CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 agosto 2021
Cassazione n. 45611/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 061Q213) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dello stesso, evidenziando che in data 25/8/2021 il PM ha chiesto la proroga delle indagini. A [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP del Tribunale di Pordenone dispo- neva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] detto Marius, Gimi o Sociu e di altri tre coindagati in quanto indagato per varie ipotesi di reato di cui agli articoli 110, 81 c. 2, 624, 624 bis c.3, 625 n. 2 e 5 e 61 c.1 n.2, 5 e 7, 635 c.2 n.3 cod. pen. 2. Ricorre per saltum a questa [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Il difensore ricorrente con un primo motivo deduce violazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. in relazione ai gravi indizi di colpevolezza ritenuti sussistenti a carico del proprio assistito, in relazione alla cui posizione l'ordinanza impugnata non darebbe conto della caratteristica, della gravità, della precisione e della con- cordanza rivestita dagli indizi, comparativamente con tutti gli altri elementi indi- ziari e non, presenti agli atti. La posizione dell'indagato non verrebbe autonomamente valutata nell'im- pugnato provvedimento, che non specificherebbe il contributo fornito dal Marius nell'attività delittuosa, in quanto la sua figura viene trattata solo e sempre unita- mente a quella degli altri indagati senza individuare il ruolo svolto nei fatti conte- stati. Gli unici elementi indiziari presenti sarebbero sempre desunti e riferibili unicamente a condotte di altri coindagati. Viene espressamente contestata la sussistenza degli elementi minimi per considerare sussistente l'ipotizzata partecipazione del Sociu ai reati contestati. Con un secondo motivo si deduce violazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della esigenza cautelare connessa al pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato da parte dell'indagato. Ci si duole che il GIP abbia fondato il giudizio sulla pericolosità dell'indagato unicamente sulla gravità dei reati contestati e sulle modalità delle condotte senza svolgere alcun accertamento sulle singole posizioni e sulle diverse responsabilità tra i coindagati. Si contesta la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato che non può essere generico e astratto, ma deve essere concreto e attuale. Il ragionamento seguito dal giudice violerebbe l'art. 274 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. nella nuova formulazione ed i principi stabiliti da questa Corte in relazione al pericolo di reite- razione del reato.Si rileva, inoltre, che dall'esame dell'impugnato provvedimento non emer- gerebbe alcun elemento dal quale desumere che l'indagato abbia fornito un con- tributo causalmente rilevante alla commissione del reato, né potrebbe configurarsi un concorso morale a carico dello stesso indagato, che si sarebbe semplicemente trovato al momento sbagliato, nel posto sbagliato. Del resto, si rileva, teg nessun elemento a carico del Sociu sarebbe emerso all'esito degli accertamenti effettuati in sede cautelare. Con un terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'incertezza dell'individuazione dell'indagato quale autore dei fatti contestati, in quanto non sussisterebbero riscontri che individuino con certezza il conducente delle autovetture. Ci si duole della mancanza o, comunque, dell'insufficienza della motivazione sulle ragioni che hanno indotto l'adozione della misura a carico del ricorrente. Il ricorrente rileva che non può costituire prova la semplice individuazione della cella telefonica della sim usata per la conversazione del responsabile e coau- tore dei reati contestati, non sussistendo alcuna riferibilità al Sociu, né risulta al- cuna intercettazione tra lo stesso e gli autori del reato, con eventuale espleta- mento di perizia fonica. Si lamenta la mancanza del necessario apprezzamento dei fattori indizianti, imprescindibile per l'applicazione della misura carceraria irrogata. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ri- corrente, che ha insistito per l'accoglimento dello stesso, evidenziando che in data 25/8/2021 il PM ha chiesto la proroga delle indagini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve ai riguardo osservarsi che è stato proposto ricorso per saltum, agli effetti dell'art. 311, co. 2, cod. proc. pen., che limita la possibilità di ricorso im- mediato alle ipotesi in cui siano dedotte violazioni di legge. Orbene, considerando tutti i proposti motivi, si rileva che, anche ove gli stessi fanno riferimento alla mancanza di motivazione e alla mancanza di auto- noma valutazione, profili che, a rigore, potrebbero formare oggetto di un ricorso immediato (Sez. 6, n. 26050 del 14/4/2016, Rechichi, Rv. 266970), tuttavia in concreto siffatta deduzione risulta genericamente formulata.Ed invero, i due profili sono indebitamente sovrapposti in modo da non rendere comprensibile in che misura la doglianza sia effettivamente riferibile alla mancanza di motivazione, in conseguenza dell'assenza radicale di un approccio critico, ovvero alla mancanza di autonoma valutazione rispetto al contenuto della richiesta del P.M., in conseguenza di una mera trasposizione recettizia di quel con- tenuto; inoltre le deduzioni non sono puntualmente correlate, se non del tutto frammentariamente, ai passaggi dell'ordinanza