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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 novembre 2024

Cassazione n. 34444/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10336/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliatein [OSCURATO:PERSONA], 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lerappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] E AMBIENTALI -intimato- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1203/2023 depositata il 17/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che:

1. Erminia e [OSCURATO:PERSONA], dicendosi proprietarie, in [OSCURATO:PERSONA], di porzioni dell’originaria “tenuta [OSCURATO:PERSONA],individuate in catasto d a lla particella 279 del foglio 24 e comproprietarie, nello stesso luogo, con il Ministero della Cultura di un ambiente definito “cantinetta”, graffata alla particella 11 e della particella 14, citavano davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietarie della limitrofa particella 16, chiedendo accertarsi che i convenuti non avevano diritto di passare sui terreni di esse attrici e condannarsi i convenuti a riconsegnare le chiavi dei cancelli presenti nelle aperture sui muri di cinta posti tra la particella 11 e la particella 14 e tra la particella 279 e la particella 323 (di proprietà del Ministero).

Le attrici sostenevano che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex coltivatori di alcuni appezzamenti in loco, avendo acquisto, nel 1984, la particella 16 del foglio 24, poi ceduta ai convenuti, con “azione di interdetto possessorio avevano ottenuto le chiavi dei cancelli sostenendo l’impossibilità dell’esercizio della servitù di passaggio pedonale e carrabile dagli stessi praticata sui fondi 14, 323 e 279 per raggiungere la loro proprietà, sebbene nel loro titolo fosse previsto un percorso diverso”.

Sostenevano ancora le attrici che doveva escludersi anche che Indovino e Marciano avessero esercitato un possesso ad usucapionem sul percorso oggetto di causa posto che essi erano stati, fino dal 1988, autorizzati a passare in quanto affittuari di un terreno di proprietà delle attrici medesime “dinanzi alla particella 11” e coloni coltivatori diretti “su tutto il rimanente fondo”.

I convenuti sostenevano di essere anch’essi proprietari delle particelle 14 e 11 o, in subordine, di avere acquistato, per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, il diritto di passarvi e spiegavano riconvenzionali per l’accertamento dei loro diritti.

Veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero e successivamente, su eccezione di questo, la causa veniva rimessa al Tribunale di Napoli che accoglieva le domande principali e rigettava le riconvenzionali.

La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, confermava la decisione di primo grado.

Avverso la sentenza di appello proponevano ricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], e Giulia e [OSCURATO:PERSONA], anch’essi in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA].

Giulia ed [OSCURATO:PERSONA] resistevano con controricorso.

Il Ministero rimaneva intimato.

Veniva formulata proposta di definizione del giudizio per inammissibilità o comunque manifesta infondatezza del ricorso.

I ricorrenti facevano istanza di decisione della causa, ma successivamente, in data 28 novembre 2024, depositavano rinuncia al ricorso;

2. preso atto della rinuncia al ricorso deve dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

3. in mancanza di accettazione, le spese, liquidate i dispositivo, sono poste a carico dei ricorrenti ai sensi dell’art. 391c.p.c, secondo e ultimo comma;

4. non vi è luogo a pronuncia ai sensi dell’art. 96 terzo e quarto comma c.p.c., essendo l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) applicabile solo in caso di decisione conforme alla proposta (v.

Cass.7425/2024);

5. “l'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass. Sez.3 - , ordinanza n.34025 del 05/12/2023); P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio; condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10336/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliatein [OSCURATO:PERSONA], 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lerappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] E AMBIENTALI -intimato- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1203/2023 depositata il 17/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. Erminia e [OSCURATO:PERSONA], dicendosi proprietarie, in [OSCURATO:PERSONA], di porzioni dell’originaria “tenuta [OSCURATO:PERSONA],individuate in catasto d a lla particella 279 del foglio 24 e comproprietarie, nello stesso luogo, con il Ministero della Cultura di un ambiente definito “cantinetta”, graffata alla particella 11 e della particella 14, citavano davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietarie della limitrofa particella 16, chiedendo accertarsi che i convenuti non avevano diritto di passare sui terreni di esse attrici e condannarsi i convenuti a riconsegnare le chiavi dei cancelli presenti nelle aperture sui muri di cinta posti tra la particella 11 e la particella 14 e tra la particella 279 e la particella 323 (di proprietà del Ministero). Le attrici sostenevano che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex coltivatori di alcuni appezzamenti in loco, avendo acquisto, nel 1984, la particella 16 del foglio 24, poi ceduta ai convenuti, con “azione di interdetto possessorio avevano ottenuto le chiavi dei cancelli sostenendo l’impossibilità dell’esercizio della servitù di passaggio pedonale e carrabile dagli stessi praticata sui fondi 14, 323 e 279 per raggiungere la loro proprietà, sebbene nel loro titolo fosse previsto un percorso diverso”. Sostenevano ancora le attrici che doveva escludersi anche che Indovino e Marciano avessero esercitato un possesso ad usucapionem sul percorso oggetto di causa posto che essi erano stati, fino dal 1988, autorizzati a passare in quanto affittuari di un terreno di proprietà delle attrici medesime “dinanzi alla particella 11” e coloni coltivatori diretti “su tutto il rimanente fondo”. I convenuti sostenevano di essere anch’essi proprietari delle particelle 14 e 11 o, in subordine, di avere acquistato, per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, il diritto di passarvi e spiegavano riconvenzionali per l’accertamento dei loro diritti. Veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero e successivamente, su eccezione di questo, la causa veniva rimessa al Tribunale di Napoli che accoglieva le domande principali e rigettava le riconvenzionali. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, confermava la decisione di primo grado. Avverso la sentenza di appello proponevano ricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], e Giulia e [OSCURATO:PERSONA], anch’essi in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Giulia ed [OSCURATO:PERSONA] resistevano con controricorso. Il Ministero rimaneva intimato. Veniva formulata proposta di definizione del giudizio per inammissibilità o comunque manifesta infondatezza del ricorso. I ricorrenti facevano istanza di decisione della causa, ma successivamente, in data 28 novembre 2024, depositavano rinuncia al ricorso; 2. preso atto della rinuncia al ricorso deve dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. 3. in mancanza di accettazione, le spese, liquidate i dispositivo, sono poste a carico dei ricorrenti ai sensi dell’art. 391c.p.c, secondo e ultimo comma; 4. non vi è luogo a pronuncia ai sensi dell’art. 96 terzo e quarto comma c.p.c., essendo l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) applicabile solo in caso di decisione conforme alla proposta (v. Cass.7425/2024); 5. “l'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass. Sez.3 - , ordinanza n.34025 del 05/12/2023); P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio; condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali ne
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