CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025
Cassazione n. 40123/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta tempestività della presentazione della querela, non è deducibile in questa sede perché risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello ed è altresì manifestamente infondato perché si limita ad una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto coni principi di diritto correttamente richiamati dalla Corte territoriale nella motivazione della sentenza impugnata (si vedano in particolare pagg. 15 e segg., paragrafo 3.4), in conformità con il costante orientamento di questa Corte, secondo cui«Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva» (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di, Rv. 277081 - 01); considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, i quali, con motivazione esente dai vizi dedotti, hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano le pagine da 8 a 15 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina della convergenza ed unicità dell'interpretazione da attribuire alle molteplici fonti di prova a carico del ricorrente, sulla cui base i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrata, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, la fattispecie di reato contestata all'imputato); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 642 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in 5a} quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]