impugnata, in modo da dar conto specificamente delle carenze segnalate. In secondo luogo, deve rilevarsi che lo sviluppo argomentativo dei motivi consente di comprendere che ciò che viene prospettato come mancanza di moti- vazione o di autonoma valutazione corrisponde in realtà, alla denuncia di una mo- tivazione inadeguata, in relazione ai vari profili di merito, contestandosi dunque la tenuta della motivazione. I motivi nel loro complesso, al di là della cornice nella quale sono inseriti, si risolvono, dunque, in censure rivolte contro la motivazione, peraltro con incur- sioni, al tempo stesso generiche e non consentite, nell'analisi del merito. Si tratta dunque di motivo di certo non compatibile con il limite della violazione di legge previsto dall'art. 311, co. 2, cod. proc. pen. Rimane, dunque, attuale il pur risalente dictum di questa Corte di legitti- mità secondo cui il ricorso diretto per cassazione avverso l'ordinanza applicativa di una misura coercitiva è consentito solo per violazione di legge e non anche per vizio della motivazione. Ed è vero che tra le ipotesi di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione, il cui obbligo è prescritto a pena di nullità dall'art. 125 co. 3 cod. proc. pen. e la mancanza di uno degli elementi previsti, sempre a pena di nullità, dall'art. 292, comma 2, dello stesso codice. Ma lo è altrettanto che, qualora, come nel caso in esame, il GIP abbia esposto in modo specifico le esigenze cautelari, nonché gli indizi che giustificano in concreto la mi- sura coercitiva disposta, indicando la loro genesi, il loro contenuto e la loro rile- vanza, è improponibile in sede di legittimità ogni censura diretta a rilevare even- tuali illogicità o contraddizioni del provvedimento impugnato, sia con riferimento alla gravità dei fatti, sia con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cau- telari (Sez. 1, n. 2888 del 9/04/1999, Zanzarelli, Rv. 213383; Sez. 2, n. 4297 del 22/8/2000, Curraj, Rv. 217275) 3. Peraltro, costituisce ius receptum il principio che, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti "de libertate" la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla ade- guatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel com- pito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art.274 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Rv. 276976) Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha giustificato la propria valuta- zione degli elementi indiziari relativi alla sussistenza degli ipotizzati reati con mo- tivazione dotata di logica coerenza e linearità argomentativa, che come tale, per le ragioni dette, si sottrae a censure nella presente sede di legittimità. Il giudice della cautela, infatti, ha riscontrato le ipotesi accusatorie sulla base di una analitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, rappre- sentati dai dati del traffico telefonico, dalla registrazione dei transiti dell'autovet- tura da e verso la Romania, dai contatti tra l'utenza telefonica in uso al Sociu con quelle in uso ai coindagati Broasca e Borsan, nel periodo considerato nelle indagini, ovvero quello in cui sono avvenuti i contestati reati , nonché dall'intercettazione relativa a conversazione tra Borsan e la compagna, nel corso della quale ha co- municato alla seconda che il bottino dei furti avrebbe dovuto essere diviso con Marius. Le argomentazioni spese sul punto dal giudice della cautela appaiono, quindi, ampie, congrue e non manifestamente illogiche nel ritenere, sulla base del materiale probatorio acquisito, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reati contestati, avendo il Socius avuto il ruolo di autista del gruppo, con il compito di accompagnare i correi al confine tra Italia e Slovenia e di aspettarli, pronto quindi ad intervenire in ausilio dei coindagati. Dunque, non corrisponde al vero che la posizione dell'odierno ricorrente non sia stata autonomamente valutata.[OSCURATO:PERSONA] è stato individuato come autista che si occupava di accompagnare i coindagati in Italia per compiere i reati e poi li recuperava insieme alla refurtiva riaccompagnandoli all'estero. Lo stesso è stato identificato a bordo dell'autovettura con targa rumena. Sono stati accertati diversi passaggi di frontiera in concomi- tanza con i reati. Vi è un'intercettazione del 21/3/2021 dove Gimi veniva chiamato per sapere se la macchina funzionasse e se avesse gasolio sufficiente per raggiun- gerli. [OSCURATO:PERSONA] richiamava spiegando di essere stato fermato dalla polizia all'autogrill per un controllo. Dai riscontri effettuati dalla P.G., inoltre, è risultato che il soggetto fermato in autogrill era [OSCURATO:PERSONA]. E lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha avuto contatti telefonici con i coindagati in tutti gli intervalli temporali in cui sono stati compiuti i reati. 4. Anche il profilo delle esigenze cautelari è stato logicamente scandagliato dal giudice della cautela, laddove la decisione impugnata, dopo avere esaminato tutti gli elementi dedotti dalla difesa, e valorizzati nella presente sede al fine di denunziare i vizi di motivazione del provvedimento in esame, li disattende com- piutamente. L'ordinanza impugnata spiega esaustivamente e correttamente, senza in- correre in alcuna illogicità, le ragioni per le quali la gravità obbiettiva dei reati contestati, il concreto ed attuale pericolo di loro reiterazione, alla luce dello schema operativo seguito (sintomatico di elevata organizzazione e di modalità consoli- date), la personalità del reo, con precedenti specifici, sono tutti elementi che pa- lesano come concreto il pericolo di reiterazione del reato e superano gli elementi valorizzati dal ricorrente, rendendo ragione del condivisibile convincimento della non applicabilità di altre e più tenue misure. L'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva, com'è noto, è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, se, come nel caso in esame, congruamente e logica- mente motivato (cfr. ex multis Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558). 5. In ultimo, va rilevato che il Collegio ritiene di aderire all'orientamento - che si ritiene qui di consolidare- secondo cui il ricorso diretto per cassazione contro le ordinanze che dispongano una misura coercitiva proposto per motivi non con- sentiti è inammissibile ex art. 606, co. 3, cod. proc. pen., non potendo comunque operare la sua conversione nella richiesta di riesame avendo il ricorrente già con- sumato, con il predetto ricorso, la facoltà di scelta tra i diversi mezzi di impugna- zione a sua disposizione (così le recenti Sez. 6, n. 36597 del 11/11/2020, Troqe, Rv. 280150 e Sez. 6, n. 35816 del 11/11/2020, Chionna, Rv. 279956).Non ignora questa Corte l'esistenza di un diverso orientamento sul punto (si richiamano al riguardo Sez. 5, n. 32391 del 8/3/2018, Belleli, Rv. 273508; Sez. 3, n. 9151 del 19/11/2015, dep. 2016, M., Rv. 266546), che è pervenuto a diversa conclusione invocando il principio di conservazione dell'impugnazione, desumibile dall'art. 568, co. 5, cod. proc. pen. A diversa conclusione - come fa la condivisibile Sez. 6 n. 36597/2020- si perviene sul rilievo che sul punto si sono espresse le Sezioni Unite (Sez. Un. n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221), che, con ampia analisi del tema e prendendo le distanze da precedente pronuncia (Sez. Un. n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, 209336), sono pervenute in via generale ad affer- mare che «in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi tra- smettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente». Pertanto, sulla base di tale orientamento, il disposto dell'art. 568, co. 5, cod. proc. pen. -in forza del quale l'impugnazione è ammissibile a prescindere dalla qualificazione ad essa data dal proponente e, se proposta a giudice incompetente, questi si limita a trasmettere gli atti al giudice competente- deve essere interpre- tato nel senso che, purché si tratti di provvedimento impugnabile, è necessaria e sufficiente la constatazione di un'impugnazione comunque proposta, perché debba procedersi alla corretta qualificazione della stessa ai fini della trasmissione al giu- dice competente, senza necessità di indagare sulla specifica volontà perseguita dal proponente. Secondo le Sezioni Unite dalla regola della riqualificazione devono distin- guersi i casi in cui per effetto di specifiche disposizioni debba procedersi alla con- versione dell'impugnazione, come in particolare accade nei casi di cui agli artt. 580, 569, co. 2 e co. 3, cod. proc. pen., i primi due correlati alla concomitante proposizione di altri mezzi di impugnazione e il terzo alla presentazione di motivi diversi da quelli consentiti con ricorso immediato avverso una sentenza di primo grado appellabile. Ma quel che più conta in questa sede è che le stesse Sezioni Unite nella medesima circostanza hanno rilevato come il principio della riqualifica- zione dell'impugnazione si correli significativamente, in generale, alla mancata previsione di una causa di inammissibilità per la proposizione di un mezzo di im- pugnazione diverso da quello previsto.Proprio per tale ragione, con affermazione che si pone al centro del com- plessivo ragionamento e non può dunque considerarsi alla stregua di un generico obiter dictum, è stato rilevato come diversamente debbano essere trattati i casi riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 311, co. 2, cod. proc. pen. e all'art. 325, co. 2, cod. proc. pen., cioè alle ipotesi di proposizione di ricorso immediato avverso misure cautelari personali o reali, nelle quali risulta inammissibile l'altrimenti con- sentita istanza di riesame. Hanno sul punto osservato le Sezioni Unite che la scelta rimessa alla parte interessata, accompagnata dalla previsione dell'inammissibilità dell'alternativo mezzo di impugnazione, cristallizza l'impugnazione e preclude de- finitivamente il rimedio della riqualificazione della stessa come riesame, quand'an- che l'impugnazione sia carente dei presupposti (cioè nel caso di proposizione di motivi non consentiti), a contrario trovando in realtà conferma in tutti gli altri casi la possibilità della riqualificazione, desumibile dall'art. 568, co. 5, cod. proc. pen. Alla luce di tale analisi non può dunque condividersi l'assunto, che forma oggetto delle pronunce in precedenza richiamate, che ammettono la possibilità di riqualificazione anche in presenza di ricorso diretto per motivi che non deducono una violazione di legge, ma riguardano la motivazione, in quanto quelle pronunce invocano il principio di conservazione, di cui all'art. 568, co. 5, cod. proc. pen. alpi fuori dei casi in cui esso può dirsi operante, in ragione di un'espressa deroga, come tale riconosciuta dalle Sezioni Unite con affermazione che deve essere qui ribadita. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma