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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2024

Cassazione n. 19617/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la sopravvenuta rinuncia al ricorso sottoscritta dal ricorrente e dal difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Palermo, con l'ordinanza emessa il 7 agosto 2023, confermava il provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari emesso dal G.i.p. del Tribunale di Palermo, che aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto previsto dall'art. 615-ter, commi 1, 2, e 3, cod. pen. 2.

Il ricorso per cassazione consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce violazione degli artt. 273 cod. proc. pen., nonché degli artt. 615-ter e 61 n. 1 cod. pen., oltre che vizio di motivazione per manifesta illogicità.

Lamenta la difesa del ricorrente che il Tribunale riesame avrebbe in violazione di legge e illogicamente motivato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, valorizzando in modo non consentito l'assenza delle dichiarazioni dell'indagato quale elemento integrante la gravità indiziaria, omesso di valutare la possibilità che l'accesso al sistema informatico fosse avvenuto da parte di altri militari, utilizzando le credenziali dell'indagato, non confrontandosi con la doglianza che la finalità estranea a quella di ufficio non fosse comprovata al momento dell'accesso medesimo, che in sé non risulterebbe abusivo.

4. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, difettando la stessa in ordine al pericolo concreto di reiterazione e al pericolo di inquinamento probatorio.

5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

6. In data 18 gennaio 2024 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] depositava atto di rinuncia all'impugnazione, sottoscritto dallo stesso indagato.

7. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia a mezzo del deposito del relativo atto.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che «la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione» (Sez.

U, n. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821).

8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 02/02/2024 [OSCURATO:PERSONA] ie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la sopravvenuta rinuncia al ricorso sottoscritta dal ricorrente e dal difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Palermo, con l'ordinanza emessa il 7 agosto 2023, confermava il provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari emesso dal G.i.p. del Tribunale di Palermo, che aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto previsto dall'art. 615-ter, commi 1, 2, e 3, cod. pen. 2. Il ricorso per cassazione consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 273 cod. proc. pen., nonché degli artt. 615-ter e 61 n. 1 cod. pen., oltre che vizio di motivazione per manifesta illogicità. Lamenta la difesa del ricorrente che il Tribunale riesame avrebbe in violazione di legge e illogicamente motivato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, valorizzando in modo non consentito l'assenza delle dichiarazioni dell'indagato quale elemento integrante la gravità indiziaria, omesso di valutare la possibilità che l'accesso al sistema informatico fosse avvenuto da parte di altri militari, utilizzando le credenziali dell'indagato, non confrontandosi con la doglianza che la finalità estranea a quella di ufficio non fosse comprovata al momento dell'accesso medesimo, che in sé non risulterebbe abusivo. 4. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, difettando la stessa in ordine al pericolo concreto di reiterazione e al pericolo di inquinamento probatorio. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 6. In data 18 gennaio 2024 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] depositava atto di rinuncia all'impugnazione, sottoscritto dallo stesso indagato. 7. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia a mezzo del deposito del relativo atto. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che «la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione» (Sez. U, n. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821). 8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 02/02/2024 [OSCURATO:PERSONA] ie
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