CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 12500/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01ZWQ1 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione per i delitti di cui agli artt. 337, 582, 585, 576 n. 1 c.p. e per la contravvenzione di cui all'art. 187 co. 1 D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285. 2.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 187 co. 1 D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285. Il ricorrente, in particolare, lamenta che la sentenza impugnata ometta ogni valutazione specifica sulle condizioni psico-fisiche dell'imputato da cui desumere il concreto stato di alterazione alla guida. 3.11 motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto si risolve in doglianze con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Contrariamente a quanto dedotto, infatti, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione sul fatto che lo stato di alterazione dell'imputato sia stato dapprima percepito dagli operatori, poi comprovato dal risultato del test di droga eseguito e infine confermato dalle successive analisi del sangue. È infatti principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione può essere provato valorizzando dati sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, rilevati al momento del fatto, dimostrativi della pregressa assunzione di stupefacente, atti a corroborare l'esito positivo dell'esame sui liquidi biologici (v. tra tutte Sez. 4, Sentenza n. 5890 del 25/01/2023 Rv. 284099 - 01). 4.Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il Consigliere esten