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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 47303/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna, emessa il 15 febbraio 2022 dal Tribunale di Lecco, in relazione al delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7 cod. pen. commesso in Lecco, in data 11 maggio 2017, con recidiva specifica.

Considerato che il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva.

Rilevato che si tratta di censura manifestamente infondata in quanto alla pagina 2 della sentenza impugnata il giudice di appello ha fornito congrua motivazione a sostegno della ritenuta sussistenza di tale circostanza aggravante, ritenendola significativa di spiccata pericolosità e di maggior capacità criminosa e traendo conferma di ciò dalle condanne irrevocabili riportate da Safi anche per reati successivamente commessi.

Ritenuto che tale motivazione non possa essere censurata perché conforme ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nell'applicare la recidiva, il giudice deve verificare in concreto «se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna, emessa il 15 febbraio 2022 dal Tribunale di Lecco, in relazione al delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7 cod. pen. commesso in Lecco, in data 11 maggio 2017, con recidiva specifica. Considerato che il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva. Rilevato che si tratta di censura manifestamente infondata in quanto alla pagina 2 della sentenza impugnata il giudice di appello ha fornito congrua motivazione a sostegno della ritenuta sussistenza di tale circostanza aggravante, ritenendola significativa di spiccata pericolosità e di maggior capacità criminosa e traendo conferma di ciò dalle condanne irrevocabili riportate da Safi anche per reati successivamente commessi. Ritenuto che tale motivazione non possa essere censurata perché conforme ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nell'applicare la recidiva, il giudice deve verificare in concreto «se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 47303/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris