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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 10038/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26324/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 95 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 19 - controricorrente- [OSCURATO:SOCIETA]. - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1563/2018, depositata il 6 giugno 2018. fr Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dì appello di Venezia, depositata il 6 giugno 2018, che aveva respinto il suo ricorso per la revocazione della sentenza della medesima Corte depositata il 19 dicembre 2016; - il giudice di appello ha riferito che con tale ultima sentenza, in accoglimento dell'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA], aveva riformato la sentenza dì primo grado, revocando il decreto ingiuntivo con cui si intimava a questi ultimi di pagare in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma di euro 65.565,07, oltre interessi e accessori, in ragione della carenza di prova del credito vantato; - ha, quindi, respinto il ricorso per revocazione avverso tale sentenza, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. sul fondamento dell'errore dì fatto in ordine all'affermata mancata produzione della documentazione (estratti) relativa al conto corrente dedotto in giudizio, evidenziando che la revocanda sentenza aveva dato conto di tale produzione, ma la aveva ritenuto tardiva e, in quanto tale, inammissibile; - il ricorso è affidato a un unico motivo; - resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; - la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., cui il ricorso è notificato quale socia della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nelle more estinta, non spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: - con l'unico motivo la ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. cìv., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, e 395, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui ha omesso di considerare che la ricorrente aveva provveduto alla produzione della documentazione relativa allo svolgimento del rapporto bancario - ritenuta dal giudice rilevante ai fini della prova del credito controverso - all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado e, poi, di nuovo, a corredo dell'atto di appello; - con la medesima censura denuncia la apparenza della motivazione in ordine alla accertata tardività della produzione documentale, allegando che la sentenza revocanda non conteneva uno specifico accertamento sul punto, essendosi limitata a recepire l'allegazione della parte appellante, né, tanto meno, aveva affrontato la questione della ammissibilità della produzione effettuata in primo grado all'udienza di precisazione delle conclusioni; - il motivo è inammissibile; - giova rammentare che l'errore di fatto previsto dall'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti dì causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cass. 26 gennaio 2022, n. 2236; Cass.22 ottobre 2019, n. 26890; - orbene, la Corte di appello ha escluso il denunciato vizio revocatorio evidenzianiche il giudice di appello aveva dato conto della produzione / dei documenti, indicandola come «tardiva» e che, pertanto, «ha trattato il fatto storico della produzione alla udienza di pc [n.d.r., precisazione delle conclusioni] tamquam non esset»; - il vizio revocatorio è, dunque, insussistente, in quanto il giudice di merito, lungi dal cadere nell'errore denunciato dal ricorrente, consistente nella mancata valutazione dell'avvenuta produzione in giudizio della documentazione pertinente al giudizio, ha preso in esame tale documentazione, ritenendola, tuttavia, inammissibile perché tardiva; - in ordine, poi, alla prospettata doglianza di carenza di motivazione, si evidenzia che il richiamato iter argomentativo consente di comprendere chiaramente le ragioni della decisione, per cui si sottrae alla censura formulata; - per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26324/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 95 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 19 - controricorrente- [OSCURATO:SOCIETA]. - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1563/2018, depositata il 6 giugno 2018. fr Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dì appello di Venezia, depositata il 6 giugno 2018, che aveva respinto il suo ricorso per la revocazione della sentenza della medesima Corte depositata il 19 dicembre 2016; - il giudice di appello ha riferito che con tale ultima sentenza, in accoglimento dell'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA], aveva riformato la sentenza dì primo grado, revocando il decreto ingiuntivo con cui si intimava a questi ultimi di pagare in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma di euro 65.565,07, oltre interessi e accessori, in ragione della carenza di prova del credito vantato; - ha, quindi, respinto il ricorso per revocazione avverso tale sentenza, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. sul fondamento dell'errore dì fatto in ordine all'affermata mancata produzione della documentazione (estratti) relativa al conto corrente dedotto in giudizio, evidenziando che la revocanda sentenza aveva dato conto di tale produzione, ma la aveva ritenuto tardiva e, in quanto tale, inammissibile; - il ricorso è affidato a un unico motivo; - resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; - la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., cui il ricorso è notificato quale socia della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nelle more estinta, non spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: - con l'unico motivo la ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. cìv., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, e 395, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui ha omesso di considerare che la ricorrente aveva provveduto alla produzione della documentazione relativa allo svolgimento del rapporto bancario - ritenuta dal giudice rilevante ai fini della prova del credito controverso - all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado e, poi, di nuovo, a corredo dell'atto di appello; - con la medesima censura denuncia la apparenza della motivazione in ordine alla accertata tardività della produzione documentale, allegando che la sentenza revocanda non conteneva uno specifico accertamento sul punto, essendosi limitata a recepire l'allegazione della parte appellante, né, tanto meno, aveva affrontato la questione della ammissibilità della produzione effettuata in primo grado all'udienza di precisazione delle conclusioni; - il motivo è inammissibile; - giova rammentare che l'errore di fatto previsto dall'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti dì causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cass. 26 gennaio 2022, n. 2236; Cass.22 ottobre 2019, n. 26890; - orbene, la Corte di appello ha escluso il denunciato vizio revocatorio evidenzianiche il giudice di appello aveva dato conto della produzione / dei documenti, indicandola come «tardiva» e che, pertanto, «ha trattato il fatto storico della produzione alla udienza di pc [n.d.r., precisazione delle conclusioni] tamquam non esset»; - il vizio revocatorio è, dunque, insussistente, in quanto il giudice di merito, lungi dal cadere nell'errore denunciato dal ricorrente, consistente nella mancata valutazione dell'avvenuta produzione in giudizio della documentazione pertinente al giudizio, ha preso in esame tale documentazione, ritenendola, tuttavia, inammissibile perché tardiva; - in ordine, poi, alla prospettata doglianza di carenza di motivazione, si evidenzia che il richiamato iter argomentativo consente di comprendere chiaramente le ragioni della decisione, per cui si sottrae alla censura formulata; - per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma
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