CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 46045/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00K7GKQ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione così riqualificata l'originaria imputazione di riciclaggio, è privo di specificità poiché ripropone le stesse questioni già dedotte con l'atto di appello e adeguatamente esaminate dal giudice del gravame che, riformando la sentenza impugnata, ha riqualificato la condotta contestata nel delitto di ricettazione con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 sull'impossibilità di attribuire con certezza al ricorrente lo smontaggio dell'autovettura e sulla sussistenza degli elementi costitutivi della ricettazione a fronte dell'inverosimile giustificazione fornita dall'imputato sulla provenienza del bene); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché, tenuto conto della ritenuta recidiva specifica e dei conseguenti aumenti del tempo necessario a prescrivere, il reato non risulta essersi prescritto alla data della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore- - [OSCURATO:PERSONA]