CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 40646/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE di APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 05/11/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di CALTAGIRONE, in data 13/05/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione ai reati di cui all art. 629 cod.pen. e 73 quinto comma d.p.r.309/90, riducendo la pena inflitta. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla violazione del diritto della difesa alla controprova, determinato dall'escussione nel giudizio abbreviato incondizionato della persona offesa disposta ex officio dal giudice: - violazione dell'articolo 56 comma tre cod.pen. in relazione agli articoli 612 e 129 cod.pen. poiché il Russo si limitava a ricevere dalla persona offesa la somma di 160 C quale corrispettivo della sostanza stupefacente ceduto alcuni giorni prima, mentre all'incontro del 13 dicembre 2019 l'imputato rifiutava l'offerta della persona offesa, sicchè la sua condotta integra la desistenza volontaria dal reato di estorsione . -Violazione dell'articolo 62 numero sei cod.pen. poiché la corte ha negato l'applicazione dell'attenuante speciale, affermando che il risarcimento integrale e volontario è avvenuto tardivamente, mentre nel caso di giudizio abbreviato incondizionato qualora il giudice abbia esercitato i suoi poteri ufficiosi il momento processuale entro il quale può avvenire il risarcimento è prima del giudizio. il ricorso è inammissibile poiché generico in quanto ripropone le medesime questioni già discusse e ritenute motivatamente infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Il primo motivo di ricorso è fondato su una censura processuale già respinta dal collegio di appello, il quale ha osservato che nessuna istanza specifica di controprova è stata avanzata dal difensore che si è limitato ad invocare in modo assolutamente generico un diritto alla controprova, senza specificare i fatti che intendeva contestare e indicare il nominativo dei testi addotti. Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la corte ha evidenziato come il rifiuto dell'imputato di ricevere i 100 euro non dimostra l'ipotizzata desistenza, ma la volontà di non accettare una somma inferiore a quella richiesta e poi ottenuta dalla persona offesa in forza delle minacce pronunziate. Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché anche di recente è stato ribadito che in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. (Sez. 3 - , Sentenza n. 15750 del 16/01/2020 Ud. (dep. 25/05/2020 ) Rv. 279270 - 01). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]