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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25160/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni inviate per iscritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni inviate per iscritto con nota spese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la decisione del 15 maggio 2020, con la quale il G.i.p. del Tribunale della stessa sede aveva condannato, con rito abbreviato, Fabrizio [OSCURATO:PERSONA] alla pena di cinque anni di reclusione e alle pene accessorie di legge in relazione al reato di tentato omicidio in danno di Emiliano MELLUZZI (capo A) e ai reati di detenzione e porto illegali di una pistola Walther P38 (capo B), commessi in Roma il 27.4.2019.

La Corte di appello confutava tutti i motivi di gravame.

1.1. In primo luogo, quello attinente alla mancata acquisizione di un mezzo di prova cui l'imputato aveva subordinato l'istanza di ammissione al rito abbreviato (perizia medico-legale sulle lesioni patite dalla persona offesa), in quanto il rito era stato, poi, celebrato nella forma non condizionata in virtù della domanda subordinata avanzata dall'interessato.

1.2. In secondo luogo, quello relativo alla richiesta di rinnovazione istruttoria mediante espletamento della citata perizia medico-legale, reputata superflua dalla Corte territoriale alla luce degli esaustivi dati probatori ricavabili dal referto di pronto soccorso e delle circostanze desumibili dalla incontestata ricostruzione del fatto.

1.3. Escludevano, poi, i giudici del gravame i presupposti della legittima difesa.

Il [OSCURATO:PERSONA] e il MELLUZZI, infatti, nelle prime ore del 27 aprile 2019 (precisamente, alle 4.51 e alle 4.56), non solo si erano scambiati minacce di morte nel corso di un'accesa discussione telefonica, ma si erano sfidati a scendere in strada per affrontarsi, attuando immediatamente il loro proposito.

Una volta giunto in strada, armato di pistola carica, l'imputato aveva subito esploso un colpo in direzione dell'addome della persona offesa senza curarsi di invitare il contendente a deporre il fucile subacqueo che imbracciava e senza desistere dalla tenzone, con ciò rivelando la sua volontà offensiva, covata per alcuni minuti dopo la lite telefonica e realizzata con la preparazione dell'arma per colpire, prima di pararsi di fronte all'antagonista e a prescindere dall'altrui offesa, preannunciata e conosciuta.

Ad avviso dei giudici di merito, nel descritto quadro fattuale, perdeva di rilevanza il fatto che il MELLUZZI avesse puntato il fucile da sub verso l'imputato e la figlia di costui (che, svegliata dalle urla della persona offesa, aveva raggiuto il padre in strada), giacché il [OSCURATO:PERSONA] non solo aveva rinunciato a rimanere in casa, scelta che gli avrebbe evitato di affrontare il rivale di persona, ma aveva egli stesso, poco prima, provocato, lanciando o accettando la sfida telefonica, la situazione di pericolo poi determinatasi e si era presentato di fronte al contendente ben armato e con volontà offensiva, cui aveva dato seguito senza frapporre esitazioni: dovevano, perciò, considerarsi insussistenti, nel caso di specie, i requisiti della necessità della difesa, dell'inevitabilità del pericolo e della costrizione a proteggere l'incolumità propria e altrui.1.4.

Secondo la Corte territoriale, il tipo di arma utilizzata, la parte del corpo presa di mira e attinta, le modalità dello sparo, costituivano indicatori di idoneità e univocità degli atti in direzione della morte dell'aggredito.

L'ipotesi difensiva di un colpo esploso verso. il basso non era supportata da alcuna prova (neppure dal racconto della figlia dell'imputato) ed era, anzi, smentita dalla zona corporea attinta (l'addome), come dimostrato dal certificato di pronto soccorso.

La prospettata intenzione di ledere (e non di uccidere) conduceva, al più, all'ipotesi del dolo alternativo, che, comunque, strideva con il dato fattuale dell'accettazione di un duello ad armi pari e con la furiosa discesa da casa dell'imputato, munito di pistola carica e pronto a esplodere per primo il colpo.

1.5. Non essendo, nel caso in esame, configurabile un "fatto ingiusto", la Corte di appello escludeva di poter ravvisare i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante della provocazione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, sviluppando i seguenti motivi.

2.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.

Mancata acouisizione di una prova decisiva con riferimento al rigetto della richiesta di disporre perizia medico-legale sulla persona offesa e al diniego di rinnovazione istruttoria per l'espletamento dello stesso incombente.

Possibilità di derubricazione del reato di cui al capo A) in lesioni volontarie gravi.

La difesa del ricorrente si duole che, prima il G.u.p. in sede di esame della richiesta di rito abbreviato condizionato, poi la Corte di appello in sede di esame della richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen., abbiano negato ingresso alla perizia invocata, finalizzata ad accertare se la persona offesa avesse mai corso pericolo di vita in conseguenza della ferita da arma da fuoco cagionata dall'imputato, circostanza che, in assenza di una dettagliata relazione medica o consulenza tecnica, era rimasta inesplorata.

Tale accertamento doveva considerarsi decisivo anche in relazione alla eventuale qualificazione giuridica del fatto in termini di lesioni volontarie gravi.

2.2. Inosservanza ed erronea applicazione della lecige penale in relazione alla ritenuta insussistenza della scriminante della legittima difesa; omessa valutazione del dolo diretto del MELLUZZI nel caricare e utilizzare il fucile subacqueo per colpire l'imputato e attentare alla vita della figlia di costui Miriana.

La situazione di pericolo che si era presentata di fronte al [OSCURATO:PERSONA], offeso e minacciato dal MELLUZZI, non era facilmente risolvibile, in quanto quest'ultimo era ben armato di un letale fucile subacqueo e con decisa volontà offensiva, tale da indurre a "ritenere insussistente ogni valutazione in ordine ai requisiti tipici della necessità della difesa, dell'inevitabilità del pericolo o della minaccia nei confronti di tutta la famiglia dell'imputato, nonché della necessità di proteggere l'incolumità propria o altrui (ovvero della figlia Miriana che lo aveva seguito fin sotto le scale e sul giardino)".Contrariamente a quanto affermato in sentenza, nel momento in cui il MELLUZZI spianò il fucile da sub con l'asta innestata al cospetto della giovane, si dimostrò inevitabile la reazione di difesa del [OSCURATO:PERSONA] per scongiurare l'offesa ingiusta altrui.

2.3. Sussistenza dell'attenuante specifica dell'art. 62, n. 2), cod. pen.

Riduzione della Iena.

Non poteva negarsi lo stato d'ira dell'imputato di fronte al male ingiusto minacciato, prima al telefono, poi nel cortile, quando l'azione offensiva divenne concreta nello spianare il fucile da sub in direzione della ragazza accorsa a difendere il padre e a evitare lo scontro.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. La parte civile costituita Emiliano MELLUZZI ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

2. Le censure di carattere processuale dedotte con il primo motivo di ricorso sono meramente reiterative di analoghe deduzioni proposte come motivi di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello.

La doglianza circa il mancato espletamento di perizia medico-legale, già proposta come motivo di appello, è stata correttamente rigettata dalla Corte territoriale sulla base del consolidato principio per cui è preclusa all'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco", la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento reiettivo, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo "in limine litis", ai sensi dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative (Sez. 2, n. 13368 del 27/2/2020, Ruggiero, Rv. 278826).

Secondo la sentenza, infatti - ed il motivo di ricorso non contesta in alcun modo tale ricostruzione - a seguito del rigetto da parte del G.i.p. della richiesta di giudizio abbreviato condizionato avanzata dal [OSCURATO:PERSONA], lo stesso giudice aveva disposto, sulla base di richiesta subordinata dell'imputato, il giudizio abbreviato senza condizioni.

Ugualmente, questa Corte di legittimità ha affermato che, qualora l'imputato, a seguito del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, non riproponga tale richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen.), ma chieda, invece, di definire il processo con giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della (~/5 prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12818 del 14/2/2020, Bergmann, Rv. 279324, richiamata anche nella sentenza impugnata).

La Corte di merito, sollecitata in tale ultimo senso, ha affrontato anche tale questione, illustrando a pag. 6 i motivi, di fatto e di merito, e quindi non sindacabili in questa sede, per cui in base agli elementi concreti acquisiti in giudizio (soprattutto la documentazione sa n ita ria), ha ritenuto non necessario disporre la perizia medica richiesta.

3. Inammissibile perché sviluppato in fatto e, comunque, manifestamente infondato in diritto è il motivo con il quale si contesta la mancata applicazione della scriminante della legittima difesa.

A tale approdo i giudici di merito sono ineccepibilmente pervenuti in applicazione del principio in base al quale "L'uso della parola "necessità", nella formulazione legislativa dei requisiti della legittima difesa di cui all'art. 52 cod. pen., ha una portata perentoria che esclude, dal suo rigoroso orizzonte applicativo, qualsiasi caso di volontaria determinazione di una situazione di pericolo, ivi compreso quello in cui l'agente abbia contribuito ad innescare una sorta di duello o sfida contro il suo avversario o attuato una spedizione punitiva nei suoi confronti" (Sez. 1, n. 37289 del 21/6/2018, Fantini, Rv. 273861; Sez. 1, n. 4874 del 27/11/2012, dep. 2013, Spano, Rv. 254697; Sez. 1, n. 12740 del 20/12/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252352).

