Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2021

Cassazione n. 42485/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • IMAD Adib [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di Appello di Bologna visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, co. 8 d.l. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per essere il reato estinto per prescrizione.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di Bologna del 27/11/2017, ritenuta l'ipotesi tentata della rapina contestata ed accertata in primo grado, rideterminava la pena a costui inflitta.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo con un unico motivo la violazione di legge per l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, intervenuta prima della pronuncia di secondo grado.

3. Il ricorso è fondato e determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché estinto per prescrizione il reato contestato.

4. Il tentativo di rapina risulta commesso il 07/02/2009; il tempo massimo di prescrizione deve calcolarsi in anni otto e mesi quattro (pena edittale massima di anni dieci prevista per la rapina, ridotta di un terzo per il tentativo, pari ad anni sei e mesi otto di reclusione, con aumento di un quarto ex art. 161, secondo comma cod. pen.); deve tenersi conto della sospensione del termine prescrizionale per complessivi anni uno, mesi due e giorni diciassette (mesi cinque, dal 26/01/2015 al 22/06/2015, per sospensione del processo ex art. 420 quater, comma 1 cod. proc. pen. ai sensi dell'art. 159, ultimo comma cod. pen.; mesi nove e giorni diciassette per i rinvii di udienza determinati dall'adesione del difensore all'astensione proclamata dall'associazione di categoria, dal 18/09/2013 al 18/11/2013 e dal 10/04/2017 al 27/11/2017).

Il periodo complessivo, così determinato, è di anni nove, mesi sei e giorni diciassette e, rispetto alla data suddetta di commissione del tentativo di rapina, risulta decorso il 24/08/2018, prima della sentenza di appello, emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

La relativa eccezione è stata fatta valere ritualmente con i motivi di ricorso (cfr. Cass. sez. un., sent. n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016 - Rv. 266818).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il giorno 9 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il P nte Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • IMAD Adib [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di Appello di Bologna visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, co. 8 d.l. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per essere il reato estinto per prescrizione. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di Bologna del 27/11/2017, ritenuta l'ipotesi tentata della rapina contestata ed accertata in primo grado, rideterminava la pena a costui inflitta. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo con un unico motivo la violazione di legge per l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, intervenuta prima della pronuncia di secondo grado. 3. Il ricorso è fondato e determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché estinto per prescrizione il reato contestato. 4. Il tentativo di rapina risulta commesso il 07/02/2009; il tempo massimo di prescrizione deve calcolarsi in anni otto e mesi quattro (pena edittale massima di anni dieci prevista per la rapina, ridotta di un terzo per il tentativo, pari ad anni sei e mesi otto di reclusione, con aumento di un quarto ex art. 161, secondo comma cod. pen.); deve tenersi conto della sospensione del termine prescrizionale per complessivi anni uno, mesi due e giorni diciassette (mesi cinque, dal 26/01/2015 al 22/06/2015, per sospensione del processo ex art. 420 quater, comma 1 cod. proc. pen. ai sensi dell'art. 159, ultimo comma cod. pen.; mesi nove e giorni diciassette per i rinvii di udienza determinati dall'adesione del difensore all'astensione proclamata dall'associazione di categoria, dal 18/09/2013 al 18/11/2013 e dal 10/04/2017 al 27/11/2017). Il periodo complessivo, così determinato, è di anni nove, mesi sei e giorni diciassette e, rispetto alla data suddetta di commissione del tentativo di rapina, risulta decorso il 24/08/2018, prima della sentenza di appello, emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. La relativa eccezione è stata fatta valere ritualmente con i motivi di ricorso (cfr. Cass. sez. un., sent. n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016 - Rv. 266818). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il giorno 9 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il P nte Dott. [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Cassazione n. 42485/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris