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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2025

Cassazione n. 36454/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1116/11/1982 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che la distanza temporale (cinque mesi tra il primo ed il secondo reato) è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria in presenza dei quali non è manifestamente illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato il successivo non potesse essere stati programmato "almeno nelle sue linee essenziali"; - né depone in senso contrario la circostanza dedotta in ricorso della mancanza di disponibilità economiche del condannato nel periodo in cui ha commesso i due reati, perché un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarno per configurare il "medesimo disegno criminoso" di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen., che chiede, come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità sopra citata, che "al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali" (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, cit.).

Deve, pertanto, escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (Sez., 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, n.m.; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1116/11/1982 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che la distanza temporale (cinque mesi tra il primo ed il secondo reato) è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria in presenza dei quali non è manifestamente illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato il successivo non potesse essere stati programmato "almeno nelle sue linee essenziali"; - né depone in senso contrario la circostanza dedotta in ricorso della mancanza di disponibilità economiche del condannato nel periodo in cui ha commesso i due reati, perché un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarno per configurare il "medesimo disegno criminoso" di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen., che chiede, come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità sopra citata, che "al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali" (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, cit.). Deve, pertanto, escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (Sez., 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, n.m.; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 36454/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris