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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 28343/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto in abitazione e di furto, condannandolo alla pena di anni tre di reclusione e di euro 800 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce vizi di motivazione in ordine alla ritenuta impossibilità di disapplicazione della recidiva. 2.2.Col secondo motivo deduce vizi di motivazione in ordine alla ritenuta adeguatezza della pena irrogata. 2.3.Col terzo motivo lamenta l'omesso esame dell'istanza di rinvio in attesa dell'entrata in vigore della disciplina introdotta dalla riforma Cartabía, per beneficiare della possibile applicazione di una pena sostitutiva di quella detentiva.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del secondo comma dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo è generico, limitandosi esso ad affermare, assertivamente, che la valutazione della Corte di appello non è esaustiva, senza neppure rappresentare di avere introdotto in appello elementi potenzialmente idonei a condurre ad una diversa decisione, e ciò a fronte di una motivazione che, sia pure sinteticamente, ha dato conto delle ragioni per le quali l'imputato, gravato da vari precedenti per lesioni, rapina e furti in abitazione commessi in tempi recenti, è stato ritenuto meritevole dell'aggravante della recidiva reiterata, specifica e nel quinquennio.1.2.

Il secondo motivo è anch'esso generico: la Corte territoriale, nel confermare la pena di tre anni di reclusione ed euro 800 di multa, applicata all'esito di giudizio abbreviato, ha giustificato la dosimetria della pena in maniera coerente con la ricostruzione dei fatti e con la valutazione della personalità dell'imputato; laddove peraltro il motivo in scrutinio si appunta sulla determinazione svolta dal primo giudice facendo generico riferimento al criterio valutativo da adottare nel caso in cui la pena venga determinata in maniera superiore al minimo edittale e lamenta la mancata considerazione del certificato attestante le difficoltà intellettive, di apprendimento ed emotive dell'imputato già dalla giovane età, senza considerare che la pena edittale prevista per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. (come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), L. 26 aprile 2019, n. 36, a decorrere dal 18 maggio 2019), correttamente ritenuto più grave, applicabile nel caso di specie essendo stato il fatto commesso nel 2021, va da un minimo di anni quattro ed euro 927 ad un massimo di anni sette di reclusione ed euro 1500 di multa, con la conseguenza che la pena base individuata dal giudice in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 1000 di multa è di poco superiore al minimo edittale.

D'altronde, la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.

Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta - come nel caso di specie - in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004, Rv. 230278 - 01)..

1.3. Il terzo motivo che lamenta l'omesso esame dell'istanza di rinvio per beneficiare della possibilità di applicazione di una pena sostitutiva è generico, limitandosi esso a prospettare che era stato chiesto genericamente alla Corte di Appello il rinvio del processo in attesa dell'entrata in vigore della riforma Cartabia - che ha inciso anche sulla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi; esso è per altro verso manifestamente infondato: premesso che non è causa di rinvio del processo l'imminente entrata in vigore di nuove norme, si osserva che, ai sensi dell'art. 95 d.

Igs. 150/2022 (Disposizioni transitorie in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi), le disposizioni previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 53 nella nuova formulazione, come modificata dall'art. 71 del citato d.

Igs., se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore della riforma (30.12.2022); laddove nel caso di specie risulta che il processo di appello si era già concluso a quella data (la lettura del dispositivo è del 15.12.2022) e non era dunque più pendente.

Esso è parimenti generico nella parte in cui chiede l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al fine di consentirsi la valutazione sulla sostituibilità della pena detentiva irrogata nel caso di specie con una di quelle previste dal Capo III della legge 689/ del 1981 (come modificata dall'art. 71 del d.lgs. n. 150) senza addurre le ragioni per le quali nel caso in esame ricorrerebbero i presupposti per la invocata sostituzione e ciò al fine di fornirsi un benché minimo fondamento alla richiesta avanzata.

Ed invero, l'art. 58 della legge n. 689 del 1981 disciplina il potere discrezionale del giudice nell'applicazione delle pene sostitutive, attuando i criteri della legge delega n. 134/2021.

La disposizione evoca in particolari i criteri contenuti nell'art. 133 cod. pen. sicché la richiesta avanzata nella presente sede - al pari di quella di rinvio presentata in appello - avrebbe dovuto quanto meno indicare gli elementi positivi di valutazione ai fini della prognosi sottesa all'applicazione di una sanzione sostitutiva.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto in abitazione e di furto, condannandolo alla pena di anni tre di reclusione e di euro 800 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce vizi di motivazione in ordine alla ritenuta impossibilità di disapplicazione della recidiva. 2.2.Col secondo motivo deduce vizi di motivazione in ordine alla ritenuta adeguatezza della pena irrogata. 2.3.Col terzo motivo lamenta l'omesso esame dell'istanza di rinvio in attesa dell'entrata in vigore della disciplina introdotta dalla riforma Cartabía, per beneficiare della possibile applicazione di una pena sostitutiva di quella detentiva. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del secondo comma dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo è generico, limitandosi esso ad affermare, assertivamente, che la valutazione della Corte di appello non è esaustiva, senza neppure rappresentare di avere introdotto in appello elementi potenzialmente idonei a condurre ad una diversa decisione, e ciò a fronte di una motivazione che, sia pure sinteticamente, ha dato conto delle ragioni per le quali l'imputato, gravato da vari precedenti per lesioni, rapina e furti in abitazione commessi in tempi recenti, è stato ritenuto meritevole dell'aggravante della recidiva reiterata, specifica e nel quinquennio.1.2. Il secondo motivo è anch'esso generico: la Corte territoriale, nel confermare la pena di tre anni di reclusione ed euro 800 di multa, applicata all'esito di giudizio abbreviato, ha giustificato la dosimetria della pena in maniera coerente con la ricostruzione dei fatti e con la valutazione della personalità dell'imputato; laddove peraltro il motivo in scrutinio si appunta sulla determinazione svolta dal primo giudice facendo generico riferimento al criterio valutativo da adottare nel caso in cui la pena venga determinata in maniera superiore al minimo edittale e lamenta la mancata considerazione del certificato attestante le difficoltà intellettive, di apprendimento ed emotive dell'imputato già dalla giovane età, senza considerare che la pena edittale prevista per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. (come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), L. 26 aprile 2019, n. 36, a decorrere dal 18 maggio 2019), correttamente ritenuto più grave, applicabile nel caso di specie essendo stato il fatto commesso nel 2021, va da un minimo di anni quattro ed euro 927 ad un massimo di anni sette di reclusione ed euro 1500 di multa, con la conseguenza che la pena base individuata dal giudice in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 1000 di multa è di poco superiore al minimo edittale. D'altronde, la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta - come nel caso di specie - in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004, Rv. 230278 - 01).. 1.3. Il terzo motivo che lamenta l'omesso esame dell'istanza di rinvio per beneficiare della possibilità di applicazione di una pena sostitutiva è generico, limitandosi esso a prospettare che era stato chiesto genericamente alla Corte di Appello il rinvio del processo in attesa dell'entrata in vigore della riforma Cartabia - che ha inciso anche sulla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi; esso è per altro verso manifestamente infondato: premesso che non è causa di rinvio del processo l'imminente entrata in vigore di nuove norme, si osserva che, ai sensi dell'art. 95 d. Igs. 150/2022 (Disposizioni transitorie in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi), le disposizioni previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 53 nella nuova formulazione, come modificata dall'art. 71 del citato d. Igs., se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore della riforma (30.12.2022); laddove nel caso di specie risulta che il processo di appello si era già concluso a quella data (la lettura del dispositivo è del 15.12.2022) e non era dunque più pendente. Esso è parimenti generico nella parte in cui chiede l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al fine di consentirsi la valutazione sulla sostituibilità della pena detentiva irrogata nel caso di specie con una di quelle previste dal Capo III della legge 689/ del 1981 (come modificata dall'art. 71 del d.lgs. n. 150) senza addurre le ragioni per le quali nel caso in esame ricorrerebbero i presupposti per la invocata sostituzione e ciò al fine di fornirsi un benché minimo fondamento alla richiesta avanzata. Ed invero, l'art. 58 della legge n. 689 del 1981 disciplina il potere discrezionale del giudice nell'applicazione delle pene sostitutive, attuando i criteri della legge delega n. 134/2021. La disposizione evoca in particolari i criteri contenuti nell'art. 133 cod. pen. sicché la richiesta avanzata nella presente sede - al pari di quella di rinvio presentata in appello - avrebbe dovuto quanto meno indicare gli elementi positivi di valutazione ai fini della prognosi sottesa all'applicazione di una sanzione sostitutiva. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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