CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2023
Cassazione n. 38727/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza con cui, in data 30.4.2014, il tribunale di Belluno, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati di bancarotta loro ascritti ai capi A), C) e D) dell'imputazione, in qualità, il Calvi, di amministratore di fatto, il Ranzato, di amministratore di diritto della società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita dal tribunale di Belluno in data 27.1.2010, dichiarava non doversi procedere nei loro confronti in ordine ai reati di cui ai capi C) e D), perché estinti per prescrizione, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 219, co. 2, n. 1), I.fall., in senso più favorevole agli imputati, confermando, nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, con autonomi atti di impugnazione. 2.1. In particolare il Calvi, nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge, in quanto la corte territoriale, attraverso un "illogico percorso delibativo", ha omesso di considerare che la sentenza di primo grado era affetta da mancanza di un'effettiva motivazione in punto di affermazione di responsabilità del Calvi per i reati di cui ai capi A); C) e D) dell'imputazione, in quanto il tribunale, al fine di fondare la responsabilità dell'imputato, si era limitato, dopo averlo assolto dal reato di cui al capo B), per mancanza di prova, a operare un generico richiamo alla complessa istruttoria dibattimentale. Ne consegue, ad avviso del ricorrente che, a fronte di tale lacuna motivazionale, che non ha consentito alla difesa di prendere posizione sul ragionamento seguito dal giudice di primo grado per contrastare le proprie deduzioni, la corte territoriale non avrebbe potuto esercitare alcun potere di integrazione della motivazione mancante. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancanza di adeguata motivazione sull'affermazione di responsabilità dell'imputato; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova sulla colpevolezza del prevenuto, affermata sulla base di un'erronea interpretazione delle risultanze processuali. 3. Con requisitoria scritta del 12.5.2023, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso del Calvi venga dichiarato inammissibile e parzialmente accolto il ricorso del Ranzato. Con conclusioni del 24.5.2023, il difensore di fiducia del Ranzato, nel replicare alla requisitoria del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso. Con conclusioni pervenute 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore di fiducia del Calvi, insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso presentato nell'interesse del Ranzato, va accolto, mentre inammissibile va dichiarato il ricorso presentato nell'interesse del Calvi. 4.1. In particolare, esaminando il ricorso del Calvi, non può non rilevarsene la manifesta infondatezza. Come rilevato anche dal pubblico ministero nella sua requisitoria scritta risulta dominante da tempo nella giurisprudenza di legittimità il principio, affermato dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, secondo cui, premesso che la mancanza di motivazione è causa di nullità della sentenza e non invece di inesistenza della stessa, la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604, c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, Rv. 244118; Sez. 3, n. 9922 del 12/11/2009, Rv. 246227; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, Rv. 250513; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Rv. 271735). In questa prospettiva si è opportunamente chiarito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 604, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice di appello, in caso di mancanza grafica della motivazione della sentenza appellata, ne dichiari la nullità e trasmetta gli atti al giudice di primo grado, in quanto non sussiste contrasto né con l'art. 111, comma 2, Cost. che, limitandosi a stabilire che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, demanda alla legge ordinaria la disciplina delle conseguenze dell'inosservanza di tale prescrizione, né con l'art. 24 Cost., posto che la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale e, in ogni caso, va intesa nel senso che deve essere data la possibilità di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se il primo non le abbia decise tutte (cfr. Sez. 5, n. 341 del 18/11/2021, Rv. 282381). Va, infine, osservato che i precedenti del tutto minoritari, di segno opposto si riferiscono a casi di assenza di motivazione così radicali da rendere impossibile, di fatto, qualsiasi integrazione, trattandosi o di sentenza di primo grado la cui motivazione era palesemente riferibile a soggetto diverso dall'imputato (cfr. Sez. 3, n. 34943 del 15/10/2020, Rv. 280443) ovvero di sentenza composta soltanto del dispositivo letto in udienza (cfr. Sez. 2, n. 28467 del 13/04/2011, Rv. 250905). Mentre nel caso in esame, come correttamente osservato dalla corte territoriale, il tribunale, con motivazione del tutto carente, dunque da integrare, ha comunque affermato di avere raggiunto il convincimento della responsabilità del Calvi dopo avere esaminato le prove dibattimentali (come, del resto, riconosciuto dallo stesso ricorrente). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). 4.2 Va, invece, accolto il ricorso del Ranzato. A quest'ultimo è stato addebitato il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, commessa attraverso una serie di atti distrattivi, su cui la corte territoriale si sofferma specificamente nelle pagine da 6 a 12 della sentenza oggetto di impugnazione, per concludere nel senso che "tutte le condotte ascritte agli imputati nel capo A di imputazione risultano provate". Nel prosieguo della motivazione la corte di appello si concentra sulla posizione del Calvi, allo scopo di integrare la carente motivazione del giudice di primo grado, delineandone il ruolo di vero dominus della società fallita, nella sua veste di amministratore di fatto (cfr. pp. 12-13). Con riferimento alla posizione del Ranzato, invece, con motivazione invero sintetica, la corte di appello ha ritenuto che la colpevolezza dell'imputato trovi fondamento nel ruolo di amministratore di diritto svolto dal prevenuto, che, per tale ragione, non può andare esente da responsabilità, al pari del coimputato [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto per poco più di un semestre, nel frattempo deceduto, in quanto "proprio la lettura del verbale dell'esame del Damian rende chiaro, in maniera drastica ed icastica, che le decisioni amministrative venivano prese ad altro livello e, proposte (o meglio, imposte), venivano eseguite dall'amministratore di turno senza indugio" (cfr. p. 13). Ciò posto non può non rilevarsi come le doglianze prospettate dal ricorrente sulla natura distrattiva delle operazioni indicate dai giudici di merito, siano inammissibili. E invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione dei compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). A diverse conclusioni, invece, deve giungersi con riferimento al profilo della colpevolezza dell'imputato. Se, infatti, ad avviso della corte territoriale il vero dominus delle operazioni distrattive era il Calvi, in quanto gli amministratori di diritto si limitavano ad eseguire gli ordini da quest'ultimo imposti, appare giocoforza concludere che il giudice di appello abbia attribuito al Ranzato il ruolo di amministratore meramente formale, privo cioè, di un effettivo potere di direzione della società fallita. Ma se ciò è vero, allora non appare revocabile in dubbio che il giudice di appello non abbia fatto buon governo dei principi affermati dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto 'testa di legnò), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha, tra l'altro, confermato la responsabilità a titolo di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione nei confronti di un amministratore legale della società, pur non essendogli riconosciuto il ruolo di consapevole ed attivo amministratore di diritto, essendo anzi egli accreditato come 'testa di legntb: cfr., ex plurims, Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251, nonché Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166). Ciò in quanto la motivazione della sentenza impugnata non esplicita con la necessaria esaustività le ragioni per cui può dirsi che il Ranzato abbia consapevolmente condiviso il disegno criminoso perseguito dal Calvi, apportandovi un contributo causalmente rilevante. Si tratta di una carenza, da colmare, resa evidente anche dalla circostanza che il Ranzato non ha svolto con continuità il ruolo di amministratore di diritto della società fallita, non risultando rivestire tale ruolo in relazione ad alcune condotte distrattive di particolare rilievo, di cui pure egli è stato chiamato a rispondere. Come rilevato, infatti, dal pubblico ministero nella parte della sua requisitoria dedicata all'esame delle condotte distrattive, "dalla stessa motivazione della sentenza impugnata si evince che le due cessioni di credito recano la data, rispettivamente, del 2.5.2008 (quanto al credito di euro 2.179.859,18) e del 21.5.2008 (quanto ai crediti di euro 6.553.448,29 ceduto in blocco) e che vennero sottoscritte dall'allora amministratore [OSCURATO:PERSONA] (coimputato deceduto, amministratore della società fallita dal 24.12.2007 al 18.7.2008). Allo stesso modo, la cessione senza corrispettivo dei due capannoni oggetto di leasing alla [OSCURATO:SOCIETA], è avvenuta con atti di cessione datati, rispettivamente, 17.6.2008 e 2 luglio 2008 (pag. 10 sentenza impugnata), periodo in cui amministratore della fallita era [OSCURATO:PERSONA] e il Ranzato non rivestiva alcuna carica all'interno della [OSCURATO:SOCIETA]." 5. Sulla base delle svolte considerazioni, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla posizione del Ranzato e nei sensi di cui in motivazione, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Venezia, che provvederà a colmare le evidenziate lacune motivazionali, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Venezia, Dichiara inammissibile il ricorso d