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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07221/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26174/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliataex legein Roma, Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat i presso il di lui indirizzo PEC:[OSCURATO:EMAIL] –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del PIEMONTE,n. 16 2/2019 , depositata il 5 febbraio 2019 ; CARTELLA PAGAMENTOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: L’Agenzia delle entratericorre per cassazione in forza di due motivi nei confronti diGiuseppe Stralla e di [OSCURATO:PERSONA] , che resist ono con controricorso,avverso la sentenza in epigrafe.

Con quest’ultima la CTR confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Cuneo che, in parziale accoglimento del ricorso dei contribuenti, aveva rideterminato gli importidi cui alla cartella impugnata.

L’Ufficio, a seguito di controllo ai sensi dell’art. 36-ter d .P.R. 600 del 1973, per gli anni d’imposta compresi tra il 2010 e il 2013, aveva rettificato le dichiarazioni de i contribuenti , escludendo l a detrazione dell’IRPEF prevista a favore dei contribuenti che effettuano spese per interventi finalizzati al risparmio energetico previsti dall’art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 legge 29dicembre 2006 (finanziaria 2007).

In dettaglio, l’Ufficio, con riferimento all’anno di imposta 2010, aveva provveduto nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] a recuperare integralmente a tassazione l’indebita detrazione delle spese per riqualificazione energetica dell’edificio, in quanto, circa le spese qualificate ai sensi del precitato comma 344 per € 133.321,00, l’ampliamento, secondo l’Ufficio, doveva ritenersi elemento ostativo alla vantata detrazione (circolare n. 39/E del 2010), mentre, relativamente alle spese sostenute ai sensi del comma 345 del medesimo articolo, di € 79.361,00, non era dimostrato l’ammontare della parte di costo detraibile, in quanto riferibile all’edificio già esistente.

Analogamente, con riferimento all’anno di imposta 2011, provvedeva al recupero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto, circa le spesequalificate ai sensi del precitato comma 344 per € 29.641,00, l’ampliamento costituiva elemento ostativo alla vantata detrazione (circolare n. 39/E del 2010), mentre, relativamente alle spese sostenute ai sensi del comma 345 del medesimo articolo, di € 29.499,00, non era dimostrato l’ammontare della parte di costo detraibile, riferibile all’edificio giàesistente.

La CTP, previa riunione, accoglieva i ricorsi dei contribuenti, disponendo che l’Ufficio provvedesse «a rideterminare gli importi dovuti dalcontribuente a titolo di imposta nella misura del 21,22% di quanto recuperato» e dichiarando, altresì, non dovute le sanzioni irrogate.

I contribuentihanno depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primomotivo l’Agenzia delle Entratedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. laviolazione e/o falsa applicazionedell’art. 1, comma 344, legge 27 dicembre 2006, n. 296 .

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rideterminato l’ammontare della detrazione spettante ai contribuenti in proporzione alle quote millesimali riferite all’edificio preesistente – senza considerare l’ampliamento –sia per le spese ex art. 1, comma 344, sia per quelle ex art. 1, comma 345 del predetto articolo.

Osserva, conformemente all’interpretazione fornita dalla circolare n. 39/E del2010, nonché dal precedente analogo documento di prassi n. 36/E del 2007 – che l’agevolazione disciplinata dal comma 344 predetto non spetta in caso di ampliamento dell’edificio esistente , in linea con la ratio della normativa in materia, che ha riguardo all’obiettivo finale del conseguimento di un determinato risparmio energetico globale, piuttosto che alle caratteristiche tecniche degli interventi realizzati.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 1, commi 345, 346, 347, legge n. 296 del 2006, dell’art. 113 cod. proc. civ., avendo la CTRpronunciato secondo equità.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cuiha riconosciuto la detrazione per le spese relative alla parte «esistente»,pur in mancanza di prova della parte di costo imputabile all’edificio già esistente, piuttostoche all’ampliamento e ricorrendo ad un criterio equitativo.

3. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità, per difetto di specificità, sollevata dalla controricorrente sia con riferimento al ricorso nel suo complesso, sia con riferimento ai singoli motivi.

3.1. Nel ricorso per cassazione costituisce essenziale requisito, prescritto dall'art. 366 n. 3 cod. proc. civ.(nel testo applicabile ratione temporis) l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, la cui mancanza, impedendo alla Corte di comprendere l'oggetto della pretesa ed il tenore della sentenza impugnata in coordinamento con i motivi di censura, determina l'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (ex plurimis, Cass. sez. 2 , 24 aprile 2018, n. 10072).

