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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24850/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2018 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diriitto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relative alla sussistenza di un giustificato motivo del porto fuori dell'abitazione della mazza da baseball per la quale la suddetta risulta essere stata condannata dal Tribunale di Prato in composizione monocratica, non sono consentite in quanto invitano ad una rivalutazione di elementi fattuali, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal suddetto Tribunale e manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (secondo cui "giustificato motivo", rilevante ai sensi della

I. n. 110 del 1975, art. 4, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso nell'immediatezza, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di un'immediata verifica da parte dei verbalizzanti, atteso che, diversamente opinandosi, qualsivoglia condotta di porto vietato di strumento atto ad offendere potrebbe trovare giustificazione in una causa astrattamente collegata con esso, ma non effettiva al momento della consumazione del comportamento vietato, così frustrandosi la ratio legis, mirante a restringere, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza per le persone e le cose, il più possibile il porto di strumenti e oggetti potenzialmente adoperabili per commettere atti di intimidazione e di violenza: si vedano Sez. 1, n. 4696 del 14.01.1999, Rv. 213023, Zagaria, e la più recente Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Rv. 256007 Carrara).

La sentenza impugnata, invero, valorizza il fatto che l'imputata veniva sorpresa con in mano la mazza da baseball dalle forze dell'ordine, che erano costrette a sottrargliela con la forza, e riferiva nell'immediato alle stesse di volerla rompere in testa al suo ex marito, aggiungendo solo successivamente che la teneva fissa in auto per difesa.

Rileva detta sentenza che tale giustificazione non appare certamente idonea ad integrare il "giustificato motivo" richiesto dalla norma per escludere la punibilità ed anzi conferma la destinazione all'offesa personale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2018 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diriitto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relative alla sussistenza di un giustificato motivo del porto fuori dell'abitazione della mazza da baseball per la quale la suddetta risulta essere stata condannata dal Tribunale di Prato in composizione monocratica, non sono consentite in quanto invitano ad una rivalutazione di elementi fattuali, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal suddetto Tribunale e manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (secondo cui "giustificato motivo", rilevante ai sensi della I. n. 110 del 1975, art. 4, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso nell'immediatezza, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di un'immediata verifica da parte dei verbalizzanti, atteso che, diversamente opinandosi, qualsivoglia condotta di porto vietato di strumento atto ad offendere potrebbe trovare giustificazione in una causa astrattamente collegata con esso, ma non effettiva al momento della consumazione del comportamento vietato, così frustrandosi la ratio legis, mirante a restringere, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza per le persone e le cose, il più possibile il porto di strumenti e oggetti potenzialmente adoperabili per commettere atti di intimidazione e di violenza: si vedano Sez. 1, n. 4696 del 14.01.1999, Rv. 213023, Zagaria, e la più recente Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Rv. 256007 Carrara). La sentenza impugnata, invero, valorizza il fatto che l'imputata veniva sorpresa con in mano la mazza da baseball dalle forze dell'ordine, che erano costrette a sottrargliela con la forza, e riferiva nell'immediato alle stesse di volerla rompere in testa al suo ex marito, aggiungendo solo successivamente che la teneva fissa in auto per difesa. Rileva detta sentenza che tale giustificazione non appare certamente idonea ad integrare il "giustificato motivo" richiesto dalla norma per escludere la punibilità ed anzi conferma la destinazione all'offesa personale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12
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