CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20816/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che i primi tre motivi di ricorso - che contestano sotto vari profili la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di tentata truffa, denunciando la mancata prova del concorso nel reato, l'assenza degli artifici e raggiri nonché del dolo - sono inammissibili, perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (v., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); che, infatti, la Corte di appello ha correttamente rilevato come la prova della partecipazione dell'imputato nell'azione delittuosa si ricavi agevolmente dalla titolarità in capo a quest'ultimo della carta prepagata - mai oggetto di denuncia di furto o smarrimento - su cui è confluita la somma accreditata dalla persona offesa, elemento, questo, inequivoco del pieno e consapevole contributo causale del ricorrente alla realizzazione dell'illecito. Inoltre, la circostanza che il ricorrente e la sua complice non si fossero limitati a ricevere una richiesta tramite Facebook di eseguire un "sortilegio d'amore", ma avessero indotto la controparte ad eseguire un bonifico sulla carta postepay in uso al [OSCURATO:PERSONA], nell'erronea convinzione che detta somma servisse per acquistare prodotti utili alla buona riuscita del sortilegio, integra perfettamente la nozione di artifici e raggiri richiesti dall'art. 640 cod. pen., come argomentato in motivazione; [OSCURATO:PERSONA] che anche il quarto e il quinto motivo di ricorso - che contestano la mancata concessione dell'art. 131 bis cod. pen e, in subordine, delle attenuanti generiche, nonché la determinazione della pena e la decisione di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento danni verso la persona offesa - sono inammissibili, per mancato confronto con la motivazione della gravata sentenza. In relazione all'art. 131 bis cod. pen., la Corte ha motivato il diniego della suddetta causa di non punibilità sulla scorta di elementi precisi, tra cui l'ingente valore della somma richiesta, nonché le modalità particolarmente odiose della condotta (pag. 5). Con riferimento al trattamento sanzionatorio, va riaffermato il consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, nonché per la graduazione della pena, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale 2valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826) come avvenuto nel caso di specie a pag. 5 della sentenza impugnata; che, infine, con riferimento alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma di euro 500 a titolo di risarcimento danni, il motivo è inammissibile, perché aspecifico. Dapprima, il ricorrente si limita, infatti, a stigmatizzare i presupposti stessi della condanna al risarcimento sulla base di un assunto del tutto generico (l'assenza di danno economico per la tentata truffa) e, invero, erroneo, non considerando che il risarcimento del danno ha riguardo anche ai danni non patrimoniali. Di poi, contesta la mancata motivazione offerta dalla Corte territoriale in merito alla condizione cui è stata condizionata la concessione della sospensione condizionale: in disparte il contenuto ammontare (euro 500) in cui è stato determinato il risarcimento, il motivo è generico, perché esprime una censura astratta, non corredata da più specifiche ragioni in base alle quali ritenere inadeguata la replica della Corte distrettuale alla richiesta, che veniva formulata in sede di conclusioni. Del resto, la richiesta, almeno per come sintetizzata dalla Corte (v. p. 5 della gravata sentenza) - e il motivonon contrasta la sintesi proposta dai giudici di appello - non era articolata con specifiche deduzioni. In ogni caso, la Corte, lungi dal non rendere ragioni, rinviando sinteticamente alla sentenza di primo grado, ha ritenuto ragionevole la valutazione del Tribunale (pag. 5), secondo un giudizio discrezionale che, ove vi sia stata costituzione di parte civile (v. Sez. U, n. 32939 del 27/04/2023, Selvaggio, Rv. 284969 - 01), non è censurabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MG I AI Pultitionef io ilbereia