In particolare, il requisito della «esposizione sommaria deifatti della causa» (art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), che deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali che i fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi, è in stretto rapporto di complementarietà con quello della «esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione» (n. 4 dell'art.366 cod. proc. civ.), essendo l'esposizione sommaria dei fatti funzionale a rendere intelligibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso formulati.

3.2. Nella specie, il ricorso per cassazione consente a questa Corte di avere contezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia dello sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti, cosicché, in ossequio al n. 3 del primo comma dell'art. 366 cod. proc. civ, dalla sua lettura è ben possibile non solo la ricostruzione della vicenda processuale, ma anche la individuazione sia delle questioni dibattute tra le parti, sia delle censure rivolte alla sentenza impugnata.

Neppure è ravvisabile la violazione del n. 6 dell'art. 366 cod. proc. civ..

Occorre, al riguardo, rammentare che nel processo tributario di cassazione il ricorrente non è tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell'indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, al fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria - del quale è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369, terzo comma, cod. proc. civ. - ma deve rispettare, a pena d'inammissibilità del ricorso, il diverso onere di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass., sez. 5, ord. 15 gennaio 2019, n. 777; Cass., sez. 5, 18 novembre 2015, n. 23575; Cass., sez.

U, 3novembre 2011, n. 22726).

Inoltre, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite (Cass., sez.

U, 5 luglio 2013, n. 16887), «non in tutti i motivi, però, si pone la necessità di far capo a documenti di cui faccia difetto la specifica indicazione, essendo questa richiesta solo in relazione alle censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da vero e proprio fondamento: cioè quando senza l'esame di quell'atto o di quel documento —non necessariamente da riprodurre per esteso nel corpo del ricorso, ma che deve essere indicato e poi allegato in modo tale da consentirne l'immediata reperibilità e l'agevole lettura da parte del giudice di legittimità —la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili».

Nella fattispecie, la questione prospettata con il motivo di ricorso non esige la trascrizione o l'esame di un documento o di un atto processuale, ben potendo dalla lettura del solo ricorso per cassazione evincersi le ragioni che sorreggono la censura.

L’Agenzia delle entrate, come desumibile dalla stessa ricostruzione fatta in controricorso, ha chiaramente individuato le statuizioni della C.t.r. oggetto di censura esponendone le ragioni.

4. Il primo motivo è infondato. 4.1.La detrazione per gli interventi prevista dall’art. 1, commi 344, legge 27 dicembre 2006, n. 296, è subordinata alla circostanza che si tratti di «interventi di riqualificazione energeticadi edifici esistenti» .

Il comma successivo, invece, ha ad oggetto «interventi su edifici esistenti» ( enfasi riguardo alle due diverse preposizion i ad opera dell’estensore della pronuncia).

L’art. 3Testo Unico per l’edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ) , alla lett. e), definisce «interventi di nuova costruzione» quelli di «costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente».

4.2. La CTR, con accertamento in fatto, non censurabile in sede di legittimità, ha accertato che nella fattispecie in esame l’intervento aveva avuto ad oggetto un fabbricato costituito da due piani fuori terra e che l’ampliamento si riferiva al sottotetto su cui erano stati apposti i pannelli solari.

4.2. Poiché la descrizione depone nel senso che l’ampliamento non si è posto all’esterno della sagoma esistente, correttamente la C.t.r. ha ritenuto che si trattasse di intervento di riqualificazione di edificio esistente, in quanto, deve aggiungersi, non rispondente alla definizione di nuova costruzione di cui all’art. 3 T.U. edilizia.5.

Il secondo motivo èin parte inammissibile ed in parte in fondato.

La sentenza impugnata ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva parzialmente accolto l’impugnazione dei ricorrenti avverso la cartella di pagamento, riconoscendo la detrazione dell’importo dei costi sostenuti per la riqualificazione energetica da imputare all’edificio già esistente.

La censura assume la sussistenza della violazione del criterio di riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 2967 cod. civ. in relazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 345, 346 e 347 della l. n. 296/2006, nonché la violazione dell’art. 113 cod. proc. civ., sostenendo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] finanziaria che il giudice tributario d’appello avrebbe pronunciato secondo equità.

5.1. Per giurisprudenza costante di questa Corte (cfr., ex multis , Cass. sez. 6-3, ord. 23 ottobre 2018, n. 26769), «[i]n tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni».

Nel caso di specie l’Agenzia delle entrate assume che il giudice tributario di merito avrebbe esonerato i contribuenti dall’onere della prova su di loro gravante di provare i presupposti fattuali per l’applicabilità dell’agevolazione in esame.

