CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2024
Cassazione n. 00279/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 048XFOE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 co.2 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, rilevando che: a) l'imputato ha condiviso lo scopo dei correi in quanto, nella previa suddivisione dei compiti, ha svolto il ruolo di "palo" mentre all'interno dell'abitazione della persona offesa, il compartecipe stava materialmente operando nei confronti della vittima la violenza fisica di costringimento al pagamento dei lavori edili; b) l'intento dell'imputato, quando ha raggiunto la badante della vittima sul retro, è stato quello di impedire l'interruzione da parte della donna dell'azione violenta in corso, così confermando lo scopo illecito che lo tratteneva sul posto; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che il mancato tempestivo deposito delle conclusioni ad opera della parte civile nel procedimento avanti la Corte di Cassazione impedisce la formazione del contraddittorio su tale tema della decisione, con conseguente impossibilità di liquidare la parcella irritualmente depositata (Sez. 7, Ordinanza n. 23092 del 18/02/2015 Cc., Rv. 263641- 01); preso atto della nota tardivamente pervenuta dalla parte civile, nel corso dell'odierna udienza; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]