CassazionedecretoSezione 4Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 11327/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MASSA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza di cui in epigrafe con cui il Tribunale del riesame di Massa ha respinto il ricorso, presentato con atto del 3.12.2025, avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico ministero in data 25.11.2025 nei confronti del medesimo [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato di coltivazione illecita di piante di cannabis, avendo-ne ipotizzato il Pubblico ministero la detenzione ai fini di spaccio e motivato il sequestro in quanto necessario per l'accertamento dei fatti reato ( art. 73 DPR 309/90). 2.11 Tribunale riteneva motivato il decreto di perquisizione e di sequestro adottato dal PM, in relazione all'attività di PG espletata, in quanto conteneva l'indicazione della norma asseritamente violata, la rappresentazione delle esigenze probatorie connesse all'accertamento di tale reato, richiamando gli atti di polizia giudiziaria sottesi (la cnr 11.11.2025) e integrava la motivazione esposta dal PM, chiarendo che il sequestro doveva ravvisarsi necessario per procedere anche ai successivi accertamenti peritali, in relazione alle deduzioni difensive in ordine al principio attivo dello stupefacente sequestrato e agli eventuali scopi terapeutici. 3.Con il ricorso la difesa lamenta: - Violazione di legge e vizio di motivazione per relationem in quanto ha omesso 'rilevare la nullità del sequestro per mancata convalida da parte del Pubblico Ministero. Deduce che il decreto di perquisizione autorizzava la PG a ricercare e sequestrare genericamente sostanze stupefacenti e altri oggetti che potevano confermare l'ipotesi accusatoria ) non conteneva una specifica individuazione della res da sottoporre a vincolo. Il sequestro effettuato dalla PG, che ha riguardato anche le bilance di precisione e il telefono cellulare dell'indagato doveva ritenersi di iniziativa della PG e quindi sottoposto a convalida da parte del PM ai sensi dell'art. 355 comma 2 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame ha del tutto omesso tale valutazione in ordine alla violazione di legge e non ha rilevato l'inefficacia del vincolo reale con conseguente obbligo di restituzione dei beni. -Violazione di legge in relazione agli artt. 114 disp att. cod. proc. pen e 97 e 178 lett. c) cod. proc. pen per violazione del diritto di difesa e vizio di motivazione. Deduce che il Tribunale del riesame k 'da--- TI-T-r--13to,, ha affermato che l'indagato era stato regolarmente avvisato della facoltà di farsi assistere e che essendo il difensore non prontamente reperibile, nonostante fosse stato chiamato alle 7,33, l'indagato avesse rinunciato a farsi assistere e ciò in violazione di legge in quanto la PG aveva l'obbligo di attivare la procedura per la nomina di un difensore di ufficio. -Violazione di legge in relazione all'art. 253 cod.proc.pen. e vizio di motivazione con riferimento al fumus commissi delitti e alle esigenze probatorie. Il Tribunale ha giustificato il mantenimento del sequestro con la necessità rientrante anche nelle deduzioni difensive di sottoporre la sostanza 'stupefacente all'esamé di un perito per un "eventuale utilizzo a scopo terapeutico così come dedotto dalla difesa. Lamenta che le esigenze probatorie dovevano 2essere valutate sulla base delle esigenze di indagine da parte dell'organo di accusa e non in base alle prospettazioni difensive trattandosi di determinazione asseritamente in contrasto con i principi giuridici vigenti in materia, stante la carenza della imputazione cautelare essendo stato indicato solo il titolo di reato. Parimenti lamenta che non sia stata valutata la giustificazione resa nell'immediatezza dei fatti riguardante l'uso terapeutico della sostanza stupefacente in sequestro. 4. Il Procuratore generale chiedeva con requisitoria scritta il rigetto del ricorso. íCONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati e, nella parte in cui attengono al vizio di motivazione, non sono consentiti; il ricorso è pertanto inammissibile. 1.1. Va ricordato, in premessa, che, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione contro le ordinanze del tribunale per il riesame è proponibile, per l'espresso disposto dell'articolo 325, comma 1, c.p.p., solo "per violazione di legge". Ciò comporta, per quanto attiene ai vizi di motivazione del Provvedimento impugnato, che con il ricorso non sono deducibili tutti i vizi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato previsti dall'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p.: in particolare, non possono formare oggetto di ricorso le censure dirette a evidenziare l'insufficienza, l'incompletezza, l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione. Può essere dedotta, invece, soltanto la "mancanza assoluta", o "materiale", della motivazione perché solo in questo caso può configurarsi la violazione di legge ed in particolare la violazione dell'articolo 125, comma 3, c.p.p. che prescrive, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze in attuazione del disposto dei commi 6 e 7 dell'articolo 111 della Costituzione; tra i casi di mancanza assoluta della motivazione può comunque ricomprendersi anche il caso di motivazione meramente apparente o assolutamente inidonea a spiegare le ragioni addotte a sostegno dell'esistenza o meno dei presupposti per il mantenimento della cautela (Sezioni unite, 29 maggio 2008, rv. 239692; Sez. IV, 16 dicembre 2009, Minuti, inedita). 1.2. Nel caso di specie il decreto di perquisizione è stato emesso in data 25.11.2025 ed eseguito in data 1.12.2025, cosicché risultava già vigente la disciplina dell'art. 252-bis cod. proc. pen. che prevede quale rimedio l'opposizione al decreto di perquisizione per il solo caso in cui allo stesso non consegua il sequestro. Si tratta di una norma introdotta dall'art. 12 d.lgs. n. 150 del 2022 proprio per garantite tutela ai casi per i quali la giurisprudenza convenzionale (Corte EDU, sez. I, 27 settembre 2018, Brazzi c. Italia) aveva ritenuto l'Italia responsabile per aver violato l'art." 8, par. 2 della Convenzione, in una fattispecie in cui il ricorrente si era lamentato di non aver potuto beneficiare di alcun controllo giurisdizionale preventivo o a 3posteriori nei confronti di una perquisizione disposta in fase di indagini, a seguito della quale non era stato sequestrato alcun bene. Nella ipotesi di specie, però, il decreto di perquisizione è stato emesso contestualmente al decreto di sequestro, con la possibilità, quindi, di impugnare quest'ultimo e far valere le eventuali doglianze nei confronti dello stesso e la perquisizione, nella misura in cui risulti la stretta interdipendenza delle due statuizioni, e nei limiti, perciò, di un'indagine strumentale all'accertamento della legittimità del sequestro medesimo. Resta, tuttavia fermo il principio per cui in sede di riesame non possono essere presi in considerazione i motivi che costituiscono autonoma censura della perquisizione e non può proporsi con il ricorso per cassazione una censura che attenga esclusivamente ai presupposti e alla legittimità del decreto di perquisizione. Qui, per le ragioni esplicitate dallo stesso Tribunale del riesame, non ricorre affatto quella carenza motivazionale, tale da ingenerare incertezza assoluta sui presupposti e sulle ragioni della misura. 1.3. Il Tribunale del riesame ha valutato la legittimità e coerenza del decreto di perquisizione personale e domiciliare e del conseguente sequestro probatorio della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato specificatamente indicati nel decreto del PM, tra cui la strumentazione e materiali atti al confezionamento di dosi e documenti afferentiall'attività di spaccio y oltre i telefoni cellulari; ha richiamato la corposa attività di PG da cui era emerso che [OSCURATO:PERSONA] e suo fratello [OSCURATO:PERSONA] coltivavano piante di cannabis in un terreno agricolo nei pressi del cimitero di Busatica di Mulazzo, dove era stata installata una \„D serra di 10 metri di lunghezza e 4 metri\-1-àrghezza e al cui interno vi erano 20 piante di varia grandezza con fusto altro circa un metro e che gli stessi [OSCURATO:PERSONA] avevano portato le piante anche in altri luoghi nella loro disponibilità. Va richiamato il principio, recentemente ribadito da questa Corte di legittimità e che questo Collegio condivide, secondo cui per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio, è sufficiente l'affermazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria ( Sez. 2 n. 27859 del 30/04/2019 Rv. 276727 - 01). Va infine evidenziato che il Tribunale del riesame ha giustificato in ogni caso la necessità e l'attualità delle esigenze di mantenimento del sequestro anche sulla base delle deduzioni difensive riguardanti l'accertamento tecnico dello stupefacente ai fini di scopi terapeutici dell'indagato e del padre e comunque per l'analisi tossicologica del principio attivo delle piante sequestrate. 1.4. Il Tribunale ha altresì argomentato la legittimità degli atti di esecuzione delle perquisizione e del sequestro, secondo quanto previsto dagli artt. 247 e ss e 253 e ss,365 cod. proc. pén., a foll. 2 e 3, oltre che con riferimento alla sussistenza del quadro indiziario e alle esigenze probatorie. Risulta infatti che nei verbali di perquisizione delle ore 10,10 e delle 4ore 10,30 l'indagato, avvisato della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, aveva rinunciato e che nel verbale delle ore 7,33 l'avvocato indicato era stato avvisato telefonicamente ma non risultava raggiungibile né prontamente reperibile, così come previsto dall'art. 250 comma 1 cod.proc.pen. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 11327 LU REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 256/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 25/02/2026 DONATO D'AURIA R.G.N. 140/2026 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MASSA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza di cui in epigrafe con cui il Tribunale del riesame di Massa ha respinto il ricorso, presentato con atto del 3.12.2025, avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico ministero in data 25.11.2025 nei confronti del medesimo [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato di coltivazione illecita di piante di cannabis, avendo-ne ipotizzato il Pubblico ministero la detenzione ai fini di spaccio e motivato il sequestro in quanto necessario per l'accertamento dei fatti reato ( art. 73 DPR 309/90). 2.11 Tribunale riteneva motivato il decreto di perquisizione e di sequestro adottato dal PM, in relazione all'attività di PG espletata, in quanto conteneva l'indicazione della norma asseritamente violata, la rappresentazione delle esigenze probatorie connesse all'accertamento di tale reato, richiamando gli atti di polizia giudiziaria sottesi (la cnr 11.11.2025) e integrava la motivazione esposta dal PM, chiarendo che il sequestro doveva ravvisarsi necessario per procedere anche ai successivi accertamenti peritali, in relazione alle deduzioni difensive in ordine al principio attivo dello stupefacente sequestrato e agli eventuali scopi terapeutici. 3.Con il ricorso la difesa lamenta: - Violazione di legge e vizio di motivazione per relationem in quanto ha omesso 'rilevare la nullità del sequestro per mancata convalida da parte del Pubblico Ministero. Deduce che il decreto di perquisizione autorizzava la PG a ricercare e sequestrare genericamente sostanze stupefacenti e altri oggetti che potevano confermare l'ipotesi accusatoria ) non conteneva una specifica individuazione della res da sottoporre a vincolo. Il sequestro effettuato dalla PG, che ha riguardato anche le bilance di precisione e il telefono cellulare dell'indagato doveva ritenersi di iniziativa della PG e quindi sottoposto a convalida da parte del PM ai sensi dell'art. 355 comma 2 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame ha del tutto omesso tale valutazione in ordine alla violazione di legge e non ha rilevato l'inefficacia del vincolo reale con conseguente obbligo di restituzione dei beni. -Violazione di legge in relazione agli artt. 114 disp att. cod. proc. pen e 97 e 178 lett. c) cod. proc. pen per violazione del diritto di difesa e vizio di motivazione. Deduce che il Tribunale del riesame k 'da--- TI-T-r--13to,, ha affermato che l'indagato era stato regolarmente avvisato della facoltà di farsi assistere e che essendo il difensore non prontamente reperibile, nonostante fosse stato chiamato alle 7,33, l'indagato avesse rinunciato a farsi assistere e ciò in violazione di legge in quanto la PG aveva l'obbligo di attivare la procedura per la nomina di un difensore di ufficio. -Violazione di legge in relazione all'art. 253 cod.proc.pen. e vizio di motivazione con riferimento al fumus commissi delitti e alle esigenze probatorie. Il Tribunale ha giustificato il mantenimento del sequestro con la necessità rientrante anche nelle deduzioni difensive di sottoporre la sostanza 'stupefacente all'esamé di un perito per un "eventuale utilizzo a scopo terapeutico così come dedotto dalla difesa. Lamenta che le esigenze probatorie dovevano 2essere valutate sulla base delle esigenze di indagine da parte dell'organo di accusa e non in base alle prospettazioni difensive trattandosi di determinazione asseritamente in contrasto con i principi giuridici vigenti in materia, stante la carenza della imputazione cautelare essendo stato indicato solo il titolo di reato. Parimenti lamenta che non sia stata valutata la giustificazione resa nell'immediatezza dei fatti riguardante l'uso terapeutico della sostanza stupefacente in sequestro. 4. Il Procuratore generale chiedeva con requisitoria scritta il rigetto del ricorso. íCONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati e, nella parte in cui attengono al vizio di motivazione, non sono consentiti; il ricorso è pertanto inammissibile. 1.1. Va ricordato, in premessa, che, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione contro le ordinanze del tribunale per il riesame è proponibile, per l'espresso disposto dell'articolo 325, comma 1, c.p.p., solo "per violazione di legge". Ciò comporta, per quanto attiene ai vizi di motivazione del Provvedimento impugnato, che con il ricorso non sono deducibili tutti i vizi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato previsti dall'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p.: in particolare, non possono formare oggetto di ricorso le censure dirette a evidenziare l'insufficienza, l'incompletezza, l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione. Può essere dedotta, invece, soltanto la "mancanza assoluta", o "materiale", della motivazione perché solo in questo caso può configurarsi la violazione di legge ed in particolare la violazione dell'articolo 125, comma 3, c.p.p. che prescrive, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze in attuazione del disposto dei commi 6 e 7 dell'articolo 111 della Costituzione; tra i casi di mancanza assoluta della motivazione può comunque ricomprendersi anche il caso di motivazione meramente apparente o assolutamente inidonea a spiegare le ragioni addotte a sostegno dell'esistenza o meno dei presupposti per il mantenimento della cautela (Sezioni unite, 29 maggio 2008, rv. 239692; Sez. IV, 16 dicembre 2009, Minuti, inedita). 