CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 03903/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 7/4/2021 della Corte di appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Cuneo in data 10/5/2016, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art.385 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo reitera le deduzioni difensive già esaminate dalla Corte, che ha dato conto delle ragioni per cui non avrebbe potuto prospettarsi un errore del ricorrente circa il giorno in cui era autorizzato ad allontanarsi dall'abitazione, e ha inoltre correttamente escluso la possibilità di concedere le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., non risultando per contro formulate nel giudizio di appello doglianze specifiche in ordine all'applicazione della recidiva, peraltro logicamente motivata dal primo Giudice, facendo riferimento alla pregressa violazione della stessa specie e al fatto che la nuova violazione era di poco seguita alla fruizione di un beneficio penitenziario, circostanze attestanti l'accresciuta pericolosità del ricorrente. 2.2. Il secondo motivo è genericamente formulato e risulta comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado ma si è motivatamente espressa sulle deduzioni difensive. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il