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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 26924/2022

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 5354/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Sabotino, n. 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 2519/2019 del TRIBUNALE di MONZA, depositata il 18/11/2019; Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 5354/2020; estensore: C. Valle [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna, con un unico motivo di ricorso, la sentenza n. 2519 del Tribunale di Monza, pubblicata il 18/11/2019, che, in controversia di opposizione agli atti esecutivi, ha ridotto parzialmente gli importi del precetto intimato da [OSCURATO:PERSONA] alla Zatta. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Il Procuratore Generale non ha formulato conclusioni per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo è formulato in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 112 e 91 cod. proc. civ. e d.m. n. 115 del 2014.

Le censure affermano che il Tribunale ha errato nel non ritenere [OSCURATO:PERSONA] integralmente soccombente e che quindi la liquidazione delle spese è stata compiuta in modo riduttivo per [OSCURATO:PERSONA], da considerarsi parte integralmente vittoriosa, in quanto le spese processuali risultavano ridotte del quaranta per cento, pur avendo il giudice affermato che spese di precetto e quelle della fase cautelare non fossero dovute.

Il ricorso è infondato. [OSCURATO:PERSONA] non era, come risulta dalla sentenza impugnata, integralmente vittoriosa nel merito, in quanto l’opposizione a precetto da ella proposta non era stata integralmente accolta.

Il Tribunale di Monza, a fronte di un precettato di oltre settecento quaranta euro (€ 743,16) ha espunto le spese di precetto per oltre euro cento sessanta (€ 161,46) e il capitale di euro trecento sessanta e ottanta centesimi (€ 360,80), cosicché Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 5354/2020; estensore: C. Valle risultavano ancora dovuti, dalla Zatta, euro duecento venti e novanta centesimi 220,90. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non poteva essere ritenuta integralmente vittoriosa e comunque la parte di motivo che investe la statuizione del giudice di merito di parziale compensazione delle spese, in ragione della non integralità dell’esito vittorioso per la Zatta è conforme all’orientamento più volte espresso da questa Corte in tea di limiti al sindacato di legittimità in punto di spese, secondo il quale (Cass. n. 24502 del 17/10/2017 Rv. 646335 - 01): « In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.».

L’ulteriore parte di motivo, che deduce censura di illegittima liquidazione delle spese è pure infondata, atteso che è orientamento, oramai costante, di questa Corte, al quale il Collegio presta piena e convinta adesione, che (Cass. n. 20289 del 09/10/2015 Rv. 637440 - 01): « In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità.» Nella specie non risultano violati i minimi e massimi tariffari e, pertanto, la censura deve essere rigettata.

Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 5354/2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] censura pure contenuta nel ricorso, vertente sul capo di sentenza relativo all’obbligo di pagamento dell’ulteriore somma a titolo di contributo unificato, è inammissibile, poiché non sono ammesse questioni sul contributo unificato in sede di impugnazione, trattandosi di conseguenza, quella della debenza dell’ulteriore somma a detto titolo, prevista automaticamente dalla legge per le ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Sez.

U n. 4315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 02 – 03 – 04; Cass. n. 18846 del 10/06/2022), alle quali può derogarsi soltanto qualora il giudizio d’impugnazione si concluda con esiti diversi dai suddetti, quali, a esempio, la rinuncia ritualmente accettata (Cass. n. 23175 del 12/11/2015 Rv. 637676 - 01) e non risultando necessaria, viceversa, alcuna specifica statuizione del giudice dell’impugnazione nell’ipotesi di accoglimento della stessa.

Il ricorso, per quanto motivato, è rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della controversia e dell’attività processuale espletata.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza, pure in questa sede di legittimità, dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 5354/2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso art. 13, s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 5354/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Sabotino, n. 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 2519/2019 del TRIBUNALE di MONZA, depositata il 18/11/2019; Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 5354/2020; estensore: C. Valle [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna, con un unico motivo di ricorso, la sentenza n. 2519 del Tribunale di Monza, pubblicata il 18/11/2019, che, in controversia di opposizione agli atti esecutivi, ha ridotto parzialmente gli importi del precetto intimato da [OSCURATO:PERSONA] alla Zatta. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Il Procuratore Generale non ha formulato conclusioni per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo è formulato in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 112 e 91 cod. proc. civ. e d.m. n. 115 del 2014. Le censure affermano che il Tribunale ha errato nel non ritenere [OSCURATO:PERSONA] integralmente soccombente e che quindi la liquidazione delle spese è stata compiuta in modo riduttivo per [OSCURATO:PERSONA], da considerarsi parte integralmente vittoriosa, in quanto le spese processuali risultavano ridotte del quaranta per cento, pur avendo il giudice affermato che spese di precetto e quelle della fase cautelare non fossero dovute. Il ricorso è infondato. [OSCURATO:PERSONA] non era, come risulta dalla sentenza impugnata, integralmente vittoriosa nel merito, in quanto l’opposizione a precetto da ella proposta non era stata integralmente accolta. Il Tribunale di Monza, a fronte di un precettato di oltre settecento quaranta euro (€ 743,16) ha espunto le spese di precetto per oltre euro cento sessanta (€ 161,46) e il capitale di euro trecento sessanta e ottanta centesimi (€ 360,80), cosicché Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 5354/2020; estensore: C. Valle risultavano ancora dovuti, dalla Zatta, euro duecento venti e novanta centesimi 220,90. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non poteva essere ritenuta integralmente vittoriosa e comunque la parte di motivo che investe la statuizione del giudice di merito di parziale compensazione delle spese, in ragione della non integralità dell’esito vittorioso per la Zatta è conforme all’orientamento più volte espresso da questa Corte in tea di limiti al sindacato di legittimità in punto di spese, secondo il quale (Cass. n. 24502 del 17/10/2017 Rv. 646335 - 01): « In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.». L’ulteriore parte di motivo, che deduce censura di illegittima liquidazione delle spese è pure infondata, atteso che è orientamento, oramai costante, di questa Corte, al quale il Collegio presta piena e convinta adesione, che (Cass. n. 20289 del 09/10/2015 Rv. 637440 - 01): « In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità.» Nella specie non risultano violati i minimi e massimi tariffari e, pertanto, la censura deve essere rigettata. Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 5354/2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] censura pure contenuta nel ricorso, vertente sul capo di sentenza relativo all’obbligo di pagamento dell’ulteriore somma a titolo di contributo unificato, è inammissibile, poiché non sono ammesse questioni sul contributo unificato in sede di impugnazione, trattandosi di conseguenza, quella della debenza dell’ulteriore somma a detto titolo, prevista automaticamente dalla legge per le ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Sez. U n. 4315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 02 – 03 – 04; Cass. n. 18846 del 10/06/2022), alle quali può derogarsi soltanto qualora il giudizio d’impugnazione si concluda con esiti diversi dai suddetti, quali, a esempio, la rinuncia ritualmente accettata (Cass. n. 23175 del 12/11/2015 Rv. 637676 - 01) e non risultando necessaria, viceversa, alcuna specifica statuizione del giudice dell’impugnazione nell’ipotesi di accoglimento della stessa. Il ricorso, per quanto motivato, è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della controversia e dell’attività processuale espletata. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza, pure in questa sede di legittimità, dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 5354/2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso art. 13, s
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