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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 26664/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1107-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrenti - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

V. A. BERTOLONI 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; Ric. 2021 n. 01107 sez.

M1 -ud. 15-06-2022 -2- -controricorrenti - avverso la sentenza n. 4197/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 2014, il Tribunale di Roma rigettò la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avente ad oggetto la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 9500,00, oltre interessi e rivalutazione, osservando che: la banca Sai, in data 24.1.07, emise a favore ditale [OSCURATO:PERSONA] un assegno di euro 9500,00 nell’ambito del rapporto con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; l’assegno, verosimilmente inviato al beneficiario con il servizio postale, non era giunto nella disponibilità dell’avente diritto (il quale aveva denunciato il mancato ricevimento dell’assegno, disconoscendo la sottoscrizione apposta); tale assegno era stato negoziato il 6.2.07 presso l’ufficio postale di Milano da parte del citato [OSCURATO:PERSONA] ro il quale aveva prodotto un documento d’identità non corrispondente a quello in possesso del legittimo prenditore del titolo; regolato il titolo in stanza di compensazione senza alcun rilievo della banca trattaria, la somma era stata incassata; premesso ciò, era da escludere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella negoziazione del titolo, poiché del mancato recapito dell’assegno di traenza al legittimo beneficiario-anche nel caso di formazione di documento falso da rendere impossibile l’accertamento della contraffazione con la diligenza media dell’operatore bancario-rispondeva la parte nel cui interesse la Ric. 2021 n. 01107 sez.

M1 -ud. 15-06-2022 -3- spedizione del titolo era avvenuta, non emergendo una falsità della sottoscrizione del titolo rilevabile ictu oculi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose appello che, con sentenza dell’11.9.20, la Corte territoriale ha accolto, in riforma totale della sentenza di primo grado, osservando che : premessa la responsabilità contrattuale della banca negoziatrice dell’assegno di traenza, con applicabilità dell’art. 1218 c.c., emergeva dagli atti chePoste [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse fornito la prova liberatoria in questione che sarebbe consistita nella verifica dell’integrità del titolo, nella mancanza di alterazioni apparenti e nell’identificazione del presentatore del titolo mediante idoneo documento (poiché l’assegno non fu pagato contestualmente alla presentazione per l’incasso, masolo dopo l’apertura di un libretto di risparmio presso il medesimo istituto su cui furono depositate le somme); che tali adempimenti non potevano dirsi idonei ad esonerare la banca negoziatrice dalla propria responsabilità ex art. 1218 c.c., non solo perchè il documento relativo al codice fiscale privo di fotografia non costituiva documento d’identificazione, ma soprattutto perché non risultava allegato, né dimostrato che il soggetto presentatore del titolo fosse un cliente abituale di [OSCURATO:PERSONA], e che l’incasso del titolo fosse collegato ad un flusso d’introiti e ad un’attività economica accertata, essendosi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. limitata ad affe rmare che il presentatore aveva provveduto ad aprire un libretto nominativo al risparmio per depositarvi la somma, poi incassata; in mancanza di un rapporto di clientela abituale, la parte ap pellata avrebbe dovuto effettuare specifici controlli presso i distinti Comuni di residenza e di nascita indicati nel documento esibito, ovvero presso l’ufficio delle Entrate al fine di accertare l’autenticità del titolo esibito.

Ric. 2021 n. 01107 sez.

M1 -ud. 15-06-2022 -4- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre in cassazione con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1176, c.2, c.c., per aver la Corte d’appelloritenuto che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] non fosse stata informata alla dovuta diligenza da esigere dal banchiere medio, non rientrando nell’ambito della clausola generale in questione i controlli specifici che sarebbero stati omessi, mentre le verifiche effettuate erano da considerare idonee ad esimere la ricorrente da ogni responsabilità contrattuale.

Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] in subordine, circ a l’accertamento del concorso di colpa dell’attore ex art. 1227 c.c., per aver la [OSCURATO:PERSONA] spedito con posta ordinaria l’assegno in questione, anziché con le modalità della posta assicurata ex art. 83 dpr n. 156/73, ponendo in essere una condotta negligente che rendeva corresponsabile il mittente dell’illecita negoziazione del titolo.

Il ricorso va accolto.

Il primo motivo èfondato.

Invero, secondo un orien tamento di questa Corte, a i sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. leggeassegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell' assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non Ric. 2021 n. 01107 sez.

M1 -ud. 15-06-2022 -5- trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. (Cass., SU, n. 12477/18); nel caso di pagamento di a ssegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto eprivo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007 stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita (Cass., n. 3649/21; n. 34107/19, cui adde Cass. n. 15934/2022; Cass. n. 15932/2022; Cass. n. 15833/2022; Cass. n. 15818/2022; Cass. n. 15651/2022; Cass. n. 15643/2022; Cass. n. 15642/2022; Cass. n. 15638/2022; Cass. n. 15616/2022; Cass. n. 14129/2022; Cass. n. 13969/2022).

Al riguardo, il collegio constata essere stato ampiamente superato il diverso orientamento di questa Corte a tenore del quale in tema di assegno bancario cd.

"di traenza " l'attività di controllo della rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, da espletare nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., deve essere particolarmente attenta, non potendosi esaurirsi nell'esame del solo documento d'identità esibito dal prenditore, ma deve investire anche la valutazione di eventuali circostanze "extracartolari" anomale, quali il fatto che il prenditore era persona totalmente sconosciuta all'ufficio ed aveva appena aperto un libretto Ric. 2021 n. 01107 sez.

M1 -ud. 15-06-2022 -6- postale dove aveva depositato le somme riscosse a mezzo dell’assegno(Cass., n. 13152/21 e n. 9842/21).

Al riguardo, come risulta dalle decisioni di cui si è dato conto, è da ritenere che il perimetro della diligenza del banchiere non possa essere dilatato oltre i limiti di esigibilità fondati su norme tipizzate in tema di controlli afferenti a rapporti bancari, quale la richiamata disciplina antiriciclaggio; ne consegue l’inconfigurabilità di fattispecie “extracartolari anomale” come segnalate dalla predetta giurisprudenza, quali fonti di ulteriori obblighi di controllo sui possessori di assegni di traenza.

Il secondo motivo è parimenti fondato, avendo la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla questione del concorso di colpa della parte attrice nella causazione dell’evento illecito attraverso la trasmissione dell’assegno con posta ordinaria e non assicurata.

Al riguardo, non è plausibile il rilievo d ella controricorrente secondo il quale la decision e di escludere qualunque violazione della regola di diligenza avrebbe assorbito l’istanza subordinata di accertare il suddetto concorso di colpa, atteso che la ricorrente aveva sollevato un’eccezione subordinata parzialmente impeditiva del diritto fatto valere dalla parte attrice, in ordine alla fattispecie di concorso di colpa tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. relativamente alla spedizione dell’assegno incassato illecitamente con il servizio ordinario e non tramite racc. assicurata.

Per quanto esposto, in accoglimento dei due motivi, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i due motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1107-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrenti - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. A. BERTOLONI 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; Ric. 2021 n. 01107 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -2- -controricorrenti - avverso la sentenza n. 4197/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 2014, il Tribunale di Roma rigettò la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avente ad oggetto la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 9500,00, oltre interessi e rivalutazione, osservando che: la banca Sai, in data 24.1.07, emise a favore ditale [OSCURATO:PERSONA] un assegno di euro 9500,00 nell’ambito del rapporto con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; l’assegno, verosimilmente inviato al beneficiario con il servizio postale, non era giunto nella disponibilità dell’avente diritto (il quale aveva denunciato il mancato ricevimento dell’assegno, disconoscendo la sottoscrizione apposta); tale assegno era stato negoziato il 6.2.07 presso l’ufficio postale di Milano da parte del citato [OSCURATO:PERSONA] ro il quale aveva prodotto un documento d’identità non corrispondente a quello in possesso del legittimo prenditore del titolo; regolato il titolo in stanza di compensazione senza alcun rilievo della banca trattaria, la somma era stata incassata; premesso ciò, era da escludere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella negoziazione del titolo, poiché del mancato recapito dell’assegno di traenza al legittimo beneficiario-anche nel caso di formazione di documento falso da rendere impossibile l’accertamento della contraffazione con la diligenza media dell’operatore bancario-rispondeva la parte nel cui interesse la Ric. 2021 n. 01107 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -3- spedizione del titolo era avvenuta, non emergendo una falsità della sottoscrizione del titolo rilevabile ictu oculi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose appello che, con sentenza dell’11.9.20, la Corte territoriale ha accolto, in riforma totale della sentenza di primo grado, osservando che : premessa la responsabilità contrattuale della banca negoziatrice dell’assegno di traenza, con applicabilità dell’art. 1218 c.c., emergeva dagli atti chePoste [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse fornito la prova liberatoria in questione che sarebbe consistita nella verifica dell’integrità del titolo, nella mancanza di alterazioni apparenti e nell’identificazione del presentatore del titolo mediante idoneo documento (poiché l’assegno non fu pagato contestualmente alla presentazione per l’incasso, masolo dopo l’apertura di un libretto di risparmio presso il medesimo istituto su cui furono depositate le somme); che tali adempimenti non potevano dirsi idonei ad esonerare la banca negoziatrice dalla propria responsabilità ex art. 1218 c.c., non solo perchè il documento relativo al codice fiscale privo di fotografia non costituiva documento d’identificazione, ma soprattutto perché non risultava allegato, né dimostrato che il soggetto presentatore del titolo fosse un cliente abituale di [OSCURATO:PERSONA], e che l’incasso del titolo fosse collegato ad un flusso d’introiti e ad un’attività economica accertata, essendosi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. limitata ad affe rmare che il presentatore aveva provveduto ad aprire un libretto nominativo al risparmio per depositarvi la somma, poi incassata; in mancanza di un rapporto di clientela abituale, la parte ap pellata avrebbe dovuto effettuare specifici controlli presso i distinti Comuni di residenza e di nascita indicati nel documento esibito, ovvero presso l’ufficio delle Entrate al fine di accertare l’autenticità del titolo esibito. Ric. 2021 n. 01107 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -4- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre in cassazione con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1176, c.2, c.c., per aver la Corte d’appelloritenuto che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] non fosse stata informata alla dovuta diligenza da esigere dal banchiere medio, non rientrando nell’ambito della clausola generale in questione i controlli specifici che sarebbero stati omessi, mentre le verifiche effettuate erano da considerare idonee ad esimere la ricorrente da ogni responsabilità contrattuale. Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] in subordine, circ a l’accertamento del concorso di colpa dell’attore ex art. 1227 c.c., per aver la [OSCURATO:PERSONA] spedito con posta ordinaria l’assegno in questione, anziché con le modalità della posta assicurata ex art. 83 dpr n. 156/73, ponendo in essere una condotta negligente che rendeva corresponsabile il mittente dell’illecita negoziazione del titolo. Il ricorso va accolto. Il primo motivo èfondato. Invero, secondo un orien tamento di questa Corte, a i sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. leggeassegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell' assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non Ric. 2021 n. 01107 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -5- trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. (Cass., SU, n. 12477/18); nel caso di pagamento di a ssegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto eprivo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007 stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita (Cass., n. 3649/21; n. 34107/19, cui adde Cass. n. 15934/2022; Cass. n. 15932/2022; Cass. n. 15833/2022; Cass. n. 15818/2022; Cass. n. 15651/2022; Cass. n. 15643/2022; Cass. n. 15642/2022; Cass. n. 15638/2022; Cass. n. 15616/2022; Cass. n. 14129/2022; Cass. n. 13969/2022). Al riguardo, il collegio constata essere stato ampiamente superato il diverso orientamento di questa Corte a tenore del quale in tema di assegno bancario cd. "di traenza " l'attività di controllo della rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, da espletare nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., deve essere particolarmente attenta, non potendosi esaurirsi nell'esame del solo documento d'identità esibito dal prenditore, ma deve investire anche la valutazione di eventuali circostanze "extracartolari" anomale, quali il fatto che il prenditore era persona totalmente sconosciuta all'ufficio ed aveva appena aperto un libretto Ric. 2021 n. 01107 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -6- postale dove aveva depositato le somme riscosse a mezzo dell’assegno(Cass., n. 13152/21 e n. 9842/21). Al riguardo, come risulta dalle decisioni di cui si è dato conto, è da ritenere che il perimetro della diligenza del banchiere non possa essere dilatato oltre i limiti di esigibilità fondati su norme tipizzate in tema di controlli afferenti a rapporti bancari, quale la richiamata disciplina antiriciclaggio; ne consegue l’inconfigurabilità di fattispecie “extracartolari anomale” come segnalate dalla predetta giurisprudenza, quali fonti di ulteriori obblighi di controllo sui possessori di assegni di traenza. Il secondo motivo è parimenti fondato, avendo la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla questione del concorso di colpa della parte attrice nella causazione dell’evento illecito attraverso la trasmissione dell’assegno con posta ordinaria e non assicurata. Al riguardo, non è plausibile il rilievo d ella controricorrente secondo il quale la decision e di escludere qualunque violazione della regola di diligenza avrebbe assorbito l’istanza subordinata di accertare il suddetto concorso di colpa, atteso che la ricorrente aveva sollevato un’eccezione subordinata parzialmente impeditiva del diritto fatto valere dalla parte attrice, in ordine alla fattispecie di concorso di colpa tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. relativamente alla spedizione dell’assegno incassato illecitamente con il servizio ordinario e non tramite racc. assicurata. Per quanto esposto, in accoglimento dei due motivi, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i due motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al
Sentenza Cassazione n. 26664/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris