acquistato, a seguito delleinformazioni decettive dell’emittente sia mediante bilanci falsi sia per falsoin prospetto in occasione dell’aumento di capitale del giugno 2011, n.49.000 azioni Fonsai tra il 2010 e il 2011, con un danno di € 150.260.La Corte d’appello ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che:a) circa i bilanci asseritamente falsi: il Tribunale di Milano,nell’accogliere la domanda proposta dall’investitore, ha essenzialmentemotivato sul nesso causale tra l’illecito e il danno, ritenendo invero che, inordine alla condotta, sia mancata la contestazione delle allegazioni attoreeNumero registro generale 14752/2025Numero sezionale 3029/2026Numero di raccolta generale 25060/2026Data pubblicazione 06/09/2026ad opera della società convenuta: tuttavia – premesso che i bilancirilevanti nella vicenda in esame sono quelli degli esercizi 2008, 2009 e2010 ed il prospetto informativo quello del 24 giugno 2011 – la Corteterritoriale ha ravvisato la contestazione circa le insufficienze e falsitàcontenute nei medesimi; quindi, avendo il Tribunale motivatol’accoglimento essenzialmente con riguardo alle carenze (per una rilevanteinsufficienza della riserva sinistri) del solo bilancio 2010, riportato nelprospetto, senza riferimento ai bilanci del 2008 e del 2009, la Corteterritoriale ha ritenuto assente ogni motivazione circa la falsità di questi ela sentenza di primo grado meritevole di riforma sul punto;b) circa il prospetto informativo del 24 giugno 2011: esso dà contodell’avvio di accertamenti ispettivi dell’Isvap con i conseguenti rilievi,evidenziando i possibili costi relativi all’implementazione di procedureorganizzative, come pure il fatto che le riserve tecniche sinistricostituivano uno specifico “fattore di rischio” (e, aggiunge la Corteterritoriale, comunque dalla sentenza penale del Tribunale di Milano del 16giugno 2016, resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Pier GiorgioBedogni e [OSCURATO:PERSONA], risulta che l’impatto della sottostima delleriserve stesse nel bilancio 2010 di FonSai e quindi sul Prospetto 2011fosse trascurabile, con valutazione condivisa in appello e l’Ivass haannullato l’ordinanza-ingiunzione afferente le rilevate carenze nelleprocedure di valutazione delle riserve sinistri, in ragione della mancatainstaurazione del contraddittorio); il prospetto menziona inoltre il rischiolegato al settore immobiliare, dovuto a fattori mutevoli nel tempo e noncompletamente prevedibili, onde «l’Emittente non può escludere che lafattibilità e/o la redditività di tali iniziative risulti differente rispetto alleaspettative», riferendosi anche a fattori responsabili del deterioramentodei risultati economici del Gruppo per cui «l’Emittente non può escludereche, nonostante i previsti effetti dell’Aumento di Capitale unitamente aglieffetti di ulteriori opzioni di valorizzazione di attività non strategiche, laNumero registro generale 14752/2025Numero sezionale 3029/2026Numero di raccolta generale 25060/2026Data pubblicazione 06/09/2026persistenza di detti fattori – e a maggior ragione la mancata esecuzionedelle operazioni di rafforzamento patrimoniale del Gruppo – possacomportare in prospettiva una inadeguatezza del patrimonio di vigilanza diGruppo»; ed ancora, con riguardo ad eventuali evoluzioni del quadronormativo, il prospetto dichiara che «l’Emittente non può escludere che ilpatrimonio di vigilanza di Gruppo risulti in prospettiva inadeguato rispettoai requisiti patrimoniali minimi previsti dalla normativa di riferimento protempore vigente»; ne ha tratto la conclusione che le riserve tecnichesinistri risultavano senz’altro idonee a fornire una rappresentazioneadeguata del livello di rischio legato ad una loro eventualesottovalutazione e, più in generale, che gli elementi di rischio fosseroadeguatamente rappresentati nel prospetto informativo del 2011;c) circa il nesso causale tra tali rappresentazioni e il danno: 1) per idati di bilancio, ha richiamato giurisprudenza di legittimità relativa allaimputazione diretta agli amministratori, non alla società, del danno dainadempimento di un contratto da questa concluso (Cass. n. 17794/2015),traendone che l’investitore debba «dimostrare che l’illegittimarappresentazione della situazione patrimoniale ed economica scaturentedal bilancio abbia avuto incidenza determinante nelle proprie scelte diinvestimento e ciò alla luce anche della valutazione di eventuali segnali diallarme»; ed ha affermato che egli nella specie non ha dimostrato che leproprie scelte del 2010 e 2011 fossero state influenzate dai bilanci 2008,2009 e 2010, che il Tribunale ha richiamato la sentenzanon si possono desumere elementi dai documenti in atti, in difetto dispecifica indicazione ad opera di parte, come sancito da Cass. n.23976/2004, e comunque il Malinverni non ha provato l’incidenza di dettielementi sulle proprie scelte di investimento, ed anzi controparte haillustrato come vi fossero segnali di allarme, del tutto trascurati dalMalinverni, quali i vari declassamenti del rating; 2) quanto al prospettoNumero registro generale 14752/2025Numero sezionale 3029/2026Numero di raccolta generale 25060/2026Data pubblicazione 06/09/2026informativo, ha richiamato l’art. 94 t.u.f. e la giurisprudenza di legittimitàin tema, concludendo che incombe sul risparmiatore provare il nessocausale tra le informazioni inesatte e le conseguenti scelte diinvestimento, trattandosi di illecito aquiliano, gravando sull’appellatol’onere di fornire la prova che egli non avrebbe effettuato l’investimento senon fosse stato tratto in inganno dal prospetto; però, egli non ha provatoil processo decisionale, che lo indusse a sottoscrivere l’aumento di capitalenel 2011; ed, anzi, nella specie i dati del prospetto 2011 richiamavano lesignificative difficoltà finanziarie in cui si trovava Fondiaria e sussistevanomolteplici segnali di allarme indicati; infine, ha ritenuto rilevante che,anche dal 2012, [OSCURATO:PERSONA] continuò ad acquistare i titoli FonSai,dunque palesando una volontà di indirizzarsi proprio su tali titoli.La sentenza è stata impugnata dall’investitore sulla base di quattromotivi.[OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso e ricorso incidentalecondizionato per un motivo, cui la controparte risponde con controricorsoa ricorso incidentale.Le parti, nel giudizio rescissorio, hanno depositato a suo tempo anchele memorie.3. – Il primo motivo del ricorso principale.Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsaapplicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per avere la Corteterritoriale ritenuto sussistente la contestazione delle falsità in bilancio edin prospetto ad opera dell’assicuratrice in primo grado, mentre, invece,solo talune delle allegate falsità erano state contestate e, comunque,anche per quelle mancavano i requisiti di legge propri della adeguatacontestazione; di conseguenza, ha errato la sentenza impugnata a nonritenere la novità in appello delle difese al riguardo avanzate dallacontroparte.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14752/2025Numero sezionale 3029/2026Numero di raccolta generale 25060/2026Data pubblicazione 06/09/2026Il motivo è inammissibile, rientrando nella sfera di discrezionalità delgiudice del merito l’apprezzamento di una condotta di non contestazionedi taluni fatti allegati dalla controparte.Costituisce, invero, principio consolidato che, nel vigore del novellatoart. 115 c.p.c., secondo cui la mancata contestazione specifica dicircostanze di fatto produce l’effetto della relevatio ab onere probandi,spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto almedesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di noncontestazione dei fatti rilevanti dall’altra parte allegati (cfr. Cass. 28ottobre 2019, n. 27490; Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680; più di recente,Cass. 26 febbraio 2026, n. 4379).4. – Il secondo motivo del ricorso principale.Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsaapplicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per motivazionemancante o apparente circa la falsità o la veridicità dei bilanci del 2008 edel 2009: invero, la Corte territoriale non ha affatto esaminato e valutatotali bilanci, limitandosi a ritenere insufficiente la motivazione del primogiudice, ma senza poi procedere al proprio autonomo apprezzamento; né,del pari, risulta avere esaminato i bilanci successivi.Il motivo è fondato, atteso che la corte territoriale espone unamotivazione inferiore al minimo costituzionale, laddove si limita acensurare come inadeguata la motivazione del primo giudice circa lafalsità del bilancio 2010, con ciò reputando di avere assolto al propriodovere motivazionale: senza, tuttavia, provvedere – essa stessa – adargomentare valutando ed accertando i vizi denunziati dei bilanci.5. – Il terzo motivo del ricorso principale.Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia l’omesso esame di fattidecisivi oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., consistenti in quelli riportati negli atti processuali del giudiziodi responsabilità sociale per il risarcimento del danno contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14752/2025Numero sezionale 3029/2026Numero di raccolta generale 25060/2026Data pubblicazione 06/09/2026amministratori e dirigenti apicali, intrapreso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. innanzial Tribunale di Milano, r.g. 42294/2013, nonché nei verbali ispettivi e neiprovvedimenti sanzionatori Consob.Il motivo è fondato.In nessuna parte della decisione la corte territoriale mostra di avereesaminato i fatti storici decisivi, contenuti nei verbali ispettivi e neiprovvedimenti sanzionatori Consob, né quelli oggetto degli atti processualirilevanti prodotti, in particolare il giudizio di risarcimento del dannointrapreso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro i suoi amministratori e dirigentiapicali.Si tratta non della valutazione di prove, ma della omissione completadi esame di fatti storici afferenti l’oggetto della controversia e di assolutorilievo, che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso dellastessa.Sussiste, pertanto, il vizio di omesso esame del fatto decisivo per ilgiudizio, per non avere la Corte territoriale considerato le condotte degliesponenti come esposte dalla stessa società emittente, oltre che per nonaver considerato l’intero contenuto di tali documenti con riferimento allevalutazioni di tali condotte.6. – Il quarto motivo del ricorso principale.Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 1223, 2056, 2697 e 2729, 94 e 113 t.u.f., peravere la sentenza impugnata ritenuto superata la presunzione del nessocausale tra le false informazioni nei bilanci e nel prospetto ed il danno,solo in quanto le agenzie di rating avevano ribassato nel periodo le stime,l’investitore non avrebbe provato di avere esaminato i documenti contabilidell’emittente ed in ragione dei suoi investimenti successivi.Inoltre, la sentenza è affetta da una patente contraddizione, postoche, dapprima, mira a sostenere la tesi che i bilanci ed il prospettofornissero informazioni corrette, e, poi, afferma come le falsità delleNumero registro generale 14752/2025Numero sezionale 3029/2026Numero di raccolta generale 25060/2026Data pubblicazione 06/09/2026comunicazioni sociali dell’emittente fosse nota mediante diffusione incanali diversi da quelli ufficiali della stessa, sostenendo, per di più, che aqueste ultime, e non a quelle ufficiali, l’investitore avrebbe dovuto darecredito.Al contrario, nell’aumento di capitale, gli investitori beneficianodell’inversione dell’onere probatorio posta dall’art. 94 t.u.f., strumentoinformativo tipico e non surrogabile da altre fonti, non avendo l’investitorel’onere di consultare report di agenzie esterne ed, invece, potendoragionevolmente confidare nella veridicità delle informazioni diffuse. IlMalinverni continuò ad acquistare le azioni, in quanto a prezzo ribassato,probabilmente indifferente alle false notizie, e comunque talecomportamento non farebbe venir meno il diritto al risarcimento per ilperiodo precedente.Il motivo è fondato.6.1. – Circa il nesso causale tra le evidenze del bilancio e il dannolamentato, la Corte del merito commette diversi errori di diritto.6.1.1. – Essa incorre in una prima e seria inesattezza, laddoverichiama la giurisprudenza di legittimità relativa ad altra questione: quelladelle condizioni per l’imputazione diretta agli amministratori, oltre che allasocietà, del danno da inadempimento di un contratto da questa concluso(Cass. 8 settembre 2015, n. 17794): quel principio di diritto riguarda laquestione – affatto diversa – del se ed in che limiti, posto il rapportoorganico, a fronte dell’inadempimento della società ad un contratto daquesta concluso possa chiamarsi a rispondere, insieme alla societàcontraente, anche il suo amministratore, sebbene questi in teoria abbiaagito unicamente quale rappresentante legale della medesima, e non inproprio.In quella ipotesi, la S.C. ha affermato che la responsabilità direttadell’amministratore verso l’altro contraente richieda, per essere affermata,un quid pluris, individuato, ai sensi dell’art. 2395 c.c., qualora l’altroNumero registro generale 14752/2025Numero sezionale 3029/2026Numero di raccolta generale 25060/2026Data pubblicazione 