1.2. Nel caso di specie il decreto di perquisizione è stato emesso in data 25.11.2025 ed eseguito in data 1.12.2025, cosicché risultava già vigente la disciplina dell'art. 252-bis cod. proc. pen. che prevede quale rimedio l'opposizione al decreto di perquisizione per il solo caso in cui allo stesso non consegua il sequestro. Si tratta di una norma introdotta dall'art. 12 d.lgs. n. 150 del 2022 proprio per garantite tutela ai casi per i quali la giurisprudenza convenzionale (Corte EDU, sez. I, 27 settembre 2018, Brazzi c. Italia) aveva ritenuto l'Italia responsabile per aver violato l'art." 8, par. 2 della Convenzione, in una fattispecie in cui il ricorrente si era lamentato di non aver potuto beneficiare di alcun controllo giurisdizionale preventivo o a 3posteriori nei confronti di una perquisizione disposta in fase di indagini, a seguito della quale non era stato sequestrato alcun bene. Nella ipotesi di specie, però, il decreto di perquisizione è stato emesso contestualmente al decreto di sequestro, con la possibilità, quindi, di impugnare quest'ultimo e far valere le eventuali doglianze nei confronti dello stesso e la perquisizione, nella misura in cui risulti la stretta interdipendenza delle due statuizioni, e nei limiti, perciò, di un'indagine strumentale all'accertamento della legittimità del sequestro medesimo. Resta, tuttavia fermo il principio per cui in sede di riesame non possono essere presi in considerazione i motivi che costituiscono autonoma censura della perquisizione e non può proporsi con il ricorso per cassazione una censura che attenga esclusivamente ai presupposti e alla legittimità del decreto di perquisizione. Qui, per le ragioni esplicitate dallo stesso Tribunale del riesame, non ricorre affatto quella carenza motivazionale, tale da ingenerare incertezza assoluta sui presupposti e sulle ragioni della misura. 1.3. Il Tribunale del riesame ha valutato la legittimità e coerenza del decreto di perquisizione personale e domiciliare e del conseguente sequestro probatorio della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato specificatamente indicati nel decreto del PM, tra cui la strumentazione e materiali atti al confezionamento di dosi e documenti afferentiall'attività di spaccio y oltre i telefoni cellulari; ha richiamato la corposa attività di PG da cui era emerso che [OSCURATO:PERSONA] e suo fratello [OSCURATO:PERSONA] coltivavano piante di cannabis in un terreno agricolo nei pressi del cimitero di Busatica di Mulazzo, dove era stata installata una \„D serra di 10 metri di lunghezza e 4 metri\-1-àrghezza e al cui interno vi erano 20 piante di varia grandezza con fusto altro circa un metro e che gli stessi [OSCURATO:PERSONA] avevano portato le piante anche in altri luoghi nella loro disponibilità. Va richiamato il principio, recentemente ribadito da questa Corte di legittimità e che questo Collegio condivide, secondo cui per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio, è sufficiente l'affermazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria ( Sez. 2 n. 27859 del 30/04/2019 Rv. 276727 - 01). Va infine evidenziato che il Tribunale del riesame ha giustificato in ogni caso la necessità e l'attualità delle esigenze di mantenimento del sequestro anche sulla base delle deduzioni difensive riguardanti l'accertamento tecnico dello stupefacente ai fini di scopi terapeutici dell'indagato e del padre e comunque per l'analisi tossicologica del principio attivo delle piante sequestrate. 1.4. Il Tribunale ha altresì argomentato la legittimità degli atti di esecuzione delle perquisizione e del sequestro, secondo quanto previsto dagli artt. 247 e ss e 253 e ss,365 cod. proc. pén., a foll. 2 e 3, oltre che con riferimento alla sussistenza del quadro indiziario e alle esigenze probatorie. Risulta infatti che nei verbali di perquisizione delle ore 10,10 e delle 4ore 10,30 l'indagato, avvisato della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, aveva rinunciato e che nel verbale delle ore 7,33 l'avvocato indicato era stato avvisato telefonicamente ma non risultava raggiungibile né prontamente reperibile, così come previsto dall'art. 250 comma 1 cod.proc.pen. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M•••••¦¦•~1•11~0» 5P.Q.M•••••¦¦•~1•11~0» 5