CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06854/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 26193_2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di culi all'art. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; nggerva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese rocessuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma J 24 novembre 2