Nell'itinerario argomentativo sviluppato dalla Corte capitolina senza vizi logici, già sintetizzato nella superiore esposizione in fatto, si è ricondotta l'origine della vicenda a una sfida reciproca che imputato e persona offesa si sono lanciati nella telefonata che ha preceduto l'episodio.

In quanto sfida, che si è concretizzata nella volontà di entrambi di trovarsi in strada per scelta volontaria e consapevole e con il preciso fine di aggredire l'altro, non erano in alcun modo ravvisabili gli estremi della scriminante, atteso che l'imputato - come congruamente puntualizzato in sentenza - poteva tranquillamente evitare di ritrovarsi in quella situazione non accettando la sfida e non scendendo in strada, per giunta armato di pistola carica, con propositi palesemente aggressivi.

4. Inammissibile perché formulato, in via ipotetica, in relazione al mancato espletamento di una perizia medico-legale sulla persona offesa è il sotto-motivo sulla mancata derubricazione del fatto nel reato di lesioni volontarie personali gravi, peraltro correttamente esclusa dalla Corte di appello in base alla valorizzazione degli inequivoci indicatori dei quali si è più sopra dato atto (v. par. 1.4.).

5. Inammissibile, in quanto prospettato in fatto e in chiave di non consentita rilettura delle evidenze processuali, è, infine, il motivo con cui si lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, in ogni caso preclusa dall'avere l'imputato accettato una sfida per la risoluzione di una contesa, in considerazione della illiceità del comportamento di sfida, seppur occasionato da un precedente fatto dell'avversario (fra le più recenti, Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, Gallace, Rv. 281137).

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento in favore della Cassa delle ammende di un'ulteriore somma, che si stima equo fissare in euro tremila.

Il ricorrente va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile Emiliano MELLUZZI, che vanno liquidate, come da richiesta, in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile MELLUZZI Emiliano, le stesse liquidando, com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni inviate per iscritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni inviate per iscritto con nota spese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la decisione del 15 maggio 2020, con la quale il G.i.p. del Tribunale della stessa sede aveva condannato, con rito abbreviato, Fabrizio [OSCURATO:PERSONA] alla pena di cinque anni di reclusione e alle pene accessorie di legge in relazione al reato di tentato omicidio in danno di Emiliano MELLUZZI (capo A) e ai reati di detenzione e porto illegali di una pistola Walther P38 (capo B), commessi in Roma il 27.4.2019. La Corte di appello confutava tutti i motivi di gravame. 1.1. In primo luogo, quello attinente alla mancata acquisizione di un mezzo di prova cui l'imputato aveva subordinato l'istanza di ammissione al rito abbreviato (perizia medico-legale sulle lesioni patite dalla persona offesa), in quanto il rito era stato, poi, celebrato nella forma non condizionata in virtù della domanda subordinata avanzata dall'interessato. 1.2. In secondo luogo, quello relativo alla richiesta di rinnovazione istruttoria mediante espletamento della citata perizia medico-legale, reputata superflua dalla Corte territoriale alla luce degli esaustivi dati probatori ricavabili dal referto di pronto soccorso e delle circostanze desumibili dalla incontestata ricostruzione del fatto. 1.3. Escludevano, poi, i giudici del gravame i presupposti della legittima difesa. Il [OSCURATO:PERSONA] e il MELLUZZI, infatti, nelle prime ore del 27 aprile 2019 (precisamente, alle 4.51 e alle 4.56), non solo si erano scambiati minacce di morte nel corso di un'accesa discussione telefonica, ma si erano sfidati a scendere in strada per affrontarsi, attuando immediatamente il loro proposito. Una volta giunto in strada, armato di pistola carica, l'imputato aveva subito esploso un colpo in direzione dell'addome della persona offesa senza curarsi di invitare il contendente a deporre il fucile subacqueo che imbracciava e senza desistere dalla tenzone, con ciò rivelando la sua volontà offensiva, covata per alcuni minuti dopo la lite telefonica e realizzata con la preparazione dell'arma per colpire, prima di pararsi di fronte all'antagonista e a prescindere dall'altrui offesa, preannunciata e conosciuta. Ad avviso dei giudici di merito, nel descritto quadro fattuale, perdeva di rilevanza il fatto che il MELLUZZI avesse puntato il fucile da sub verso l'imputato e la figlia di costui (che, svegliata dalle urla della persona offesa, aveva raggiuto il padre in strada), giacché il [OSCURATO:PERSONA] non solo aveva rinunciato a rimanere in casa, scelta che gli avrebbe evitato di affrontare il rivale di persona, ma aveva egli stesso, poco prima, provocato, lanciando o accettando la sfida telefonica, la situazione di pericolo poi determinatasi e si era presentato di fronte al contendente ben armato e con volontà offensiva, cui aveva dato seguito senza frapporre esitazioni: dovevano, perciò, considerarsi insussistenti, nel caso di specie, i requisiti della necessità della difesa, dell'inevitabilità del pericolo e della costrizione a proteggere l'incolumità propria e altrui.1.4. Secondo la Corte territoriale, il tipo di arma utilizzata, la parte del corpo presa di mira e attinta, le modalità dello sparo, costituivano indicatori di idoneità e univocità degli atti in direzione della morte dell'aggredito. L'ipotesi difensiva di un colpo esploso verso. il basso non era supportata da alcuna prova (neppure dal racconto della figlia dell'imputato) ed era, anzi, smentita dalla zona corporea attinta (l'addome), come dimostrato dal certificato di pronto soccorso. La prospettata intenzione di ledere (e non di uccidere) conduceva, al più, all'ipotesi del dolo alternativo, che, comunque, strideva con il dato fattuale dell'accettazione di un duello ad armi pari e con la furiosa discesa da casa dell'imputato, munito di pistola carica e pronto a esplodere per primo il colpo. 1.5. Non essendo, nel caso in esame, configurabile un "fatto ingiusto", la Corte di appello escludeva di poter ravvisare i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante della provocazione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, sviluppando i seguenti motivi. 2.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Mancata acouisizione di una prova decisiva con riferimento al rigetto della richiesta di disporre perizia medico-legale sulla persona offesa e al diniego di rinnovazione istruttoria per l'espletamento dello stesso incombente. Possibilità di derubricazione del reato di cui al capo A) in lesioni volontarie gravi. La difesa del ricorrente si duole che, prima il G.u.p. in sede di esame della richiesta di rito abbreviato condizionato, poi la Corte di appello in sede di esame della richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen., abbiano negato ingresso alla perizia invocata, finalizzata ad accertare se la persona offesa avesse mai corso pericolo di vita in conseguenza della ferita da arma da fuoco cagionata dall'imputato, circostanza che, in assenza di una dettagliata relazione medica o consulenza tecnica, era rimasta inesplorata. Tale accertamento doveva considerarsi decisivo anche in relazione alla eventuale qualificazione giuridica del fatto in termini di lesioni volontarie gravi. 2.2. Inosservanza ed erronea applicazione della lecige penale in relazione alla ritenuta insussistenza della scriminante della legittima difesa; omessa valutazione del dolo diretto del MELLUZZI nel caricare e utilizzare il fucile subacqueo per colpire l'imputato e attentare alla vita della figlia di costui Miriana. La situazione di pericolo che si era presentata di fronte al [OSCURATO:PERSONA], offeso e minacciato dal MELLUZZI, non era facilmente risolvibile, in quanto quest'ultimo era ben armato di un letale fucile subacqueo e con decisa volontà offensiva, tale da indurre a "ritenere insussistente ogni valutazione in ordine ai requisiti tipici della necessità della difesa, dell'inevitabilità del pericolo o della minaccia nei confronti di tutta la famiglia dell'imputato, nonché della necessità di proteggere l'incolumità propria o altrui (ovvero della figlia Miriana che lo aveva seguito fin sotto le scale e sul giardino)".Contrariamente a quanto affermato in sentenza, nel momento in cui il MELLUZZI spianò il fucile da sub con l'asta innestata al cospetto della giovane, si dimostrò inevitabile la reazione di difesa del [OSCURATO:PERSONA] per scongiurare l'offesa ingiusta altrui. 2.3. Sussistenza dell'attenuante specifica dell'art. 62, n. 2), cod. pen. Riduzione della Iena. Non poteva negarsi lo stato d'ira dell'imputato di fronte al male ingiusto minacciato, prima al telefono, poi nel cortile, quando l'azione offensiva divenne concreta nello spianare il fucile da sub in direzione della ragazza accorsa a difendere il padre e a evitare lo scontro. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. La parte civile costituita Emiliano MELLUZZI ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Le censure di carattere processuale dedotte con il primo motivo di ricorso sono meramente reiterative di analoghe deduzioni proposte come motivi di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello. La doglianza circa il mancato espletamento di perizia medico-legale, già proposta come motivo di appello, è stata correttamente rigettata dalla Corte territoriale sulla base del consolidato principio per cui è preclusa all'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco", la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento reiettivo, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo "in limine litis", ai sensi dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative (Sez. 2, n. 13368 del 27/2/2020, Ruggiero, Rv. 278826). Secondo la sentenza, infatti - ed il motivo di ricorso non contesta in alcun modo tale ricostruzione - a seguito del rigetto da parte del G.i.p. della richiesta di giudizio abbreviato condizionato avanzata dal [OSCURATO:PERSONA], lo stesso giudice aveva disposto, sulla base di richiesta subordinata dell'imputato, il giudizio abbreviato senza condizioni. Ugualmente, questa Corte di legittimità ha affermato che, qualora l'imputato, a seguito del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, non riproponga tale richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen.), ma chieda, invece, di definire il processo con giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della (~/5 prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12818 del 14/2/2020, Bergmann, Rv. 279324, richiamata anche nella sentenza impugnata). La Corte di merito, sollecitata in tale ultimo senso, ha affrontato anche tale questione, illustrando a pag. 6 i motivi, di fatto e di merito, e quindi non sindacabili in questa sede, per cui in base agli elementi concreti acquisiti in giudizio (soprattutto la documentazione sa n ita ria), ha ritenuto non necessario disporre la perizia medica richiesta. 3. Inammissibile perché sviluppato in fatto e, comunque, manifestamente infondato in diritto è il motivo con il quale si contesta la mancata applicazione della scriminante della legittima difesa. A tale approdo i giudici di merito sono ineccepibilmente pervenuti in applicazione del principio in base al quale "L'uso della parola "necessità", nella formulazione legislativa dei requisiti della legittima difesa di cui all'art. 52 cod. pen., ha una portata perentoria che esclude, dal suo rigoroso orizzonte applicativo, qualsiasi caso di volontaria determinazione di una situazione di pericolo, ivi compreso quello in cui l'agente abbia contribuito ad innescare una sorta di duello o sfida contro il suo avversario o attuato una spedizione punitiva nei suoi confronti" (Sez. 1, n. 37289 del 21/6/2018, Fantini, Rv. 273861; Sez. 1, n. 4874 del 27/11/2012, dep. 2013, Spano, Rv. 254697; Sez. 1, n. 12740 del 20/12/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252352). Nell'itinerario argomentativo sviluppato dalla Corte capitolina senza vizi logici, già sintetizzato nella superiore esposizione in fatto, si è ricondotta l'origine della vicenda a una sfida reciproca che imputato e persona offesa si sono lanciati nella telefonata che ha preceduto l'episodio. In quanto sfida, che si è concretizzata nella volontà di entrambi di trovarsi in strada per scelta volontaria e consapevole e con il preciso fine di aggredire l'altro, non erano in alcun modo ravvisabili gli estremi della scriminante, atteso che l'imputato - come congruamente puntualizzato in sentenza - poteva tranquillamente evitare di ritrovarsi in quella situazione non accettando la sfida e non scendendo in strada, per giunta armato di pistola carica, con propositi palesemente aggressivi. 4. Inammissibile perché formulato, in via ipotetica, in relazione al mancato espletamento di una perizia medico-legale sulla persona offesa è il sotto-motivo sulla mancata derubricazione del fatto nel reato di lesioni volontarie personali gravi, peraltro correttamente esclusa dalla Corte di appello in base alla valorizzazione degli inequivoci indicatori dei quali si è più sopra dato atto (v. par. 1.4.). 5. Inammissibile, in quanto prospettato in fatto e in chiave di non consentita rilettura delle evidenze processuali, è, infine, il motivo con cui si lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, in ogni caso preclusa dall'avere l'imputato accettato una sfida per la risoluzione di una contesa, in considerazione della illiceità del comportamento di sfida, seppur occasionato da un precedente fatto dell'avversario (fra le più recenti, Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, Gallace, Rv. 281137). 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento in favore della Cassa delle ammende di un'ulteriore somma, che si stima equo fissare in euro tremila. Il ricorrente va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile Emiliano MELLUZZI, che vanno liquidate, come da richiesta, in euro 1.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile MELLUZZI Emiliano, le stesse liquidando, com
Sentenza Cassazione n. 25160/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris