Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36325/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Luca.

6. Questa Corte ha più volte statuito che il litisconsorzio necessario tra la società di fatto e ciascun socio sussiste, oltre che nei casi espressa- mente previsti dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la si- tuazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la deci- sione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei con- fronti di tutti questi soggetti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 121 del 04/01/2005).

7. Non essendo stato integrato il contraddittorio né in primo né in se- condo grado e non vertendo le riprese solo sull'imposizione armoniz- zata, è pertanto nullo l'intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt.101 cod. proc. civ., 111, comma 2, Cost. e 14, d.lgs. n.546 del 1992.

8. In conclusione, pronunciando sul ricorso, esso va accolto, la sen- tenza impugnata dev'essere cassata e il giudizio è nullo con rinvio, ai sensi della legge n.130/2022, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza, in diversa composizione, per l'integrazione del con- traddittorio, per la liquidazione delle spese di lite e per ulteriore tratta- zione.

P.Q.M.

La Corte: pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nul- lità del giudizio e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddit- torio, la liquidazione delle sp

Luca. 6. Questa Corte ha più volte statuito che il litisconsorzio necessario tra la società di fatto e ciascun socio sussiste, oltre che nei casi espressa- mente previsti dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la si- tuazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la deci- sione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei con- fronti di tutti questi soggetti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 121 del 04/01/2005). 7. Non essendo stato integrato il contraddittorio né in primo né in se- condo grado e non vertendo le riprese solo sull'imposizione armoniz- zata, è pertanto nullo l'intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt.101 cod. proc. civ., 111, comma 2, Cost. e 14, d.lgs. n.546 del 1992. 8. In conclusione, pronunciando sul ricorso, esso va accolto, la sen- tenza impugnata dev'essere cassata e il giudizio è nullo con rinvio, ai sensi della legge n.130/2022, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza, in diversa composizione, per l'integrazione del con- traddittorio, per la liquidazione delle spese di lite e per ulteriore tratta- zione. P.Q.M. La Corte: pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nul- lità del giudizio e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddit- torio, la liquidazione delle sp