CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23870/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
araci-ricorrenti-controunitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1147/2024depositata il 4 luglio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. Con decreto ingiuntivo n. 1778/2018 il Tribunale di Catania ordinava aRaciti Group di [OSCURATO:PERSONA] s.s. e, in solido, ai fideiussori BenedettaNumero registro generale 22131/2024Numero sezionale 2197/2026Numero di raccolta generale 23870/2026Data pubblicazione 22/07/2026Barbagallo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di pagare a Fino 2 Securitisations.r.l., quale cessionaria del credito, la somma di euro 281.153,95, a titolodi saldo debitore di rapporti bancari, assistiti da fideiussioni.Proponevano opposizione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], adducendonullità o inefficacia del provvedimento per mancato previo esperimento delprocedimento di mediazione, decadenza della creditrice dalla garanzia aisensi dell’art. 1957 c.c., nullità della fideiussione per difetto di forma,liberazione dei fideiussori ai sensi dell’art. 1956 c.c., nonché ulterioriprofili di invalidità del rapporto e della cessione del credito.Si costituiva la parte opposta, chiedendo il rigetto dell’opposizione.Con sentenza n. 5067/2023 il Tribunale di Catania dichiaraval’improcedibilità della domanda per mancato rituale esperimento dellamediazione e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo.2. Presentava appello [OSCURATO:SOCIETA]; le controparti si costituivanochiedendone il rigetto e reiterando le eccezioni proposte in primo grado.Con sentenza n. 1147/2024, la Corte di appello di Catania accoglieva ilgravame e, in riforma, rigettava l’opposizione, condannando gli opponential pagamento dell’importo ingiunto oltre accessori.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione, con otto motivi, illustrati pure da memoria. Ha resistito concontroricorso [OSCURATO:SOCIETA].RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Il primo motivo denuncia nullità del decreto ingiuntivo e dell’interoprocesso di merito per violazione degli artt. 83 e 182 c.p.c., assumendoche il difensore della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe agitoin primo grado in difetto di valida procura ad litem, essendo stata laprocura conferita da un soggetto diverso, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. Tale vizio, non riscontrato dalla Corte territoriale nonostantespecifico rilievo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in sede d’appello,Numero registro generale 22131/2024Numero sezionale 2197/2026Numero di raccolta generale 23870/2026Data pubblicazione 22/07/2026comporterebbe la nullità di tutta l’attività processuale compiuta, nonessendo sanabile secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite.4.2. Il motivo è fondato.La questione in esso denunciata attiene non ad una mera irregolaritàformale della procura alle liti, ma alla stessa esistenza di un valido attogiudizio monitorio e nel successivo giudizio di opposizione, in nome di [OSCURATO:SOCIETA]Rilevano i ricorrenti, infatti, che la procura utilizzata per la proposizionedel ricorso per decreto ingiuntivo e per la costituzione nel giudizio diopposizione non è stata conferita da [OSCURATO:SOCIETA]., né dasoggetto munito del potere di rappresentarla, bensì da [OSCURATO:SOCIETA]., ovvero da un soggetto diverso.I ricorrenti hanno, inoltre, evdenziato che solo per il grado di appello [OSCURATO:SOCIETA]. ha conferito procura alle liti al difensore, mentre peril giudizio monitorio e per il primo grado, appunto, l’unica procurapresente in atti è rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.La censura investe, dunque, un profilo preliminare e dirimente, poiché,ove accertata, la provenienza della procura da soggetto diverso dalla parteprocessuale e privo del potere di rappresentarla non integra un viziomeramente formale o una nullità della procura, ma determina la radicalemancanza di un atto riferibile alla parte nel cui nome l’attività processualeè stata compiuta.In tema di procura alle liti, questa Suprema Corte ha già affermato che ilregime di sanatoria previsto dall’art. 182 c.p.c. opera per i vizi cheassistenza o autorizzazione, ma non si estende, nel regime anteriore allamodifica introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, alle ipotesi di inesistenza dellaprocura o di radicale mancanza dell’atto attributivo dello ius postulandi,nelle quali non si è in presenza di un atto invalido suscettibile di sanatoria,Numero registro generale 22131/2024Numero sezionale 2197/2026Numero di raccolta generale 23870/2026Data pubblicazione 22/07/2026bensì di un’attività processuale compiuta in difetto originario di mandatodifensivo riferibile alla parte nel cui interesse sarebbe stata compiuta(S.U.37434/2022; Cass. 28251/2023; Cass. ord. n. 7008/2026).Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che effettivamente la procuraalle liti utilizzata per la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo eper la costituzione nel giudizio di opposizione non proveniva da [OSCURATO:SOCIETA]., parte apparentemente ricorrente in sede monitoria epoi opposta, bensì da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., senza cherisulti documentato un titolo rappresentativo idoneo a rendere riferibilealla prima il conferimento del mandato difensivo. Ne consegue chel'attività processuale posta in essere da [OSCURATO:SOCIETA]. in sedemonitoria e nel successivo giudizio di opposizione è stata compiuta inassenza di un valido atto attributivo dello ius postulandi. Il successivorilascio di procura nel giudizio di appello non è idoneo a sanareretroattivamente l'originaria inesistenza della procura relativaall'introduzione della domanda monitoria e alla costituzione nel giudizio diprimo grado, come insegna la giurisprudenza sopra richiamata; e ciòconduce, ovviamente, alla inesistenza dell'attività processuale comeTrattandosi di questione che esaurisce integralmente il giudizio e nonrichiede ulteriori accertamenti di fatto, ricorrono i presupposti per ladecisione nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c.,mediante declaratoria di inammissibilità della domanda in via monitoriaproposta, alla luce del seguente principio di diritto: «Nel regime anteriorealle modifiche apportate all'art. 182 c.p.c. dal d.lgs. n. 149/2022, laprocura alle liti conferita da un soggetto diverso dalla parte processuale enon munito del potere di rappresentarla integra un'ipotesi di inesistenzadella procura e non di mera nullità sanabile, per cui la domanda giudizialeproposta in forza di tale procura deve essere dichiarata inammissibile».Numero registro generale 22131/2024Numero sezionale 2197/2026Numero di raccolta generale 23870/2026Data pubblicazione 22/07/20265. L'accoglimento del primo motivo, che assorbe gli altri, comporta inconclusione la cassazione della sentenza impugnata con diretta decisionein ordine alla inammissibilità della domanda proposta in difetto di procura.Riguardo alle spese, è ben noto che in difetto di procura gravano suldifensore (v., per tutti, S.U. 10706/2006). Tuttavia, la peculiarità dellavicenda processuale (in primo grado non vi fu eccezione della controparte;in entrambi i gradi di merito il giudice non rilevò il pur indiscutibile vizio)giustifica con evidenza la compensazione per i giudizi di merito.Nella presente fase, invece, non vi è alcuna ragione che inibisca, vista lachiarezza del primo motivo del ricorso, la condanna della controricorrente(che si è qui ritualmente difesa) alla rifusione ai controricorrenti dellespese, liquidate come da dispositivo. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda.Compensa le spese per i gradi di merito e condanna la partecontroricorrente a rifondere a parte ricorrente le spese del presentegiudizio, che liquida in euro 13.000 per compensi e in euro 200 peresborsi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori dilegge.Così deciso in Roma, in data 3 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi