CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 12916/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 20270-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 428 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 133 C/0 [OSCURATO:PERSONA]&BIRD, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - A.T.M. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 133 C/0 [OSCURATO:PERSONA]&BIRD, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrenti - avverso la sentenza n. 302/2017 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 13/02/2018 R.G.N. 23/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. con sentenza n. 302/2017 la Corte d'appello di Campobasso ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] intesa alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) e di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di somme maturate in relazione a riposi non goduti nel periodo decorrente dal 1.1.2008 al 31.12.2010; 2. la Corte territoriale ha ritenuto che in relazione ai sette giorni di riposo non goduti difettassero i presupposti per riconoscere il danno da usura psicofisica e quanto ai riposi settimanali risultati ridotti che il relativo credito - di natura retributiva- era estinto per decorso del termine quinquennale di prescrizione come condivisibilmente accertato dal primo giudice; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; ATM-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno ciascuna resistito con tempestivo controricorso; 4. parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 - bis .1. cod. proc. civ.; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost., anche in relazione agli artt. 112, 113 e 132 n. 4 cod. proc. civ. ed all'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. ; denunzia apparenza di motivazione per carenza di una ricostruzione organica delle circostanze di fatto alle quali rapportare le affermazioni in diritto contenute nella decisione; tale carenza impediva di ricostruire il percorso logico giuridico alla base del decisum; i 2. con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 41 Cost., dell'art. 2109 cod. civ. dell'art. 8 in comb. disposto con l'art. 4 del Regolamento CE n. 561/2001, dell'art. 2946 cod. civ. e dell'art. 2948, n. 4 cod. civ.; premesso che la pretesa azionata aveva ad oggetto il risarcimento del danno "per mancato e minor riposo" rispetto a quello spettante nel periodo in controversia, assume che la natura risarcitoria della pretesa imponeva la riconsiderazione del termine di maturazione della prescrizione, il quale era decennale e non quinquennale; 3. il primo motivo di ricorso è fondato; 3.1. la sentenza di appello è nulla per apparenza di motivazione - parificata dalla giurisprudenza, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante - apparenza la quale sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del decisum. E' stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. n. 22232/2016), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n.9105/2017) oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. n. 20112/2009); 3.2. nello specifico la motivazione risulta carente sia in relazione alla compiuta identificazione della concreta fattispecie sulla quale è resa la pronunzia, sia in relazione al percorso logico- giuridico nel quale si sostanziano le ragioni alla base del decisum di conferma della decisione di primo grado; 3.3. sotto il primo profilo è da rimarcare che è stata omessa la stessa indicazione del parametro normativo al quale nella originaria domanda era stata ancorata la pretesa avente ad oggetto il pagamento di somme maturate per riposi non goduti nel periodo dal 1.1.2008 al 31.12.2010; tale puntualizzazione appariva tanto più necessaria in quanto è la stessa sentenza a dare atto che << al di là della qualificazione della pretesa» si vedeva in ipotesi di "minor riposo" concesso al lavoratore e non di "mancato riposo", evenienza quest'ultima che assume essersi verificata solo in sette occasioni; la comprensione della differenziazione, sul piano logico giuridico, della ipotesi di "minor riposo" da quella di "mancato riposo" avrebbe richiesto la indicazione delle norme che nella prospettazione dell'originario ricorrente sorreggevano l'una e l'altra ipotesi; 3.4. sotto il secondo profilo si evidenzia che la decisione non indica le ragioni della qualificazione come tout court retributiva della pretesa connessa al "minor riposo settimanale"; né elementi chiarificatori sul piano dell'applicazione della regola giuridica in tema di prescrizione si rinvengono nella giurisprudenza di legittimità citata dal giudice di appello (Cass. 24180/2013, Cass. n. 24563/2016), la quale, in estrema sintesi, con riferimento alla fruizione del riposo settimanale oltre il settimo giorno, distingue a seconda che si sia in presenza o meno di deroga consentita da previsioni normative di vario livello, riconoscendo solo nel primo caso la natura retributiva della pretesa in relazione alle maggiorazioni stabilite da tali previsioni per compensare la peculiare gravosità del lavoro oltre il settimo giorno; diversamente, in assenza di previsioni legittimanti, la scelta datoriale in contrasto con l'art. 36 Cost e con l'art. 2099 cod. civ. avrebbe potuto fondare una domanda risarcitoria per danno da usura psico fisica; 3.5. la sentenza impugnata, oltre a non chiarire la pertinenza e rilevanza della richiamata giurisprudenza in tema di mancata fruizione del riposo settimanale, in relazione alla fattispecie, che essa stessa individua come concettualmente diversa, del "minor riposo", non appare coerente con il principio enunciato in quanto in concreto omette ogni verifica circa la esistenza nello specifico di una normativa derogatoria in tema di riposi con previsione di maggiorazioni compensative, come viceversa indispensabile al fine della qualificazione in termini retributivi della pretesa azionata in relazione alle ipotesi di "minor riposo", qualificazione comportante l'applicazione del termine quinquennale di prescrizione; 3.6. parimenti inesplicata è la negazione, in termini assertivi, della esistenza di un danno da usura psico fisica in relazione ai sette giorni di riposo non goduti dal lavoratore così come resta incomprensibile la ragione per la quale, in linea teorica, debba escludersi in radice la configurabilità di un danno da usura psico fisica in relazione al minor numero di ore di riposo fruite rispetto a quelle spettanti; 3.7. infine, non è sufficiente a consentire la compiuta individuazione delle ragioni logico giuridiche alla base della decisione il riferimento alla condivisibilità delle motivazioni del giudice di primo grado, in quanto in tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione "per relationem" ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento ( v. tra le altre, Cass, n. 17403/2018, Cass. n. 11227/2017); 4. in base alle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, si impone la cassazione con rinvio della decisione; 5. al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Campobasso in diversa composizione alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Roma, così deciso nella came