Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46284/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/01/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data 3 febbraio del 2016, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 648- ter cod.pen. per avere impiegato, nella propria attività di impresa, denaro di provenienza illecita dal sodalizio camorristico [OSCURATO:PERSONA], con l'aggravante della finalità di agevolare tale cosca.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

La sentenza impugnata avrebbe offerto una motivazione apparente, integralmente per relationem alla sentenza di primo grado senza tenere conto delle doglianze difensive.

Non sarebbe stata provata la provenienza illecita del danaro e la consapevolezza del ricorrente.

Sotto il primo profilo, non si sarebbe tenuto conto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], a proposito del fatto che il danaro utilizzato per comprare due appartamenti dal ricorrente provenisse non da attività illecite del clan ma da un indennizzo assicurativo di 430 mila euro.

In ogni caso, il rìcorrente sarebbe stato convinto che le somme ricevute avessero provenienza lecita stante la notorietà della circostanza che la famiglia [OSCURATO:PERSONA] aveva percepito un cospicuo indennizzo per la morte del figlio del boss.

La tracciabilità della operazione, avvenuta a nome dei [OSCURATO:PERSONA] e con assegni, doveva far deporre per l'assenza del dolo; 2) vizio della motivazione sempre in ordine al giudizio di responsabilità.

La sentenza sarebbe contraddittoria per avere ritenuto lecita l'operazione allorquando ha confermato l'assoluzione del ricorrente dal reato dì intestazione fittizia di beni relativo alla medesima vicenda, ritenendo che l'acquisto degli immobili fosse avvenuto "alla luce del sole". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 111 ricorrente è stato condannato nei due gradi di merito con conforme giudizio.

La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decìsìone, sìcché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3", n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615).1.1.

Fatta questa premessa, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello, ribadendo le argomentazioni, invero molto più estese, della sentenza di primo grado, ha messo in luce che le operazioni economiche di cui si discute in ricorso - attraverso le quali componenti della famiglia del clan camorristico [OSCURATO:PERSONA], avevano acquistato due appartamenti conferendo denaro al ricorrente che gestiva una impresa edile - si inserivano nell'ambito di ben più ampi e strutturati rapporti aventi ad oggetto dazioni di danaro tra il boss [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato, il quale rappresentava una delle persone utilizzate dal capo clan per i propri investimenti ed affari attraverso cui veniva riciclato il denaro di provenienza illecita del sodalizio camorristico.

Tale assunto era stato basato su una analisi certosina delle emergenze processuali effettuata dal primo giudice e richiamata dalla Corte territoriale, fondata sulle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, come [OSCURATO:PERSONA] - che aveva riconosciuto il ricorrente assegnandogli il descritto ruolo - ed intercettazioni ambientali (cfr. fgg. 28 e segg. 68 e segg. della sentenza di primo grado).

Di tanto non vi è traccia in ricorso, nel quale il ricorrente si limita a reiterare argomenti già presi in esame dal Tribunale, che aveva smentito l'assunto che i proventi utilizzati nelle circostanze di cui si discute provenissero tutti da cespite lecito dei [OSCURATO:PERSONA], dal momento che i rapporti di affari, intervenuti nell'arco di oltre un decennio tra i massimi esponenti del clan e l'imputato, impedivano di selezionare la fonte della provvista distinguendo, anche in considerazione della fungibilità del danaro, tra fonti lecite ed illecite consegnate al Giannini nelle varie occasioni tra le quali quelle oggetto della specifica condotta di reato contestatagli in questa sede.

Di questa ricostruzione di contesto, decisiva per decifrare l'illiceità della sua condotta anche dal punto di vista soggettivo ed a prescindere dalla tracciabilità delle transazioni, il ricorso non dà contezza. 1,2.

La sentenza non è contraddittoria nel confermare l'assoluzione dell'imputato, già intervenuta in primo grado, per il parallelo reato di trasferimento fraudolento dei valori, posto che le due operazioni incriminate, come bene aveva messo in luce il Tribunale ai fgg. 77 e 78 con argomenti cui si è richiamata la Corte di merito, aveva effettivamente avuto l'effetto, senza alcuna interposizione, di attribuire in piena proprietà gli immobili alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], circostanza che nulla toglie ed anzi avvalora la sussistenza del reato di cui all'art. 648-ter cod.pen..

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.10.2022.

Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/01/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data 3 febbraio del 2016, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 648- ter cod.pen. per avere impiegato, nella propria attività di impresa, denaro di provenienza illecita dal sodalizio camorristico [OSCURATO:PERSONA], con l'aggravante della finalità di agevolare tale cosca. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La sentenza impugnata avrebbe offerto una motivazione apparente, integralmente per relationem alla sentenza di primo grado senza tenere conto delle doglianze difensive. Non sarebbe stata provata la provenienza illecita del danaro e la consapevolezza del ricorrente. Sotto il primo profilo, non si sarebbe tenuto conto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], a proposito del fatto che il danaro utilizzato per comprare due appartamenti dal ricorrente provenisse non da attività illecite del clan ma da un indennizzo assicurativo di 430 mila euro. In ogni caso, il rìcorrente sarebbe stato convinto che le somme ricevute avessero provenienza lecita stante la notorietà della circostanza che la famiglia [OSCURATO:PERSONA] aveva percepito un cospicuo indennizzo per la morte del figlio del boss. La tracciabilità della operazione, avvenuta a nome dei [OSCURATO:PERSONA] e con assegni, doveva far deporre per l'assenza del dolo; 2) vizio della motivazione sempre in ordine al giudizio di responsabilità. La sentenza sarebbe contraddittoria per avere ritenuto lecita l'operazione allorquando ha confermato l'assoluzione del ricorrente dal reato dì intestazione fittizia di beni relativo alla medesima vicenda, ritenendo che l'acquisto degli immobili fosse avvenuto "alla luce del sole". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 111 ricorrente è stato condannato nei due gradi di merito con conforme giudizio. La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decìsìone, sìcché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3", n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615).1.1. Fatta questa premessa, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello, ribadendo le argomentazioni, invero molto più estese, della sentenza di primo grado, ha messo in luce che le operazioni economiche di cui si discute in ricorso - attraverso le quali componenti della famiglia del clan camorristico [OSCURATO:PERSONA], avevano acquistato due appartamenti conferendo denaro al ricorrente che gestiva una impresa edile - si inserivano nell'ambito di ben più ampi e strutturati rapporti aventi ad oggetto dazioni di danaro tra il boss [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato, il quale rappresentava una delle persone utilizzate dal capo clan per i propri investimenti ed affari attraverso cui veniva riciclato il denaro di provenienza illecita del sodalizio camorristico. Tale assunto era stato basato su una analisi certosina delle emergenze processuali effettuata dal primo giudice e richiamata dalla Corte territoriale, fondata sulle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, come [OSCURATO:PERSONA] - che aveva riconosciuto il ricorrente assegnandogli il descritto ruolo - ed intercettazioni ambientali (cfr. fgg. 28 e segg. 68 e segg. della sentenza di primo grado). Di tanto non vi è traccia in ricorso, nel quale il ricorrente si limita a reiterare argomenti già presi in esame dal Tribunale, che aveva smentito l'assunto che i proventi utilizzati nelle circostanze di cui si discute provenissero tutti da cespite lecito dei [OSCURATO:PERSONA], dal momento che i rapporti di affari, intervenuti nell'arco di oltre un decennio tra i massimi esponenti del clan e l'imputato, impedivano di selezionare la fonte della provvista distinguendo, anche in considerazione della fungibilità del danaro, tra fonti lecite ed illecite consegnate al Giannini nelle varie occasioni tra le quali quelle oggetto della specifica condotta di reato contestatagli in questa sede. Di questa ricostruzione di contesto, decisiva per decifrare l'illiceità della sua condotta anche dal punto di vista soggettivo ed a prescindere dalla tracciabilità delle transazioni, il ricorso non dà contezza. 1,2. La sentenza non è contraddittoria nel confermare l'assoluzione dell'imputato, già intervenuta in primo grado, per il parallelo reato di trasferimento fraudolento dei valori, posto che le due operazioni incriminate, come bene aveva messo in luce il Tribunale ai fgg. 77 e 78 con argomenti cui si è richiamata la Corte di merito, aveva effettivamente avuto l'effetto, senza alcuna interposizione, di attribuire in piena proprietà gli immobili alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], circostanza che nulla toglie ed anzi avvalora la sussistenza del reato di cui all'art. 648-ter cod.pen.. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.10.2022. Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 46284/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris