CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 10912/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.556/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura allegata al ricorso -ricorrente- contro MINISTERO dell’INTERNO e Questura di Torino -intimati- avverso il DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] di TORINO R.G. n. 11175/2022 depositato il 02/09/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Con provvedimento in data 2/09/2022 il Giudice di Pace di Torino convalidava il trattenimento presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri di Torino di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 27 maggio 1987, disposto dal Questore di Agrigento il 31-8-2022, ai sensi dell’art. 14, comma 5, D. Lgs. 286/98, contestualmente al decreto di respingimento del 31-8-2022. [OSCURATO:PERSONA] di Pace convalidava il trattenimento con la seguente motivazione: “Il giudice, rilevato che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 del D. LGS. 286/98, atteso che: non sussistendo profili di manifesta illegittimità del decreto di respingimento, rilevando che: 1) le fattispecie contestate di cui all’art. 10 c. 2 lett. a e b TUI sono indicate cumulativamente poiché, come dedotto dalla P.A., risultano integrate entrambe; 2) dal foglio notizie allegato in atti risulta che lo straniero è venuto in Italia per cercare lavoro e non richiede protezione internazionale; 3) l’espulsione non è collettiva essendo stata valutata singolarmente la situazione personale del trattenuto; 4) sono state esibite le certificazioni dell’ASP Palermo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del medico dell’hot spot di Lampedusa del 31/08/2022; che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14”; 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno, che sono rimasti intimati; 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, alla quale ha allegato il provvedimento del Giudice di Pace di Agrigento, depositato il 7- 10-2022, di annullamento del citato decreto di respingimento; 4. Con ordinanza interlocutoria di questa Corte n.30443/2023 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa delle decisioni di altri ricorsi, fissati per la trattazione in pubblica udienza con le ordinanze interlocutorie di questa Corte n. 22806/2023 e n.23843/2023; il ricorso è stato nuovamente fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa; Considerato che: 5.I motivi di ricorso sono così rubricati :« I. violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE – manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto – mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale (Cass., n. 5926/15, pp. 10-12); II. violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE – violazione art. 4, Protocollo 4 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – divieto di espulsioni collettive e natura seriale del decreto di respingimento». Il ricorrente, cittadino tunisino, dopo aver premesso di essere giunto a Lampedusa (AG) il 28 agosto 2022 a bordo di un natante insieme a numerosi connazionali, denuncia, con il primo motivo, di non avere ricevuto informazioni circa la possibilità di chiedere la protezione internazionale, come aveva dichiarato all’udienza di convalida del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Rileva che l’art. 10-ter, D. Lgs. 286/98, dispone che “Presso i medesimi punti di crisi [gli hotspot, n.d.r.] sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito”. Rimarca che l'obbligo di informare gli stranieri, giunti irregolarmente nel territorio di uno Stato dell'Unione Europea, in merito al diritto di richiedere il riconoscimento della protezione internazionale, è espressamente previsto dall’art.8 della direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013; deduce che, nel caso in esame, non risulta alcuna prova dell’assolvimento dell’onere di informazione nei confronti del ricorrente in merito alla possibilità di chiedere protezione internazionale, poiché né il foglio notizie di pre-identificazione del 28 agosto 2022, né quello compilato il 31 agosto 2022 attestano la somministrazione di alcuna informativa, orale o scritta, al ricorrente, né agli atti è allegata la “Scheda informativa per l’eventuale richiesta di protezione internazionale secondo la normativa di cui all’articolo 8 della Direttiva 2013/32/UE”. Con il secondo motivo rileva che in sede di convalida del trattenimento, si era opposto alla richiesta della Questura di Torino affermando la natura seriale del respingimento di cui era destinatario, unitamente ai 21 connazionali sbarcati il medesimo giorno e trattenuti presso il C.P.R. di Torino. In particolare il ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, secondo cui l’elemento determinante ai fini dell’individuazione di un’operazione di espulsione collettiva è l’allontanamento di una persona in quanto parte di un gruppo, in assenza di un esame individuale della situazione personale e della possibilità di esporre i motivi di opposizione al provvedimento ablativo. Richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non costituisce espulsione collettiva ai sensi dell'art. 4 del IV Protocollo addizionale alla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, l'adozione contestuale di distinti provvedimenti espulsivi nei confronti di una pluralità di soggetti mediante adozione di un modello uniforme, giustificata dall’unicità dell'ipotesi contestata, allorché si proceda all'esame della posizione individuale di ciascuno straniero (Cass., nn. 23134/04, 16571/05, 5359/19). Ad avviso del ricorrente, nel caso di specie, l’esame ragionevole e oggettivo della condizione individuale degli stranieri destinatari del provvedimento di respingimento non ha avuto luogo in quanto prima dell’emissione del decreto di respingimento da parte della Questura di Agrigento, l’attività istruttoria della pubblica amministrazione si era esaurita nella redazione di due cd. “fogli notizie”; ritenuto che: 6. Il primo motivo è fondato. 6.1. L’art. 8 della direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 prevede che “qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo”. L’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6di 107di 10 Cass. 10743/2017) a seguito dell’entrata in vigore degli artt. 1, comma 2, e 3 d. lgs. 142/2015 (di attuazione della Direttiva del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8) va perciò adeguata all’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta, dovendosi stabilire le autorità competenti hanno il dovere di fornire, ai sensi dell’ informazioni sulla ; ciò a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento, posto che questa attività è funzionale ad assicurare il diritto del migrante di ottenere informazioni sufficienti a consentire di avere un accesso effettivo alle procedure di asilo, dato che proprio la mancanza di informazioni costituisce uno dei principali ostacoli all'accesso a tali procedure (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/09 [OSCURATO:PERSONA] ed altri c. Italia, § 204). 6.3. Il provvedimento impugnato non è coerente con i principi appena illustrati, perché il Giudice di Pace non si è pronunciato compiutamente in ordine all’adempimento del suddetto obbligo informativo, né ha dato conto delle risultanze del foglio notizie o di aver svolto accertamenti al riguardo, benché la questione fosse stata specificamente sollevata dal difensore del trattenuto. [OSCURATO:PERSONA] di Pace si è limitato ad affermare che “dal foglio notizie allegato in atti risulta che lo straniero è venuto in Italia per cercare lavoro e non richiede protezione internazionale”, ossia ha la mancata proposizione della domanda di protezione internazionale; tale evenienza non può difatti mai giustificare la reticenza dell’amministrazione circa i ragguagli di cui al citato art. 10 ter, comma 1: e ciò in quanto, proprio in base a detta norma, la scelta dello straniero di non proporre domanda di protezione internazionale deve essere una scelta informata (supportata, quindi, dall’acquisita cognizione sia dell’esistenza di un diritto di asilo riconosciuto dall’ordinamento italiano, sia degli strumenti procedimentali attraverso cui tale diritto riceve concreta tutela). 6.4. Non vi dubbio, poi, che una simile nullità del decreto di respingimento potesse essere rilevata, ove manifesta, anche in sede di convalida del trattenimento. Invero, il sindacato giurisdizionale nel giudizio di convalida del decreto di trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d. lgs. 286/1998, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia “regolare”), involge incidentalmente, ai fini della decisione da assumere, anche la «manifesta illegittimità̀» del provvedimento di espulsione o respingimento (si vedano in questo senso, ex multis, Cass. 18404/2023, Cass. 18128/2022, Cass. 7829/2019, Cass.5750/2017, Cass. 24415/2015). L’ordinanza di convalida del Giudice di Pace, pertanto, risulta viziata per l’errore di diritto rappresentato dall’aver la stessa obliterato il valore precettivo della richiamata disciplina circa l’informativa sulla procedura della protezione internazionale (Cass.4223/2024; Cass. 32070/2023). Infatti, poiché l'avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale sarebbe ostativa al respingimento, quest'ultimo sarebbe illegittimo ove disposto senza il rispetto di tale preventivo dovere d'informazione, che ostacola di fatto il tempestivo esercizio del diritto a richiedere la protezione internazionale; tale illegittimità si riverbererebbe anche sul conseguente provvedimento di trattenimento, inficiandolo a sua volta (così Cass. 5926/2015, in motivazione). 7. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, restando così assorbito il secondo. Ne consegue la cassazione senza rinvio del decreto di convalida impugnato, ai sensi dell’art. 382, comma 2, cod. proc. civ., dato che il processo non può essere proseguito a fronte dell’intervenuta scadenza del termine perentorio per disporre la convalida del trattenimento. 8. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass. S.U. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023; 30178/2023). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, and