CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 maggio 2021
Cassazione n. 29428/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 34954-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1012/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 06/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2021 dal Consigliere Relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Catania, pubblicata il 6 maggio 2019, che ha parzialmente accolto l'appello proposto dalla medesima società [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 399 del 2016, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; che il giudice di primo grado aveva accolto la domanda proposta dai consorti Vaccaro e condannato la società [OSCURATO:PERSONA] a rimuovere numerose opere realizzate nei terreni di proprietà degli attori Vaccaro (condutture elettriche, di gas e di acqua, che erano state interrate; guardrail, cancello e muro); che, per quanto di rilievo in questa sede, il giudice d'appello, pronunciando parzialmente sul gravame proposto dalla società, ha confermato la condanna alla rimozione delle condutture elettriche, telefoniche e del gas; che il ricorso è articolato in tre motivi; che gli intimati hanno resistito con controricorso; che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei rimanenti. Considerato che con il primo motivo è denunciata, in riferimento all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell'art. 81 cod. proc. civ., e si contesta che la legittimazione passiva dell'actio negatozia serritutis relativa alle condutture elettriche spetterebbe Ric. 2019 n. 34954 sez. M2 - ud. 27-05-2021 -2- all'ENEL, che aveva proceduto alla sostituzione del preesistente impianto elettrico su tralicci con il nuovo impianto interrato, in parte sulla proprietà Vaccaro; che con il secondo motivo è denunciata, in riferimento all'art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., e si lamenta l'erronea ricognizione del materiale probatorio e della CTU, dai quali emergeva che le linee elettriche interrate per scelta ed a proprie spese dall'ENEL attraversavano soltanto in minima parte il terreno di proprietà Vaccaro, mentre l'ordine di rimozione riguardava l'intera estensione delle condutture; che con il terzo motivo è denunciata, in riferimento all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell'art. 2697 cod. civ., assumendosi che la Corte d'appello avrebbe confermato l'ordine di rimozione anche delle condutture telefoniche e di gas in mancanza della prova che le stesse interessassero i terreni di proprietà Vaccaro; che il primo motivo è fondato e assorbe i rimanenti; che la sentenza impugnata non ha tenuto conto della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'utente del servizio di energia elettrica è privo di legittimazione passiva riguardo alla domanda con la quale il proprietario del fondo vicino neghi l'esistenza di una servitù di elettrodotto (o si dolga dell'eventuale aggravamento), chiedendo la rimozione delle condutture installate sul suo fondo, e ciò in quanto la servitù in oggetto inerisce — dal lato attivo — ai relativi impianti di erogazione, che sono di proprietà dell'ente preposto ad esercitare il servizio di fornitura di energia elettrica, erogatore del predetto servizio (exp/urimis, Cass. n. 22050 del 2019; Cass. 22050 del Ric. 2019 n. 34954 sez. M2 - ud. 27-05-2021 -3- 2018; Cass. 11784 del 2006; Cass. n. 1991 del 1980; Cass. n. 1567 del 1972); che all'accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza con rinvio al giudice designato in dispositivo, per un nuovo\ esame della domanda alla luce del principio sopra richiamato; che il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 maggi