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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 13975/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23.

Comma 8 D.L. 137/2020. 5-3948/2021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso -con cui parte ricorrente si duole della immotivata, illegale e sperequata misura dell'aumento disposto per il reato satellite (mesi sei di reclusione) a titolo di continuazione sulla pena base già irrevocabile, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante ad effetto speciale del c.d.

"ravvedimento attuoso" (art. 416 bis.1, terzo comma, cod. pen.), senza alcun concreto effetto diminuente- deve essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e manifesta infondatezza.

Ed invero, il ricorrente sembra lamentare la sostanziale inanità concreta delle doppie attenuanti riconosciute, avendo la Corte territoriale calcolato una pena finale (ridotta per il rito) di anni cinque di reclusione, mentre per la precedente condanna irrevocabile la pena era stata calcolata in anni 4 e mesi 8 di reclusione.

Ritiene sul punto il Collegio che il ricorso difetti della necessaria autosufficienza, non avendo parte ricorrente allegato ai motivi di ricorso la sentenza irrevocabile sulla cui pena base sono stati (con la sentenza oggi impugnata) calcolati gli aumenti per continuazione.

Il che non consente alla Corte di verificare il segnalato deficit di efficacia diminuente realizzatosi con la rideterminazione della pena operata nel processo oggetto di ricorso.

Al proposito questa Corte ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979, del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez. 2, n. 52195, del 7/10/2016, Rv. 268668; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723).

Ed invero, il ricorrente non contesta l'entità della pena base (anni dieci di reclusione) per delitto associativo mafioso già giudicato e posto oggi a base della piramide sanzionatoria.

Su tale pena base (che in assenza di contestazioni e allegazioni sul punto deve ritenersi pari a quella già in allora calcolata) nel nuovo giudizio abbreviato il GUP ha operato una motivata diminuzione per le circostanze attenuanti generiche ed altra diminuzione per la circostanza c.d. del ravvedimento attuoso (entrambe le diminuzioni non calcolate nella misura massima, sulla base di argomentazioni pertinenti e congrue).

Ha quindi operato l'aumento per i reati satellite (mesi sei per il reato unito in continuazione) e quindi ridotto la pena per il rito.

Non avendo il ricorrente allegato la sentenza irrevocabile, la cui sanzione è stata oggi rideterminata, calcolando le attenuanti nuove e aumentando la pena per la continuazione con la nuova estorsione oggetto di giudizio, non è possibile dunque apprezzare il denunziato vizio.

Del resto, dalla lettura congiunta del testo motivazionale delle due sentenze di merito si possono comprendere con chiarezza le ragioni che sorreggono la misura del disposto aumento complessivo, peraltro calcolato segmentando i singoli aumenti ed argomentandone il "peso" in senso niente affatto irragionevole, tenuto conto dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. esplicitati in motivazione dalla Corte territoriale e dal primo giudice. 5-3948/2021 Né può per vero essere apprezzata la denunziata disparità di trattamento sanzionatorio rispetto ai coimputati gravati da imputazioni diverse.

Sul punto la motivazione della Corte di merito è puntuale e pertinente.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

2.1. L'applicazione di principi consolidati e la non particolare complessità delle questioni proposte favorisce la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2022.

Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. 5-3948/2021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso -con cui parte ricorrente si duole della immotivata, illegale e sperequata misura dell'aumento disposto per il reato satellite (mesi sei di reclusione) a titolo di continuazione sulla pena base già irrevocabile, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante ad effetto speciale del c.d. "ravvedimento attuoso" (art. 416 bis.1, terzo comma, cod. pen.), senza alcun concreto effetto diminuente- deve essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e manifesta infondatezza. Ed invero, il ricorrente sembra lamentare la sostanziale inanità concreta delle doppie attenuanti riconosciute, avendo la Corte territoriale calcolato una pena finale (ridotta per il rito) di anni cinque di reclusione, mentre per la precedente condanna irrevocabile la pena era stata calcolata in anni 4 e mesi 8 di reclusione. Ritiene sul punto il Collegio che il ricorso difetti della necessaria autosufficienza, non avendo parte ricorrente allegato ai motivi di ricorso la sentenza irrevocabile sulla cui pena base sono stati (con la sentenza oggi impugnata) calcolati gli aumenti per continuazione. Il che non consente alla Corte di verificare il segnalato deficit di efficacia diminuente realizzatosi con la rideterminazione della pena operata nel processo oggetto di ricorso. Al proposito questa Corte ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979, del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez. 2, n. 52195, del 7/10/2016, Rv. 268668; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723). Ed invero, il ricorrente non contesta l'entità della pena base (anni dieci di reclusione) per delitto associativo mafioso già giudicato e posto oggi a base della piramide sanzionatoria. Su tale pena base (che in assenza di contestazioni e allegazioni sul punto deve ritenersi pari a quella già in allora calcolata) nel nuovo giudizio abbreviato il GUP ha operato una motivata diminuzione per le circostanze attenuanti generiche ed altra diminuzione per la circostanza c.d. del ravvedimento attuoso (entrambe le diminuzioni non calcolate nella misura massima, sulla base di argomentazioni pertinenti e congrue). Ha quindi operato l'aumento per i reati satellite (mesi sei per il reato unito in continuazione) e quindi ridotto la pena per il rito. Non avendo il ricorrente allegato la sentenza irrevocabile, la cui sanzione è stata oggi rideterminata, calcolando le attenuanti nuove e aumentando la pena per la continuazione con la nuova estorsione oggetto di giudizio, non è possibile dunque apprezzare il denunziato vizio. Del resto, dalla lettura congiunta del testo motivazionale delle due sentenze di merito si possono comprendere con chiarezza le ragioni che sorreggono la misura del disposto aumento complessivo, peraltro calcolato segmentando i singoli aumenti ed argomentandone il "peso" in senso niente affatto irragionevole, tenuto conto dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. esplicitati in motivazione dalla Corte territoriale e dal primo giudice. 5-3948/2021 Né può per vero essere apprezzata la denunziata disparità di trattamento sanzionatorio rispetto ai coimputati gravati da imputazioni diverse. Sul punto la motivazione della Corte di merito è puntuale e pertinente. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 2.1. L'applicazione di principi consolidati e la non particolare complessità delle questioni proposte favorisce la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2022. Il Consigliere estensore
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