06/09/2026contraente lamenti di aver contrattato con la società a causa di dati falsinel bilancio della stessa, nella prova della falsità del bilancio e dell’avertale bilancio concorso a determinarne la volontà a contrarre con la società.Un caso, all’evidenza, del tutto diverso da quello in cui l’investitorechiami a rispondere proprio la società emittente: dove, in presenza dibilancio falso, deve al contrario sostenersi il medesimo principio valevoleper il falso in prospetto, secondo cui costituisce un elemento presuntivosemplice circa la sussistenza del nesso causale l’induzione all’investimentoda quello propiziata.6.1.2. – A ciò si aggiunga come errato sia pure il passaggio dellasentenza impugnata, secondo cui – richiamando la massima ufficiale diCass. 24 dicembre 2004, n. 23976 («Alla luce del valore informatore delcontraddittorio (art. 111 Cost.), il giudice ha il potere-dovere di esaminarei documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata nefaccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi dellarelativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimentiper la controparte l’impossibilità di controdedurre e risultando per lostesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e deidocumenti ai fini della decisione») – afferma: «Né elementi ulteriori sonodesumibili dai documenti versati in atti, in difetto di specifica indicazionead opera delle parti, in coerenza con quanto esposto da Cass. civ. n.23976/04».Una tale apodittica affermazione, oltre che non corrispondere a nessunprincipio di diritto, mai enunciato da questa Corte, è all’evidenza inesatta.6.1.2.1. – Essa non corrisponde ad un precedente principio di diritto,perché, nella motivazione di Cass. n. 23976/2004, si richiamano dueprecedenti (su cui si dirà oltre) circa il tema della specificità delleallegazioni delle parti, per affermare quindi che «non soddisfa il predettorequisito di specificità dell’allegazione il generico richiamo alladocumentazione in atti, con il quale, lungi dall’esporsi gli scopi dellaNumero registro generale 14752/2025Numero sezionale 3029/2026Numero di raccolta generale 25060/2026Data pubblicazione 06/09/2026relativa produzione con riguardo ai motivi di gravame, non si chiarisceneppure di quali documenti precisamente si tratti, e quindi ancor menoquale parte del contenuto di essi venga in considerazione». Ed ecco,allora, il vero principio di diritto sotteso: non è sufficiente, ai finidell’assolvimento agli oneri di allegazione e prova ex art. 2967 c.c., ilgenerico richiamo alla “documentazione in atti”. Questo, e non altro.Circa gli altri due precedenti richiamati da Cass. n. 23976/2004,occorre rilevare che Cass. 6 aprile 2001, n. 5149 reputa corretta lasentenza di merito, la quale ritenga irrilevanti al fine del decidere idocumenti allegati alla consulenza tecnica d’ufficio di primo grado suiniziativa unilaterale dello stesso consulente ed esorbitando dall’incarico,su cui nessuna delle parti aveva fondato nessuna difesa, in quanto nonsarebbe consentito al giudice di sostituirsi alle stesse nell’adempiereall’onere probatorio sulle stesse gravanti.Dal suo canto, Cass. 16 agosto 1990 n. 8304 – la cui massima, resagenerale e non, come era, circoscrivendo il principio enunciato al giudiziodi appello, recita «Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documentiprodotti dalla parte – anche in appello ai sensi del 2º comma art. 345c.p.c. – solo nel caso in cui la parte ne faccia specifica istanza esponendonei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo allesue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l’impossibilità dicontrodedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione dellerisultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione» – si riferiscein realtà solo al giudizio di appello, affermando che, in quella vicenda, lacorte d’appello non era obbligata ad esaminare la documentazionecontenuta nel fascicolo dell’appellato in assenza di una sua specificaistanza, perché la produzione di documenti nuovi può farsi in appello exart. 345, comma 2, c.p.c., vecchio testo, ma da essa «deriva il potere-dovere del giudice di esaminarli, solo nel caso in cui la parte esponga neisuoi scritti difensivi gli scopi della esibizione, in quanto altrimenti laNumero registro generale 14752/2025Numero sezionale 3029/2026Numero di raccolta generale 25060/2026Data pubblicazione 06/09/2026controparte non avrebbe alcuna possibilità di controdedurre e allo stessomagistrato sarebbe impedita la valutazione della rilevanza probatoria deidocumenti ai fini della decisione».6.1.2.2. – Ma, soprattutto, è pure inesatto un simile concetto.Il giudice, nell’adempimento del proprio dovere d’ufficio, è tenuto adesaminare tutti e per intero i documenti prodotti dalle parti, quale fonteprimaria del suo convincimento.Certamente risponde all’id quod plerumque accidit che la parte,producendo un documento, ad esso si riferisca e da esso pretenda ditrarre argomenti a sostegno dei propri assunti: ma ciò non vuol direaffatto che, per le parti del documento in ipotesi non menzionate o nonrichiamate negli atti di parte, ed anche qualora il documento non fosse pernulla ivi illustrato, il giudice possa tenerlo in non cale.Tutto al contrario, è preciso obbligo del giudicante esaminare evalutare tutte le risultanze probatorie, come emergono sulla base delleprove costituite e costituende validamente offerte dalle parti: altro ediverso essendo il principio di diritto, secondo cui poi egli, ma unicamentequanto al percorso argomentativo e giustificativo posto in motivazione asostegno della decisione, possa riferire solo degli elementi probatorireputati essenziali e rilevanti per il suo decisum (la notorietà del principioesime da citazioni: ma v. es. Cass. 29 dicembre 2020, n. 29730).6.1.3. – Anche in ordine alla pretesa colpa dello stesso investitore,perché avrebbe ignorato i declassamenti dei rating ed altri elementiesterni che avrebbero potuto metterlo sull’avviso, il ragionamento non ècorretto: ma, sul punto, si rinvia a quanto analogamente si dirà circa ilprospetto informativo.6.1.4. – In conclusione, erra dunque la Corte territoriale, in ordine aibilanci allegati come falsi degli anni 2008, 2009 e 2010, plurime volte: 1)nell’omettere e motivare ogni accertamento autonomo in ordine allasussistenza della falsità; 2) nel ritenere che fosse onere dell’investitore, aNumero registro generale 14752/2025Numero sezionale 3029/2026Numero di raccolta generale 25060/2026Data pubblicazione 06/09/2026fronte di bilanci riscontrati falsi, provare aliunde il nesso causale tra lacondotta dell’amministratore e il danno diretto alla propria sferapatrimoniale, nonché la natura dolosa o colposa della condotta stessa; 3)nell’attribuire rilievo decisivo alle notizie da fonti esterne.6.2. – Ma anche le considerazioni esposte con riguardo al prospettoinformativo palesano l’essere la sentenza impugnata incorsa in errori didiritto.6.2.1. – Con riguardo al falso in prospetto, questa Corte (Cass. 21dicembre 2024, n. 33841) ha già convincentemente affermato che:a) l’art. 94, t.u.f., come sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 51 del 2007,nella versione vigente ratione temporis, prevede una presunzione iuristantum di colpa a favore dell’investitore il quale agisca in via risarcitorianei confronti dell’emittente (ovvero dell’offerente o del garante),lamentando imprecisioni e carenze del prospetto sotto il profilo dellaveridicità o della completezza, onde non è l’attore a dover dimostrare ildolo o la colpa della controparte per la diffusione del prospetto infedele,ma è l’emittente (o l’offerente, o il garante) ad essere onerato della provadi aver adottato ogni diligenza lo scopo di assicurare informazioniveridiche e complete;b) sussiste pure una presunzione semplice circa il nesso causale tral’illecito e il danno, proprio in ragione dell’esistenza di uno strumento – ilprospetto – soggetto ad una dettagliata disciplina connotata da controllipubblici e deputato a svolgere una insostituibile funzione informativa neiconfronti dei destinatari della sollecitazione di investimento, per ilriequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delleparti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmenteconsapevole;c) è fatto salvo solo il caso che le inesattezze del documento sianolimitate e marginali, in quanto allora sarà da escludere una correlazionetra la scelta di investimento e il danno, onde l’emittente può fornire laNumero registro generale 14752/2025Numero sezionale 3029/2026Numero di raccolta generale 25060/2026Data pubblicazione 06/09/2026prova liberatoria da responsabilità, dimostrando l’irrilevanza delleinesattezze rispetto alla decisione di investimento; e tale irrilevanza, insede giudiziale, potrà emergere in due modi: i) dimostrando che la falsitào la reticenza sono state incapaci di determinare una distorsioneinformativa incidente sulle scelte dell’investitore, sicché lo stesso avrebbenegoziato alle stesse condizioni pur in assenza di tali falsità o reticenze; ii)provando l’esistenza di altri elementi, estranei a quelli oggetto dialterazione o reticenza, che hanno autonomamente determinato la sceltadi investimento;d) la funzione informativa che la legge assegna al prospetto e ilconseguente ragionevole affidamento che l’investitore ha motivo dicoltivare sulla veridicità e completezza dello stesso impongono di ritenereche un deficit informativo rilevante del prospetto stesso assuma rilievoassorbente rispetto all’omessa considerazione, da parte dell’investitore, didati informativi, quanto all’emittente e al prodotto finanziario, reperibilialiunde: dunque, non è configurabile il concorso di colpa dell’investitorenella produzione del danno per non aver lo stesso basato la propriadecisione su flussi informativi, quali quelli provenienti dai report delleagenzie di rating o da comunicati stampa.6.2.2. – La sentenza impugnata con riguardo al prospetto informativodel 24 giugno 2011, ha, da un lato, ritenuto che gli elementi di rischiofossero adeguatamente rappresentati nel prospetto, in quanto ivi sidiscorre dell’avvio di accertamenti ispettivi dell’Isvap, dei possibili costi daaffrontare per migliorare le procedure organizzative, dell’essere le riservetecniche sinistri «uno specifico “fattore di rischio”», del rischio legato alsettore immobiliare, di fattori responsabili del deterioramento dei risultatieconomici del gruppo e delle eventuali evoluzioni del quadro normativo:ogni volta riportando la Corte territoriale le espressioni del prospetto, ove,in modo reiterato e costante, si enuncia che «l’Emittente non puòescludere che …».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14752/2025Numero sezionale 3029/2026Numero di raccolta generale 25060/2026Data pubblicazione 06/09/2026Dall’altro lato, quanto al nesso causale tra tali rappresentazioni e ildanno, ha affermato che incombe sul risparmiatore provare il nessocausale tra le informazioni inesatte e le conseguenti scelte diinvestimento, e ritenuto che egli non ha provato il processo decisionaleche lo indusse a sottoscrivere l’aumento di capitale nel 2011, aggiungendoche i dati del prospetto richiamavano le significative difficoltà finanziarie incui si trovava Fondiaria, sussistevano altri segnali di allarme esterni el’investitore anche in seguito acquistò i titoli FonSai.Tali conclusioni non rispettano i principi sopra indicati.Da un lato, il vizio di omesso esame di fatto decisivo riscontrato affettanecessariamente il giudizio compiuto sul fatto; dall’altro lato, non è oneredel risparmiatore la prova del nesso causale, né di non aver attribuitoparticolare rilievo alle informazioni reperibili aliunde, secondo i principiesposti.7. – Il motivo del ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:SOCIETA]Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la [OSCURATO:SOCIETA]., in viacondizionata all’accoglimento del ricorso avversario, deduce l’omessapronuncia, in quanto la Corte territoriale ha respinto le domande attoree,reputando assorbita la questione circa l’applicabilità dell’art. 1227, commi1 e 2, c.c.Il motivo è infondato, dal momento che la pronuncia di assorbimentoadottata dalla Corte del merito vale in sé a palesare che una pronuncia alriguardo è stata resa.8. – Conclusioni.In conclusione, vanno accolti il secondo, il terzo e il quarto motivo delricorso principale, respinto il primo motivo ed il ricorso incidentale; ondela sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello diMilano, in diversa composizione, perché esamini la controversia alla lucedel materiale probatorio in atti e dei principî ricordati.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14752/2025Numero sezionale 3029/2026Numero di raccolta generale 25060/2026Data pubblicazione 06/09/2026Alla Corte del merito si demanda pure la liquidazione delle spese dilegittimità. P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso per revocazione, revoca l’ordinanzadi questo Ufficio del 28 maggio 2025, n. 14266; pronunciando sul ricorso,accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale,respinti il primo motivo ed il ricorso incidentale; cassa la sentenzaimpugnata rinvia, per nuovo esame, innanzi alla Corte d’appello di Milano,in diversa composizione, cui demanda altresì la liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]