CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15897/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ura [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia,n. 5934/2020 depositata il 04/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR rigettava l’appellodell’Agenzia delle entrate in giudizio avente ad oggetto l’impugnazione diavviso di riclassificazione catastale (D1), a seguito di procedura DocfaNumero registro generale 1971/2021Numero sezionale 3729/2026Numero di raccolta generale 15897/2026Data pubblicazione 23/05/20262012, di quattro fabbricati (D10) di carattere rurale con pannellifotovoltaici;2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi diricorso, integrati da memoria;3. resiste con controricorso il contribuente che preliminarmenteeccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancanza di autosufficienza, nelmerito in subordine ha chiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è infondato, e in parte inammissibile, e deve rigettarsicon la condanna al pagamento delle spese.2. Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità delricorso proposta dal controricorrente, in quanto non specifico ed in fatto.Il ricorso risulta ammissibile poiché rappresenta la questione di fattoanche riportando gli atti essenziali del processo e prospetta violazioni dilegge in maniera comprensibile e specifica.Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, aisensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisitodi specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nellasentenza CEDU Succi e altri vs Italia del 28 ottobre 2021; vedi ancheCEDU Patricolo vs Italia, del 23 maggio 2024 - non deve essereinterpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sullasostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in unineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti afondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmenteindicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito»(Sez. U - , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 - 01).Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e le analisi indiritto della questione controversa, in quanto richiama gli atti del processocon critiche alla decisione impugnata.Numero registro generale 1971/2021Numero sezionale 3729/2026Numero di raccolta generale 15897/2026Data pubblicazione 23/05/20263. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate prospettaviolazione degli art. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 62,primo comma, d. lgs. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ..Con il secondo motivo del ricorso si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2135 cod. civ. e dell’art. 9, comma 3-bis, d. l. n. 557del 1993, art. 62, d. lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ..I motivi si trattano congiuntamente per evidente connessione logica.Con i suddetti motivi la ricorrente richiede una nuova valutazione delfatto e non un giudizio di diritto, così come accertato dalle due decisioni dimerito, in doppia conforme: «È inammissibile il ricorso per cassazione concui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando,in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così darealizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in unnuovo, non consentito, terzo grado di merito. (…)», Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690 - 01. Il vincolo di ‘doppia conforme’preclude la riqualificazione del motivo ex art. 360 co. 1 n. 5) cpc.Il giudice di merito ha accertato in fatto, valutando le prove, come gliimmobili in oggetto (i quattro capannoni di 150 mq ciascuno con i pannellisolari) debbano ritenersi a servizio dell’attività agricola (D/10 categoriadichiarata con la Docfa) e non D/1 come ritenuto nell’avviso diaccertamento.La sentenza impugnata evidenzia, con accertamento in fattoinsindacabile in sede di legittimità, come “dalle fotografie allegate alsopralluogo del 10 maggio 2012 appaia evidente che i terreni sianoche l’attività agricola risulta incrementata con la piantagione di altrespecialità, mentre sarebbe certamente antieconomico ritenere che icapannoni di 150 mq ciascuno siano stati realizzati quale supporto deiNumero registro generale 1971/2021Numero sezionale 3729/2026Numero di raccolta generale 15897/2026Data pubblicazione 23/05/2026pannelli fotovoltaici che, più ragionevolmente potevano essere collocatisul terreno con la realizzazione di un più ridotto accessorio per ospitare iquadri di interconnessione”.L’Agenzia delle entrate prospetta un collegamento tra i diversi terrenie tutti i capannoni in zona, con la “presenza di un unicum aziendale nelcontesto in questione” (sei gruppi di quattro capannoni intestati ai seiparenti [OSCURATO:PERSONA], realizzati simultaneamente).Circostanza questa implicitamente valutata dalle decisioni di meritoed esclusa in considerazione della valutazione degli immobili del soloricorrente. Si tratta di un accertamento di fatto insindacabile in questasede, vieppiù a fronte di doglianze di natura esclusivamente normativa exart. 360 co. 1 n.3) cpc.Del resto, «In materia di catasto, l'impianto fotovoltaico insistente suun terreno agricolo e concorrente allo svolgimento dell'attività agricola -secondo la previsione dell'art. 1, comma 423, della l. n. 266 del 2005,come interpretata dalla sentenza della Corte cost. n. 66 del 2015 - deveessere classato (in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previstidall'art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557 del 1993, conv. con modif. dalla l.n. 133 del 1994) come fabbricato rurale strumentale anche nel caso in cuil'imprenditore agricolo, individuale o collettivo, non ne sia proprietario mamero utilizzatore (lessee) in base al contratto di locazione finanziaria(leasing), con conseguente attribuzione della categoria D/10, all'esito diprocedura DOCFA, giacché la produzione di energia fotovoltaica, che deveessere sempre imputabile all'imprenditore agricolo, se normalmenteimpiegata con l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse aziendali,costituisce attività connessa ai sensi dell'art. 2135 c.c.» (Cass. Sez. 5,19/11/2024, n. 29754, Rv. 673082 – 02; vedi anche Cass. Sez. 5,10/07/2025, n. 18844, Rv. 675197 - 01).4. Nei confronti dell’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocaturadello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato,Numero registro generale 1971/2021Numero sezionale 3729/2026Numero di raccolta generale 15897/2026Data pubblicazione 23/05/2026non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2022 n. 115:«Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiaratainammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delleAmministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo dellaprenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasseche gravano sul processo (…)», Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del29/01/2016, Rv. 638714 - 01).5. Per completezza deve rilevarsi che il ricorso risulta propostodall’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Agrigento, con ilpatrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, come indicato nel ricorsoper cassazione.Questa Corte, con un precedente, ha ritenuto inammissibile il ricorsopresentato dalla Direzione provinciale sprovvista di legittimazione per lafase di legittimità: «In tema di processo tributario, il ricorso percassazione proposto dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate èinsanabilmente nullo, poiché proposto da un ufficio periferico, privo disoggettività a rilevanza esterna, la cui legittimazione è limitata ai gradi dimerito, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez.5, 04/12/2023, n. 33798, Rv. 669839 – 01; vedi anche Cass. Sez. U.,14/02/2006, n. 3116, Rv. 587608 - 01).Tuttavia deve specificarsi che la Direzione provinciale è parte delgiudizio di merito e in quanto tale può proporre il ricorso per cassazione(«Gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate hanno la capacità di stare ingiudizio, in via concorrente ed alternativa al direttore, secondo un modellosimile alla preposizione institoria disciplinata dagli artt. 2203 e 2204cod.civ., configurandosi detti uffici quali organi dell'Agenzia che, al pari deldirettore, ne hanno la rappresentanza, con la conseguenzaNumero registro generale 1971/2021Numero sezionale 3729/2026Numero di raccolta generale 15897/2026Data pubblicazione 23/05/2026dell'imputabilità all'organo rappresentato dell'attività da loro svolta el'ulteriore conseguenza della sussistenza della legittimazione passiva edSez. 3, 09/04/2009, n. 8703, Rv. 607944 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5,24/07/2014, n. 16830, Rv. 632228 - 01).Del resto, deve rilevarsi il carattere unitario dell’Agenzia delle entrate(«L'appello proposto da un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate diverso daquello nei cui confronti è stata emessa la sentenza di primo grado èammissibile, sia per il carattere unitario dell'Agenzia delle Entrate, sia peril principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurreal massimo le ipotesi di inammissibilità, sia per la natura impugnatoria delprocesso tributario, che attribuisce la qualità di parte all'organo (e non allesingole articolazioni organizzative) che ha emesso l'atto o ilprovvedimento impugnato» Cass. Sez. 5, 11/03/2015, n. 4862, Rv.635056 – 01; vedi anche Cass. Sez. 6, 21/01/2015, n. 1113, Rv. 634160– 01).Infatti, questa Corte di Cassazione a S.U. ha ritenuto valida la notificadella sentenza di merito, al fine della decorrenza del termine breve diimpugnazione, sia alla sede centrale sia agli uffici periferici («In tema dicontenzioso tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate,divenuta operativa dal 1° gennaio 2001, si è verificata una successione atitolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentaliall'adempimento dell'obbligazione tributaria, per effetto della quale deveritenersi che la legittimazione "ad causam" e "ad processum" neiprocedimenti introdotti successivamente alla predetta data spettiesclusivamente all'Agenzia; tale legittimazione costituisce infatti il riflesso,sul piano processuale, della separazione tra la titolarità dell'obbligazionetributaria, tuttora riservata allo Stato, e l'esercizio dei poteri statali inmateria d'imposizione fiscale, il cui trasferimento all'Agenzia, previstodall'art. 57 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, esula dallo schema delNumero registro generale 1971/2021Numero sezionale 3729/2026Numero di raccolta generale 15897/2026Data pubblicazione 23/05/2026rapporto organico, non essendo l'Agenzia un organo dello Stato, sia puredotato di personalità giuridica, ma un distinto soggetto di diritto. Ai sensidell'art. 72 del d.lgs. n. 300, l'Agenzia ha facoltà di avvalersi del patrociniodell'Avvocatura dello Stato, il quale, in assenza di una specificadisposizione normativa, dev'essere richiesto in riferimento ai singoliprocedimenti - anche se non è necessaria una specifica procura -, nonessendo a tal fine sufficiente l'eventuale conclusione di convenzioni acontenuto generale tra l'Agenzia e l'Avvocatura. L'assunzione in viaesclusiva da parte dell'Agenzia della gestione del contenzioso nelle fasi dimerito, già attribuita dagli artt. 10 ed 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 agli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, comporta inoltreche, nei procedimenti introdotti anteriormente al 1° gennaio 2001, neiquali l'ufficio non abbia richiesto il patrocinio dell'Avvocatura, spettaall'Agenzia l'esercizio di tutti i poteri processuali, ivi compresi quelli didisposizione del diritto controverso e del rapporto processuale, con laconseguenza che la proposizione dell'appello da parte della sola Agenzia,senza esplicita menzione dell'ufficio periferico che era parte originaria, sitraduce nell'estromissione di quest'ultimo. Per i giudizi di cassazione, neiquali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero dellefinanze, ai sensi dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, la nuovarealtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità distare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, in via concorrente edalternativa rispetto al direttore, consente invece di ritenere che la notificadella sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve perl'impugnazione, e quella del ricorso possano essere effettuate,alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi ufficiperiferici, in tal senso orientando l'interpretazione sia il principio dieffettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo leipotesi d'inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processotributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che haNumero registro generale 1971/2021Numero sezionale 3729/2026Numero di raccolta generale 15897/2026Data pubblicazione 23/05/2026emesso l'atto o il provvedimento impugnato» Cass. Sez. U., 14/02/2006,n. 3116, Rv. 587608 – 01, cit.).Conseguentemente può affermarsi il seguente principio di diritto:«Sia per il carattere unitario dell'Agenzia delle Entrate, sia per il principiodi effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimole ipotesi di inammissibilità, sia per la natura impugnatoria del processotributario che attribuisce la qualità di parte all'organo (e non alle singolearticolazioni organizzative) che ha emesso l'atto o il provvedimentoimpugnato, deve riconoscersi la legittimazione attiva alla Direzioneterritoriale dell’Agenzia delle entrate – per il ricorso per cassazione,purché patrocinata dall’Avvocatura dello Stato - essendo sempre ecomunque riferibile l’attività difensiva dell’Agenzia fiscale, quale personagiuridica di diritto pubblico, non al singolo ufficio periferico ma all’Agenziadelle Entrate centrale». P.Q.Mrigetta il ricorso,Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/04/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]