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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 29223/2026

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a decisione resa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi il 20 maggio 2025,pronunciandosi ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena perl’odierno ricorrente in anni sei di reclusione, confermando nel resto.2.

È stato proposto ricorso per cassazione con cui la difesa del predettoimputato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 125 e 129 cod. proc. pen., ha censurato la sentenzaimpugnata, per non aver motivato in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto dinon dover assolvere l’imputato, ritenendo che la sentenza disposta a seguito diconcordato in appello non si sottrae al generale principio di motivazioneprescritto dall’art. 125 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, dovendosi richiamare l’affermazione costantedella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella,Rv. 285619; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n.22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; tra le non massimate, Sez. 2, n. 7810 del14/02/2025, Simioli), secondo cui, in tema di concordato in appello, èammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-biscod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà dellaparte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiestae al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili ledoglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge, non rientrando evidentemente la doglianza sollevata dalricorrente tra quelle ammesse in questa sede, e ciò a prescindere dalla suapalese genericità.2.

Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso,da ciò conseguendo l’onere delle spese del procedimento, nonché quello delversamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamentefissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l.n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragionidell’inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a decisione resa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi il 20 maggio 2025,pronunciandosi ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena perl’odierno ricorrente in anni sei di reclusione, confermando nel resto.2. È stato proposto ricorso per cassazione con cui la difesa del predettoimputato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 125 e 129 cod. proc. pen., ha censurato la sentenzaimpugnata, per non aver motivato in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto dinon dover assolvere l’imputato, ritenendo che la sentenza disposta a seguito diconcordato in appello non si sottrae al generale principio di motivazioneprescritto dall’art. 125 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, dovendosi richiamare l’affermazione costantedella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella,Rv. 285619; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n.22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; tra le non massimate, Sez. 2, n. 7810 del14/02/2025, Simioli), secondo cui, in tema di concordato in appello, èammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-biscod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà dellaparte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiestae al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili ledoglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge, non rientrando evidentemente la doglianza sollevata dalricorrente tra quelle ammesse in questa sede, e ciò a prescindere dalla suapalese genericità.2. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso,da ciò conseguendo l’onere delle spese del procedimento, nonché quello delversamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamentefissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l.n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragionidell’inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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