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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 26832/2026

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a Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo motivo proposto nell’interesse del ricorrente, con cui sideduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenutasussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61 comma 1 n. 10) cod.pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimitàperché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte dimerito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, inquanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza oggetto di ricorso;considerato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, che in questa sede si ritiene di condividere, la dizione normativadell'aggravante in parola, riferita al fatto commesso "contro" e non solo "aidanni" di un ministro di culto, impone una lettura oggettivizzante, in base allaquale la qualifica di sacerdote del soggetto passivo, per essere rilevante ai finidella configurabilità dell'aggravante, deve aver determinato o concorso adeterminare l'azione aggressiva del soggetto attivo (cfr. Sez. 5, n. 1178 del20/11/2020, dep. 2021, Scarpato, Rv. 280490 – 01, pronuncia che risultaperaltro citata anche dalla stessa difesa del ricorrente);che a tale riguardo deve osservarsi che la Corte di merito, con motivazioneesente dai vizi dedotti ed in perfetta conformità con il principio appenamenzionato, ha puntualmente rilevato come nel caso di specie l'autore dellacondotta si sia rivolto al sacerdote proprio in ragione della sua funzione e come,per mettere in atto la truffa, abbia certamente fatto leva sul sentimento religiosoe di carità cristiana che caratterizza certamente un ministro di culto rispetto a adun comune cittadino (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di leggeed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanzeinfondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, ancheconsiderato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessarioche il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuantigeneriche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevolidedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento aquelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tuttigli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi,Rv. 282693 – 01 – si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si rileval’insussistenza di elementi di positiva valutazione in favore dell’imputato, nonavendo quest’ultimo manifestato alcun segnale di resipiscenza);ritenuto, inoltre, che è parimenti infondato il terzo motivo di ricorso, con cui sideduce la mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dellarecidiva, dovendo osservarsi come la Corte territoriale abbia congruamentevalorizzato la progressiva pericolosità dimostrata dall’imputato nella reiterazionedell’illecito, senza soluzione di continuità rispetto alle condotte pregresse,facendo corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimitàsecondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sullagravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendoegli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne,verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativadi una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattorecriminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (cfr. Sez. 2, n. 10988 del07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01);ritenuto che è altresì manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso, con ilquale si contesta l’eccessività del trattamento sanzionatorio, dovendo al riguardoosservarsi come la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità dipena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, sianecessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media diquella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego deicriteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "penaequa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o allacapacità a delinquere (cfr. Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596- 01);che a tale riguardo l’onere motivazionale della Corte di merito deve ritenersipuntualmente assolto a pagina 3 della sentenza impugnata, ove si rileva lacongruità della pena stabilita dal primo giudice in ragione delle aggravanticontestate e dei plurimi precedenti specifici a carico dell’imputato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo motivo proposto nell’interesse del ricorrente, con cui sideduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenutasussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61 comma 1 n. 10) cod.pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimitàperché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte dimerito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, inquanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza oggetto di ricorso;considerato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, che in questa sede si ritiene di condividere, la dizione normativadell'aggravante in parola, riferita al fatto commesso "contro" e non solo "aidanni" di un ministro di culto, impone una lettura oggettivizzante, in base allaquale la qualifica di sacerdote del soggetto passivo, per essere rilevante ai finidella configurabilità dell'aggravante, deve aver determinato o concorso adeterminare l'azione aggressiva del soggetto attivo (cfr. Sez. 5, n. 1178 del20/11/2020, dep. 2021, Scarpato, Rv. 280490 – 01, pronuncia che risultaperaltro citata anche dalla stessa difesa del ricorrente);che a tale riguardo deve osservarsi che la Corte di merito, con motivazioneesente dai vizi dedotti ed in perfetta conformità con il principio appenamenzionato, ha puntualmente rilevato come nel caso di specie l'autore dellacondotta si sia rivolto al sacerdote proprio in ragione della sua funzione e come,per mettere in atto la truffa, abbia certamente fatto leva sul sentimento religiosoe di carità cristiana che caratterizza certamente un ministro di culto rispetto a adun comune cittadino (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di leggeed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanzeinfondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, ancheconsiderato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessarioche il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuantigeneriche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevolidedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento aquelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tuttigli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi,Rv. 282693 – 01 – si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si rileval’insussistenza di elementi di positiva valutazione in favore dell’imputato, nonavendo quest’ultimo manifestato alcun segnale di resipiscenza);ritenuto, inoltre, che è parimenti infondato il terzo motivo di ricorso, con cui sideduce la mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dellarecidiva, dovendo osservarsi come la Corte territoriale abbia congruamentevalorizzato la progressiva pericolosità dimostrata dall’imputato nella reiterazionedell’illecito, senza soluzione di continuità rispetto alle condotte pregresse,facendo corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimitàsecondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sullagravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendoegli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne,verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativadi una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattorecriminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (cfr. Sez. 2, n. 10988 del07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01);ritenuto che è altresì manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso, con ilquale si contesta l’eccessività del trattamento sanzionatorio, dovendo al riguardoosservarsi come la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità dipena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, sianecessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media diquella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego deicriteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "penaequa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o allacapacità a delinquere (cfr. Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596- 01);che a tale riguardo l’onere motivazionale della Corte di merito deve ritenersipuntualmente assolto a pagina 3 della sentenza impugnata, ove si rileva lacongruità della pena stabilita dal primo giudice in ragione delle aggravanticontestate e dei plurimi precedenti specifici a carico dell’imputato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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