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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05801/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12837/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 285/2017 depositata il16/02/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Catania, con sentenza 285/2017, rigettò la impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA].(ora [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]) avverso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e confermò la decisione del Tribunale di Catania che, in parziale accoglimento della opposizione proposta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso per euro 356.169,42 per la minor somma di euro 181.169,42 più accessori condannando il Comune al pagamento di tale somma a titolo di utilizzo comunale del pozzo idrico denominato [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2001 e 2002.

La Corte disattese anche l’appello incidentale proposto dall’ente.

Avverso la sentenza nr.285 del 2017 della Corte di Appello di Catania propone ricorso per cassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi e memoria. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA].(ora [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]) resiste con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] A seguito della delibera di Giunta n. 36/2001, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sottoscrivevano, in data 15 marzo 2001, un accordo (protocollo di intesa) ‒ che doveva tenere luogo dell’esproprio ‒ considerato come un preliminare all’acquisto definitivo, da parte del Comune (come previsto dalla delibera succitata) del complesso acquedottistico [OSCURATO:PERSONA], nel quale veniva previsto il prezzo di trasferimento della proprietà, ed il pagamento di una somma all’espropriata società (rectius venditrice), per il 2001, a titolo di acconto sul prezzodi acquisto.

All’art. 7, l’accordo prevedeva che, in caso di mancato acquisto del complesso idrico d parte del Comune ‒ per recesso dall’accordo, o per mancato perfezionamento dell’esproprio ‒ il Comune avrebbe dovuto «corrispondere alla società Miuccio un indennizzo pari alla quantità di mc d’acqua emunta dal pozzo per il prezzo unitario a metro cubo determinato dal CIP, da conguagliare con quanto corrisposto per le rate di acconto, oltre alle spese sostenute per la gestione».

Con delibera n. 30 del 2002, si dava atto del mancato completamento della procedura espropriativa, mentre con delibera n. 283 del 2002, si decideva di prorogare fino al 31 dicembre 2003 la delibera n. 36/2001 (acquisizione della fonte Miuccio), di trasferire il servizio di erogazione idrica comunale a favore della società Sogip, dall’1 gennaio 2003, e di corrispondere alla Miuccio la somma di euro 278.082,81, «a titolo di accontoper l’anno 2001 .

Con successivo accordo del 5 marzo 2003, tra la Miuccio, la Sogip ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA], che le parti consideravano come preliminare alla vendita dallaMiuccio al Comune dell’impianto, le parti si obbligavano a dare esecuzione al protocollo del 15 marzo 2001 (vendita dell’impianto acquedottistico) fissando termine fino al 31 dicembre 2003 per la stipula del contratto definitivo, e stabilendo altresì il prezzo di vendita.

Il Comune si obbligava a pagare la somma di euro 278.082,81 a titolo di acconto per l’anno 2002, della maggior somma dovuta dall’ente per l’acquisto.

Con decreto ingiuntivo dell’11 maggio 2006, [OSCURATO:PERSONA] otteneva l’intimazione al Comune del pagamento della somma di euro 356.169,42, dovuta «per l’utilizzodel complesso acquedottistico per gli anni 2001-2002, in dipendenza della scrittura privata del 5 marzo 2003, con la quale si convalidava il protocollo di intesa sottoscritto il 15 marzo 2001».

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] faceva opposizione al decreto monitorio, deducendo l’insussistenza del credito, in quanto nei due contratti preliminari all’acquisto della fonte, che si sarebbe dovuto perfezionare il 31 dicembre 2003, ma che non si era perfezionato, le somme oggetto dell’ingiunzione erano state previste, non come compenso per l’uso del complesso idrico, bensì rata annuale per l’acquisto della proprietà della sorgiva in capo all’ente pubblico.

In caso di mancato acquisto della proprietà, l’art. 7 succitato prevedeva, per contro, la corresponsione di un indennizzo, calcolato in modo diverso, ossia sul quantitativo di acqua emunta, al prezzo fissato dal CIP.

Il Comune deduceva altresì la nullità degli atti per la mancata copertura della spesa, derivante dall’ingiunzione opposta, essendo la copertura prevista solo per l’acquisto del complesso.

Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, condannando il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della minor somma di euro 181.169,82, tenendo conto degli acconti versati sull’importo complessivo di euro 556.165,62 (euro 278.082,81 x 2), che sarebbe spettato alla Miuccio per l’utilizzo dell’acqua da parte dell’ente per gli anni 2001 e 2002 (per il 2003 era subentrata Sogip).

L’appello incidentale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (nonché quello di un dipendente comunale chiamato in garanzia dall’ente) ‒ disatteso anche l’appello principale della Miuccio ‒ veniva rigettato dalla Corte d’appello con sentenza nr. 285 del 16/2/2017 che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] impugna davanti a questa Corte di Cassazione.

Con il primo motivo di ricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] denuncia “nullità della sentenza e violazione dell’obbligo di motivazione exarticolo 132 n.4 e 111, comma 6, della Costituzione, artt 112 e 115 cpc oltre che, per altro aspetto, per omessa e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti, stante che la Corte non indica la fonte del suo sapere, poiché quanto affermato non risponde al vero.” Con il secondo motivo di ricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, da violazione dell’art. 112 c.p.c., degli articoli 132 n.4 e 111, comma 6, della Costituzione, degli articoli 1362 e segg. con riferimento agli articoli 1322, 1325, 1326 e 1372 c.c., da violazione dell’art. 9 della L. 192/98, da omessa e contraddittoria motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio, oltre al travisamento dei fatti e al contrasto con precedenti della Suprema Corte (da ultimo sentenza 13.1.17 n. 1203) Con il terzo e quarto motivo il Comune ricorrente censura la sentenza per violazione violazione degli art.li 132 n.4 cpc e 111, comma 6, cost., nonché dell’art.360, comma 1, n.5 cpc, per omessa e contraddittoria motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio, oltre al travisamento dei fatti .

Secondo il ricorrente i Giudici di appello avevano ignorato, al pari del Tribunale, che nel regolamento sottoscritto dalle parti in data 5/5/2003 vi era all’art.1 un richiamo al protocollo di intesa sottoscritto il 15/3/2001 nel quale all’art. 7 si era stabilito che: “nell’ipotesi di recesso… l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto corrispondere ad [OSCURATO:PERSONA] per l’utilizzo un indennizzo pari alla quantità di acqua emunta dal pozzo per il prezzo unitario a metro cubo determinato dal CIP da conguagliare con quanto corrisposto con le rate di acconto oltre alle spese sostenute per la gestione.”.

I motivi stante la stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

Il giudizio trae origina da una complessa vicenda amministrativa, che da un iniziale procedimento espropriativo del bene, formalizzato dal comune con la delibera del consiglio comunale n. 99 del 2000, si è trasformato nell’anno successivo in un procedimento negoziale, che prevedeva la sottoscrizione di un preliminare di cessione di bene per come espresso con scrittura del 15.3.2001, dove il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] firmavano un protocollo d’intesa, approvato con deliberazione di giunta municipale del 12.2.2001.

Nessun atto amministrativo è stato adottato dal comune per l’acquisizione del bene, che è rimasto nella proprietà della società, la quale dal 1.1.2003 ha regolamentato l’uso e la vendita dell’acqua emunta dal pozzo con la società [OSCURATO:SOCIETA]., società partecipata dal comune di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha assunto dal comune di [OSCURATO:PERSONA] la gestione del servizio idrico integrato dal 1.1.2003.

Infatti, con scrittura del 5.3.2003 sottoscritta dalla società [OSCURATO:SOCIETA] con la [OSCURATO:SOCIETA]., con l’intervento del comune di [OSCURATO:PERSONA], la SOGIP entrava nel possesso della sorgiva e assumeva in obbligo di acquistare la stessa entro il 31.12.2003 al medesimo prezzo concordato con i precedenti atti sottoscritti con ilcomune e di pagare alla società Miuccio per l’anno 2003 la rata di € 278.082,82, quale acconto per l’anno 2003 della maggiore somma dovuta per l’acquisto del complesso acquedottistico al prezzo di £.8.656.646.583 pari ad € 4.470.785,00.

La controversia in esame verte dunque sulla somma che il comune deve corrispondere alla società Miuccio per l’utilizzo della sorgiva a seguito del recesso del comune dal vincolo contrattuale e di revoca della proposta di acquisto della sorgiva.

In altre parole, se la somma da versare per l’acqua per gli anni 2001 e 2002 sia corrispondente alla rata annuale di acquisto della sorgiva o se deve essere corrispondente alla quantità di acqua effettivamente emunta e utilizzata dal comune al prezzo fissato dal C.I.P. [OSCURATO:PERSONA] di appello, confermando la decisione di prime cure, ha ritenuto nel merito che costituissero fondamento del chiesto indennizzo per il mai contestato possesso continuato del complesso acquedottistico da parte del comune, le due determine comunali del 2002 (doc.ti 2-3 fascicolo monitorio), con le quali il Comune ha autonomamente previsto un compenso annuo da corrispondere per l’anno 2001 e 2002.

I due atti amministrativi del 2002 che, ovviamente, sono atti ad impulso unilaterale (dunque, privi di qualunque bilateralità) hanno stabilito un compenso da corrispondere in favore di acque Miuccio per il suddetto utilizzo con relativa copertura finanziaria.

Al contrario, invece, l’art. 7 del protocollo d’intesa sottoscritto dalle parti il 15.3.2001 prevedeva che, in assenza del trasferimento della proprietà del complesso acquedottistico, il comune avrebbe corrisposto una somma, a titolo non di corrispettivo, bensì di indennizzo, corrispondente al consumo dell’acqua.

La somma di € 278.082,82, che il comune avrebbe dovuto versare alla società [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2001 e 2002, trovava invero la sua causa giuridica, per come espressamente dichiarato dalle parti, nell’acquisto del complesso acquedottistico e non nel consumo dell’acqua, trattandosi di un acconto pari alla rata di ammortamento coincidente al reddito producibile (art. 5) e non parial consumo, al cui pagamento il comune si sarebbe impegnato (art. 7), nell’ipotesi di recesso o revoca della procedura espropriativa.

Pertanto con la sentenza impugnata, la Corte di Appello ha travalicato l’accordo contrattuale, attribuendo al contratto un contenuto diverso da quello dato dalle parti.

La sentenza si palesa del tutto erronea, oltre che immotivata ,in relazione ai motivi di appello incidentale dell’ente (riprodotti a p. 28 del ricorso).

L’ente aveva in sostanza ‒ oltre alla dedotta nullità degli atti per mancanza di copertura finanziaria ‒ insistito sulla riconvenzionale proposta in prime cure, nella quale aveva chiesto l’esame dei due contratti del 2001 e del 2003, al fine di evidenziare la mancanza di causa della prestazione richiesta, posto che ‒ non essendosi perfezionata la vendita ‒ la somma stabilita come acconto per la vendita non era più dovuta, ma sarebbe stato possibile richiedere, da parte di Miuccio, l’indennizzo per l’acqua emunta dal pozzo, nella misura stabilita dal CIP, ai sensi dell’art. 7 del contratto del 15 marzo 2001, richiamato dal successivo accordo del 5 marzo 2003.

A fronte di tali doglianze la Corte territoriale ha rilevato, correttamente, che il Comune aveva denunciato la violazione, da parte del Tribunale, degli artt. 1322, 1362 e 1373 c.c., per avere il primo giudice erroneamente interpretato i contratti intercorsi tra le parti, ed ha confermato che il complesso idrico in questione è in proprietà di Miuccio, e che quindi l’acquisto in capo all’ente non era avvenuto.

Tuttavia, la Corte ha ritenuto di non poter procedere alla chiesta interpretazione dei contratti, giacchè dalla «copiosa documentazione» sarebbe emerso che era stato solo l’ente pubblico a «determinare i principi e indirizzi, non emergendo alcuna bilateralità da intendersi qui quale negoziazione del detto rapporto», dimenticando che le parti avevano liberamente stipulato due contratti, che regolavano i loro rapporti anche in caso di mancato esproprio o di mancata conclusione della vendita.

Esulerebbe, a parere della Corteterritoriale, da qualsiasi valutazione interpretativa il regolamento dei rapporti operato in via unilaterale dall’ente che avrebbe «determinato unilateralmente un compenso da corrispondere in favore di [OSCURATO:PERSONA], per l’utilizzo dell’acqua sorgiva.

Il rapporto in esame sarebbe desumibile dalle «determinazioni del 2002», che l’ente avrebbe cercato di superare, ricorrendo ad «un conteggio del consumo, in luogo del detto compenso, sebbene da nessun atto dell’amministrazione è mai emerso un tale indirizzo».

Si tratta peraltro di motivazione, oltre che incomprensibile, non aderente alla realtà processuale, che vede le parti stipulare liberamente due contratti, nei quali si prevedeva anche che, in caso di mancato trasferimento dell’impianto spettava alla Miuccio il suindicato indennizzo ‒ che è istituto giuridico ben diverso dal corrispettivo ‒ non certo le rate stabilite per il prezzo, e previo conguaglio con le rate già corrisposte dall’ente.

La sentenza interpreta, poi, in maniera del tutto non corretta la domanda proposta in prime cure ed i motivi di appello proposti, introducendo un tema ‒ quella della determinazione autoritativa ed unilaterale dei compensi ‒ che non èappartenuto al dibattito processuale in prime e seconde cure.

A tal riguardo va applicato il principio secondo cui, l’interpretazione della domanda può essere sindacata in sede di legittimità sotto il profilo motivazionale (Cass.30684/2019), nella specie totalmente carente.

La censura è quindi fondata ed il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Catania anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12837/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 285/2017 depositata il16/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Catania, con sentenza 285/2017, rigettò la impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA].(ora [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]) avverso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e confermò la decisione del Tribunale di Catania che, in parziale accoglimento della opposizione proposta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso per euro 356.169,42 per la minor somma di euro 181.169,42 più accessori condannando il Comune al pagamento di tale somma a titolo di utilizzo comunale del pozzo idrico denominato [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2001 e 2002. La Corte disattese anche l’appello incidentale proposto dall’ente. Avverso la sentenza nr.285 del 2017 della Corte di Appello di Catania propone ricorso per cassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi e memoria. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA].(ora [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]) resiste con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] A seguito della delibera di Giunta n. 36/2001, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sottoscrivevano, in data 15 marzo 2001, un accordo (protocollo di intesa) ‒ che doveva tenere luogo dell’esproprio ‒ considerato come un preliminare all’acquisto definitivo, da parte del Comune (come previsto dalla delibera succitata) del complesso acquedottistico [OSCURATO:PERSONA], nel quale veniva previsto il prezzo di trasferimento della proprietà, ed il pagamento di una somma all’espropriata società (rectius venditrice), per il 2001, a titolo di acconto sul prezzodi acquisto. All’art. 7, l’accordo prevedeva che, in caso di mancato acquisto del complesso idrico d parte del Comune ‒ per recesso dall’accordo, o per mancato perfezionamento dell’esproprio ‒ il Comune avrebbe dovuto «corrispondere alla società Miuccio un indennizzo pari alla quantità di mc d’acqua emunta dal pozzo per il prezzo unitario a metro cubo determinato dal CIP, da conguagliare con quanto corrisposto per le rate di acconto, oltre alle spese sostenute per la gestione». Con delibera n. 30 del 2002, si dava atto del mancato completamento della procedura espropriativa, mentre con delibera n. 283 del 2002, si decideva di prorogare fino al 31 dicembre 2003 la delibera n. 36/2001 (acquisizione della fonte Miuccio), di trasferire il servizio di erogazione idrica comunale a favore della società Sogip, dall’1 gennaio 2003, e di corrispondere alla Miuccio la somma di euro 278.082,81, «a titolo di accontoper l’anno 2001 . Con successivo accordo del 5 marzo 2003, tra la Miuccio, la Sogip ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA], che le parti consideravano come preliminare alla vendita dallaMiuccio al Comune dell’impianto, le parti si obbligavano a dare esecuzione al protocollo del 15 marzo 2001 (vendita dell’impianto acquedottistico) fissando termine fino al 31 dicembre 2003 per la stipula del contratto definitivo, e stabilendo altresì il prezzo di vendita. Il Comune si obbligava a pagare la somma di euro 278.082,81 a titolo di acconto per l’anno 2002, della maggior somma dovuta dall’ente per l’acquisto. Con decreto ingiuntivo dell’11 maggio 2006, [OSCURATO:PERSONA] otteneva l’intimazione al Comune del pagamento della somma di euro 356.169,42, dovuta «per l’utilizzodel complesso acquedottistico per gli anni 2001-2002, in dipendenza della scrittura privata del 5 marzo 2003, con la quale si convalidava il protocollo di intesa sottoscritto il 15 marzo 2001». Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] faceva opposizione al decreto monitorio, deducendo l’insussistenza del credito, in quanto nei due contratti preliminari all’acquisto della fonte, che si sarebbe dovuto perfezionare il 31 dicembre 2003, ma che non si era perfezionato, le somme oggetto dell’ingiunzione erano state previste, non come compenso per l’uso del complesso idrico, bensì rata annuale per l’acquisto della proprietà della sorgiva in capo all’ente pubblico. In caso di mancato acquisto della proprietà, l’art. 7 succitato prevedeva, per contro, la corresponsione di un indennizzo, calcolato in modo diverso, ossia sul quantitativo di acqua emunta, al prezzo fissato dal CIP. Il Comune deduceva altresì la nullità degli atti per la mancata copertura della spesa, derivante dall’ingiunzione opposta, essendo la copertura prevista solo per l’acquisto del complesso. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, condannando il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della minor somma di euro 181.169,82, tenendo conto degli acconti versati sull’importo complessivo di euro 556.165,62 (euro 278.082,81 x 2), che sarebbe spettato alla Miuccio per l’utilizzo dell’acqua da parte dell’ente per gli anni 2001 e 2002 (per il 2003 era subentrata Sogip). L’appello incidentale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (nonché quello di un dipendente comunale chiamato in garanzia dall’ente) ‒ disatteso anche l’appello principale della Miuccio ‒ veniva rigettato dalla Corte d’appello con sentenza nr. 285 del 16/2/2017 che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] impugna davanti a questa Corte di Cassazione. Con il primo motivo di ricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] denuncia “nullità della sentenza e violazione dell’obbligo di motivazione exarticolo 132 n.4 e 111, comma 6, della Costituzione, artt 112 e 115 cpc oltre che, per altro aspetto, per omessa e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti, stante che la Corte non indica la fonte del suo sapere, poiché quanto affermato non risponde al vero.” Con il secondo motivo di ricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, da violazione dell’art. 112 c.p.c., degli articoli 132 n.4 e 111, comma 6, della Costituzione, degli articoli 1362 e segg. con riferimento agli articoli 1322, 1325, 1326 e 1372 c.c., da violazione dell’art. 9 della L. 192/98, da omessa e contraddittoria motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio, oltre al travisamento dei fatti e al contrasto con precedenti della Suprema Corte (da ultimo sentenza 13.1.17 n. 1203) Con il terzo e quarto motivo il Comune ricorrente censura la sentenza per violazione violazione degli art.li 132 n.4 cpc e 111, comma 6, cost., nonché dell’art.360, comma 1, n.5 cpc, per omessa e contraddittoria motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio, oltre al travisamento dei fatti . Secondo il ricorrente i Giudici di appello avevano ignorato, al pari del Tribunale, che nel regolamento sottoscritto dalle parti in data 5/5/2003 vi era all’art.1 un richiamo al protocollo di intesa sottoscritto il 15/3/2001 nel quale all’art. 7 si era stabilito che: “nell’ipotesi di recesso… l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto corrispondere ad [OSCURATO:PERSONA] per l’utilizzo un indennizzo pari alla quantità di acqua emunta dal pozzo per il prezzo unitario a metro cubo determinato dal CIP da conguagliare con quanto corrisposto con le rate di acconto oltre alle spese sostenute per la gestione.”. I motivi stante la stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. Il giudizio trae origina da una complessa vicenda amministrativa, che da un iniziale procedimento espropriativo del bene, formalizzato dal comune con la delibera del consiglio comunale n. 99 del 2000, si è trasformato nell’anno successivo in un procedimento negoziale, che prevedeva la sottoscrizione di un preliminare di cessione di bene per come espresso con scrittura del 15.3.2001, dove il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] firmavano un protocollo d’intesa, approvato con deliberazione di giunta municipale del 12.2.2001. Nessun atto amministrativo è stato adottato dal comune per l’acquisizione del bene, che è rimasto nella proprietà della società, la quale dal 1.1.2003 ha regolamentato l’uso e la vendita dell’acqua emunta dal pozzo con la società [OSCURATO:SOCIETA]., società partecipata dal comune di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha assunto dal comune di [OSCURATO:PERSONA] la gestione del servizio idrico integrato dal 1.1.2003. Infatti, con scrittura del 5.3.2003 sottoscritta dalla società [OSCURATO:SOCIETA] con la [OSCURATO:SOCIETA]., con l’intervento del comune di [OSCURATO:PERSONA], la SOGIP entrava nel possesso della sorgiva e assumeva in obbligo di acquistare la stessa entro il 31.12.2003 al medesimo prezzo concordato con i precedenti atti sottoscritti con ilcomune e di pagare alla società Miuccio per l’anno 2003 la rata di € 278.082,82, quale acconto per l’anno 2003 della maggiore somma dovuta per l’acquisto del complesso acquedottistico al prezzo di £.8.656.646.583 pari ad € 4.470.785,00. La controversia in esame verte dunque sulla somma che il comune deve corrispondere alla società Miuccio per l’utilizzo della sorgiva a seguito del recesso del comune dal vincolo contrattuale e di revoca della proposta di acquisto della sorgiva. In altre parole, se la somma da versare per l’acqua per gli anni 2001 e 2002 sia corrispondente alla rata annuale di acquisto della sorgiva o se deve essere corrispondente alla quantità di acqua effettivamente emunta e utilizzata dal comune al prezzo fissato dal C.I.P. [OSCURATO:PERSONA] di appello, confermando la decisione di prime cure, ha ritenuto nel merito che costituissero fondamento del chiesto indennizzo per il mai contestato possesso continuato del complesso acquedottistico da parte del comune, le due determine comunali del 2002 (doc.ti 2-3 fascicolo monitorio), con le quali il Comune ha autonomamente previsto un compenso annuo da corrispondere per l’anno 2001 e 2002. I due atti amministrativi del 2002 che, ovviamente, sono atti ad impulso unilaterale (dunque, privi di qualunque bilateralità) hanno stabilito un compenso da corrispondere in favore di acque Miuccio per il suddetto utilizzo con relativa copertura finanziaria. Al contrario, invece, l’art. 7 del protocollo d’intesa sottoscritto dalle parti il 15.3.2001 prevedeva che, in assenza del trasferimento della proprietà del complesso acquedottistico, il comune avrebbe corrisposto una somma, a titolo non di corrispettivo, bensì di indennizzo, corrispondente al consumo dell’acqua. La somma di € 278.082,82, che il comune avrebbe dovuto versare alla società [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2001 e 2002, trovava invero la sua causa giuridica, per come espressamente dichiarato dalle parti, nell’acquisto del complesso acquedottistico e non nel consumo dell’acqua, trattandosi di un acconto pari alla rata di ammortamento coincidente al reddito producibile (art. 5) e non parial consumo, al cui pagamento il comune si sarebbe impegnato (art. 7), nell’ipotesi di recesso o revoca della procedura espropriativa. Pertanto con la sentenza impugnata, la Corte di Appello ha travalicato l’accordo contrattuale, attribuendo al contratto un contenuto diverso da quello dato dalle parti. La sentenza si palesa del tutto erronea, oltre che immotivata ,in relazione ai motivi di appello incidentale dell’ente (riprodotti a p. 28 del ricorso). L’ente aveva in sostanza ‒ oltre alla dedotta nullità degli atti per mancanza di copertura finanziaria ‒ insistito sulla riconvenzionale proposta in prime cure, nella quale aveva chiesto l’esame dei due contratti del 2001 e del 2003, al fine di evidenziare la mancanza di causa della prestazione richiesta, posto che ‒ non essendosi perfezionata la vendita ‒ la somma stabilita come acconto per la vendita non era più dovuta, ma sarebbe stato possibile richiedere, da parte di Miuccio, l’indennizzo per l’acqua emunta dal pozzo, nella misura stabilita dal CIP, ai sensi dell’art. 7 del contratto del 15 marzo 2001, richiamato dal successivo accordo del 5 marzo 2003. A fronte di tali doglianze la Corte territoriale ha rilevato, correttamente, che il Comune aveva denunciato la violazione, da parte del Tribunale, degli artt. 1322, 1362 e 1373 c.c., per avere il primo giudice erroneamente interpretato i contratti intercorsi tra le parti, ed ha confermato che il complesso idrico in questione è in proprietà di Miuccio, e che quindi l’acquisto in capo all’ente non era avvenuto. Tuttavia, la Corte ha ritenuto di non poter procedere alla chiesta interpretazione dei contratti, giacchè dalla «copiosa documentazione» sarebbe emerso che era stato solo l’ente pubblico a «determinare i principi e indirizzi, non emergendo alcuna bilateralità da intendersi qui quale negoziazione del detto rapporto», dimenticando che le parti avevano liberamente stipulato due contratti, che regolavano i loro rapporti anche in caso di mancato esproprio o di mancata conclusione della vendita. Esulerebbe, a parere della Corteterritoriale, da qualsiasi valutazione interpretativa il regolamento dei rapporti operato in via unilaterale dall’ente che avrebbe «determinato unilateralmente un compenso da corrispondere in favore di [OSCURATO:PERSONA], per l’utilizzo dell’acqua sorgiva. Il rapporto in esame sarebbe desumibile dalle «determinazioni del 2002», che l’ente avrebbe cercato di superare, ricorrendo ad «un conteggio del consumo, in luogo del detto compenso, sebbene da nessun atto dell’amministrazione è mai emerso un tale indirizzo». Si tratta peraltro di motivazione, oltre che incomprensibile, non aderente alla realtà processuale, che vede le parti stipulare liberamente due contratti, nei quali si prevedeva anche che, in caso di mancato trasferimento dell’impianto spettava alla Miuccio il suindicato indennizzo ‒ che è istituto giuridico ben diverso dal corrispettivo ‒ non certo le rate stabilite per il prezzo, e previo conguaglio con le rate già corrisposte dall’ente. La sentenza interpreta, poi, in maniera del tutto non corretta la domanda proposta in prime cure ed i motivi di appello proposti, introducendo un tema ‒ quella della determinazione autoritativa ed unilaterale dei compensi ‒ che non èappartenuto al dibattito processuale in prime e seconde cure. A tal riguardo va applicato il principio secondo cui, l’interpretazione della domanda può essere sindacata in sede di legittimità sotto il profilo motivazionale (Cass.30684/2019), nella specie totalmente carente. La censura è quindi fondata ed il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Catania anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla
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