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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 novembre 1988

Cassazione n. 28434/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/11/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/12/1993 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano, per quanto qui interessa, ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato gli imputati colpevoli del reato di tentato furto aggravato loro ascritto, consistente nell'aver compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dell'autovettura marca [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], posteggiata nel parcheggio del centro commerciale Ikea di Corsico (fatto del 12.9.2018).

2. Avverso tale sentenza sono stati proposti due distinti ricorsi per cassazione dagli imputati di seguito indicati.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sulla scorta della presenza di un ipotetico telecomando salta frequenze e del rinvenimento di un'asticella di metallo in prossimità del veicolo, nonché per non avere gli imputati fornito alcuna spiegazione circa la loro presenza sul posto, elementi inconsistenti ai fini della motivazione di condanna.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante per fatti commessi su beni esposti per necessità o consuetudine alla pubblica fede.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] denuncia il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., per avere la Corte territoriale apoditticamente ritenuto plausibile la prognosi negativa di condotta futura, e non viceversa fondarne una positiva anche sulla scorta del buon esito della precedente messa alla prova.

5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità o comunque il rigetto dei ricorsi.

6. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

6.1. Si deve convenire con il Procuratore generale nel senso che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], da un lato, con il primo motivo, si limita a sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità e dello spessore della valenza probatoria del relativo elemento probatorio; dall'altro, con il secondo motivo, censura la ritenuta configurabilità dell'aggravante in questione, nonostante sul detto profilo i giudici di merito si siano conformati, quanto all'esegesi della disposizione di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di furto, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493 - 01), facendone corretta applicazione.

6.2. Con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'unico motivo proposto è inammissibile per difetto di autosufficienza e genericità, non confrontandosi con la ratio decidendi specifica relativa al censurato profilo, atteso che il diniego delle attenuanti generiche risulta giustificato dalla negativa personalità del prevenuto, riscontrata sulla base dei precedenti specifici per furto a suo carico, secondo una ponderata valutazione di merito inattaccabile in sede di legittimità.

7. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 maggio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/11/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/12/1993 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano, per quanto qui interessa, ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato gli imputati colpevoli del reato di tentato furto aggravato loro ascritto, consistente nell'aver compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dell'autovettura marca [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], posteggiata nel parcheggio del centro commerciale Ikea di Corsico (fatto del 12.9.2018). 2. Avverso tale sentenza sono stati proposti due distinti ricorsi per cassazione dagli imputati di seguito indicati. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sulla scorta della presenza di un ipotetico telecomando salta frequenze e del rinvenimento di un'asticella di metallo in prossimità del veicolo, nonché per non avere gli imputati fornito alcuna spiegazione circa la loro presenza sul posto, elementi inconsistenti ai fini della motivazione di condanna. II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante per fatti commessi su beni esposti per necessità o consuetudine alla pubblica fede. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] denuncia il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., per avere la Corte territoriale apoditticamente ritenuto plausibile la prognosi negativa di condotta futura, e non viceversa fondarne una positiva anche sulla scorta del buon esito della precedente messa alla prova. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità o comunque il rigetto dei ricorsi. 6. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 6.1. Si deve convenire con il Procuratore generale nel senso che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], da un lato, con il primo motivo, si limita a sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità e dello spessore della valenza probatoria del relativo elemento probatorio; dall'altro, con il secondo motivo, censura la ritenuta configurabilità dell'aggravante in questione, nonostante sul detto profilo i giudici di merito si siano conformati, quanto all'esegesi della disposizione di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di furto, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493 - 01), facendone corretta applicazione. 6.2. Con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'unico motivo proposto è inammissibile per difetto di autosufficienza e genericità, non confrontandosi con la ratio decidendi specifica relativa al censurato profilo, atteso che il diniego delle attenuanti generiche risulta giustificato dalla negativa personalità del prevenuto, riscontrata sulla base dei precedenti specifici per furto a suo carico, secondo una ponderata valutazione di merito inattaccabile in sede di legittimità. 7. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022
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