In realtà la sentenza impugnata dà conto della produzione in giudizio di prospetto dei dati di calcolo della progettista arch.

Raimondi relativa ai costi da imputare, ai sensi dell’art. 1, comma 345, della citata l. n. 296/2006, all’edificio già esistente, non essendo altresì controverso per il resto che l’Ufficio aveva già nella propria disponibilità l’ulteriore documentazione, ivi compresa la certificazione all’ENEA, di cui parimenti dà atto la sentenza impugnata, per il riconoscimento, quantunque parziale, dell’agevolazione, secondo il disposto dell’art. 1, comma 345 della l. n. 296/2006.

Evidentemente la CTR ha ritenuto detta documentazione -neppure allegata o riprodotta dall’Amministrazione ricorrente nel presente giudizio di legittimità, senza che ne sia stata indicata l’allocazione topografica nel fascicolo di merito – idonea a giustificare nei limiti statuiti la spettanza della detrazione richiesta secondo l’onere probatorio incombente ai richiedenti la detrazione.

Ne consegue che, non essendo stata censurata la decisione impugnata sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione o di motivazione apparente, la censura in parte qua, proposta sub specie del vizio di violazione di legge, si risolve in un’inammissibile richiesta di valutazione nel merito delle risultanze istruttorie (cfr. , tra le altre, Cass. sez. 1, ord. 4 marzo 2021, n. 5987; Cass.

SU, 27 dicembre 2019, n. 34476).

5.2. È, invece, infondato il motivo nella parte in cui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell’art. 113 cod. proc. civ., dovendo ritenersi che il criterioadottato - in forza del quale distinguere i costisuscettibili di poter usufruire della detrazione da quelli per i quali la detrazione va invece legittimamente denegata – basato sulla ripartizione proporzionale in base ai millesimi, non integra affatto un ricorso all’equità sostitutiva, precluso in ambito tributario, ma un legittimo criterio d’individuazione della quota parte di spesa detraibile, come del resto indicato negli stessi documenti di prassi dell’Amministrazione (si veda la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 39/E del 1° luglio 2010, par. 4.1., p. 8, che rimanda alla precedente Circolar n. 21/E del 23 aprile 2010).

6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.8.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26174/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliataex legein Roma, Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat i presso il di lui indirizzo PEC:[OSCURATO:EMAIL] –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del PIEMONTE,n. 16 2/2019 , depositata il 5 febbraio 2019 ; CARTELLA PAGAMENTOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: L’Agenzia delle entratericorre per cassazione in forza di due motivi nei confronti diGiuseppe Stralla e di [OSCURATO:PERSONA] , che resist ono con controricorso,avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la CTR confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Cuneo che, in parziale accoglimento del ricorso dei contribuenti, aveva rideterminato gli importidi cui alla cartella impugnata. L’Ufficio, a seguito di controllo ai sensi dell’art. 36-ter d .P.R. 600 del 1973, per gli anni d’imposta compresi tra il 2010 e il 2013, aveva rettificato le dichiarazioni de i contribuenti , escludendo l a detrazione dell’IRPEF prevista a favore dei contribuenti che effettuano spese per interventi finalizzati al risparmio energetico previsti dall’art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 legge 29dicembre 2006 (finanziaria 2007). In dettaglio, l’Ufficio, con riferimento all’anno di imposta 2010, aveva provveduto nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] a recuperare integralmente a tassazione l’indebita detrazione delle spese per riqualificazione energetica dell’edificio, in quanto, circa le spese qualificate ai sensi del precitato comma 344 per € 133.321,00, l’ampliamento, secondo l’Ufficio, doveva ritenersi elemento ostativo alla vantata detrazione (circolare n. 39/E del 2010), mentre, relativamente alle spese sostenute ai sensi del comma 345 del medesimo articolo, di € 79.361,00, non era dimostrato l’ammontare della parte di costo detraibile, in quanto riferibile all’edificio già esistente. Analogamente, con riferimento all’anno di imposta 2011, provvedeva al recupero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto, circa le spesequalificate ai sensi del precitato comma 344 per € 29.641,00, l’ampliamento costituiva elemento ostativo alla vantata detrazione (circolare n. 39/E del 2010), mentre, relativamente alle spese sostenute ai sensi del comma 345 del medesimo articolo, di € 29.499,00, non era dimostrato l’ammontare della parte di costo detraibile, riferibile all’edificio giàesistente. La CTP, previa riunione, accoglieva i ricorsi dei contribuenti, disponendo che l’Ufficio provvedesse «a rideterminare gli importi dovuti dalcontribuente a titolo di imposta nella misura del 21,22% di quanto recuperato» e dichiarando, altresì, non dovute le sanzioni irrogate. I contribuentihanno depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primomotivo l’Agenzia delle Entratedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. laviolazione e/o falsa applicazionedell’art. 1, comma 344, legge 27 dicembre 2006, n. 296 . Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rideterminato l’ammontare della detrazione spettante ai contribuenti in proporzione alle quote millesimali riferite all’edificio preesistente – senza considerare l’ampliamento –sia per le spese ex art. 1, comma 344, sia per quelle ex art. 1, comma 345 del predetto articolo. Osserva, conformemente all’interpretazione fornita dalla circolare n. 39/E del2010, nonché dal precedente analogo documento di prassi n. 36/E del 2007 – che l’agevolazione disciplinata dal comma 344 predetto non spetta in caso di ampliamento dell’edificio esistente , in linea con la ratio della normativa in materia, che ha riguardo all’obiettivo finale del conseguimento di un determinato risparmio energetico globale, piuttosto che alle caratteristiche tecniche degli interventi realizzati. 2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 1, commi 345, 346, 347, legge n. 296 del 2006, dell’art. 113 cod. proc. civ., avendo la CTRpronunciato secondo equità. Censura la sentenza impugnata nella parte in cuiha riconosciuto la detrazione per le spese relative alla parte «esistente»,pur in mancanza di prova della parte di costo imputabile all’edificio già esistente, piuttostoche all’ampliamento e ricorrendo ad un criterio equitativo. 3. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità, per difetto di specificità, sollevata dalla controricorrente sia con riferimento al ricorso nel suo complesso, sia con riferimento ai singoli motivi. 3.1. Nel ricorso per cassazione costituisce essenziale requisito, prescritto dall'art. 366 n. 3 cod. proc. civ.(nel testo applicabile ratione temporis) l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, la cui mancanza, impedendo alla Corte di comprendere l'oggetto della pretesa ed il tenore della sentenza impugnata in coordinamento con i motivi di censura, determina l'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (ex plurimis, Cass. sez. 2 , 24 aprile 2018, n. 10072). In particolare, il requisito della «esposizione sommaria deifatti della causa» (art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), che deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali che i fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi, è in stretto rapporto di complementarietà con quello della «esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione» (n. 4 dell'art.366 cod. proc. civ.), essendo l'esposizione sommaria dei fatti funzionale a rendere intelligibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso formulati. 3.2. Nella specie, il ricorso per cassazione consente a questa Corte di avere contezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia dello sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti, cosicché, in ossequio al n. 3 del primo comma dell'art. 366 cod. proc. civ, dalla sua lettura è ben possibile non solo la ricostruzione della vicenda processuale, ma anche la individuazione sia delle questioni dibattute tra le parti, sia delle censure rivolte alla sentenza impugnata. Neppure è ravvisabile la violazione del n. 6 dell'art. 366 cod. proc. civ.. Occorre, al riguardo, rammentare che nel processo tributario di cassazione il ricorrente non è tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell'indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, al fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria - del quale è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369, terzo comma, cod. proc. civ. - ma deve rispettare, a pena d'inammissibilità del ricorso, il diverso onere di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass., sez. 5, ord. 15 gennaio 2019, n. 777; Cass., sez. 5, 18 novembre 2015, n. 23575; Cass., sez. U, 3novembre 2011, n. 22726). Inoltre, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite (Cass., sez. U, 5 luglio 2013, n. 16887), «non in tutti i motivi, però, si pone la necessità di far capo a documenti di cui faccia difetto la specifica indicazione, essendo questa richiesta solo in relazione alle censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da vero e proprio fondamento: cioè quando senza l'esame di quell'atto o di quel documento —non necessariamente da riprodurre per esteso nel corpo del ricorso, ma che deve essere indicato e poi allegato in modo tale da consentirne l'immediata reperibilità e l'agevole lettura da parte del giudice di legittimità —la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili». Nella fattispecie, la questione prospettata con il motivo di ricorso non esige la trascrizione o l'esame di un documento o di un atto processuale, ben potendo dalla lettura del solo ricorso per cassazione evincersi le ragioni che sorreggono la censura. L’Agenzia delle entrate, come desumibile dalla stessa ricostruzione fatta in controricorso, ha chiaramente individuato le statuizioni della C.t.r. oggetto di censura esponendone le ragioni. 4. Il primo motivo è infondato. 4.1.La detrazione per gli interventi prevista dall’art. 1, commi 344, legge 27 dicembre 2006, n. 296, è subordinata alla circostanza che si tratti di «interventi di riqualificazione energeticadi edifici esistenti» . Il comma successivo, invece, ha ad oggetto «interventi su edifici esistenti» ( enfasi riguardo alle due diverse preposizion i ad opera dell’estensore della pronuncia). L’art. 3Testo Unico per l’edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ) , alla lett. e), definisce «interventi di nuova costruzione» quelli di «costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente». 4.2. La CTR, con accertamento in fatto, non censurabile in sede di legittimità, ha accertato che nella fattispecie in esame l’intervento aveva avuto ad oggetto un fabbricato costituito da due piani fuori terra e che l’ampliamento si riferiva al sottotetto su cui erano stati apposti i pannelli solari. 4.2. Poiché la descrizione depone nel senso che l’ampliamento non si è posto all’esterno della sagoma esistente, correttamente la C.t.r. ha ritenuto che si trattasse di intervento di riqualificazione di edificio esistente, in quanto, deve aggiungersi, non rispondente alla definizione di nuova costruzione di cui all’art. 3 T.U. edilizia.5. Il secondo motivo èin parte inammissibile ed in parte in fondato. La sentenza impugnata ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva parzialmente accolto l’impugnazione dei ricorrenti avverso la cartella di pagamento, riconoscendo la detrazione dell’importo dei costi sostenuti per la riqualificazione energetica da imputare all’edificio già esistente. La censura assume la sussistenza della violazione del criterio di riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 2967 cod. civ. in relazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 345, 346 e 347 della l. n. 296/2006, nonché la violazione dell’art. 113 cod. proc. civ., sostenendo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] finanziaria che il giudice tributario d’appello avrebbe pronunciato secondo equità. 5.1. Per giurisprudenza costante di questa Corte (cfr., ex multis , Cass. sez. 6-3, ord. 23 ottobre 2018, n. 26769), «[i]n tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni». Nel caso di specie l’Agenzia delle entrate assume che il giudice tributario di merito avrebbe esonerato i contribuenti dall’onere della prova su di loro gravante di provare i presupposti fattuali per l’applicabilità dell’agevolazione in esame. In realtà la sentenza impugnata dà conto della produzione in giudizio di prospetto dei dati di calcolo della progettista arch. Raimondi relativa ai costi da imputare, ai sensi dell’art. 1, comma 345, della citata l. n. 296/2006, all’edificio già esistente, non essendo altresì controverso per il resto che l’Ufficio aveva già nella propria disponibilità l’ulteriore documentazione, ivi compresa la certificazione all’ENEA, di cui parimenti dà atto la sentenza impugnata, per il riconoscimento, quantunque parziale, dell’agevolazione, secondo il disposto dell’art. 1, comma 345 della l. n. 296/2006. Evidentemente la CTR ha ritenuto detta documentazione -neppure allegata o riprodotta dall’Amministrazione ricorrente nel presente giudizio di legittimità, senza che ne sia stata indicata l’allocazione topografica nel fascicolo di merito – idonea a giustificare nei limiti statuiti la spettanza della detrazione richiesta secondo l’onere probatorio incombente ai richiedenti la detrazione. Ne consegue che, non essendo stata censurata la decisione impugnata sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione o di motivazione apparente, la censura in parte qua, proposta sub specie del vizio di violazione di legge, si risolve in un’inammissibile richiesta di valutazione nel merito delle risultanze istruttorie (cfr. , tra le altre, Cass. sez. 1, ord. 4 marzo 2021, n. 5987; Cass. SU, 27 dicembre 2019, n. 34476). 5.2. È, invece, infondato il motivo nella parte in cui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell’art. 113 cod. proc. civ., dovendo ritenersi che il criterioadottato - in forza del quale distinguere i costisuscettibili di poter usufruire della detrazione da quelli per i quali la detrazione va invece legittimamente denegata – basato sulla ripartizione proporzionale in base ai millesimi, non integra affatto un ricorso all’equità sostitutiva, precluso in ambito tributario, ma un legittimo criterio d’individuazione della quota parte di spesa detraibile, come del resto indicato negli stessi documenti di prassi dell’Amministrazione (si veda la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 39/E del 1° luglio 2010, par. 4.1., p. 8, che rimanda alla precedente Circolar n. 21/E del 23 aprile 2010). 6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.8. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida i
Sentenza Cassazione n. 07221/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris