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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2024

Cassazione n. 22657/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11157/2018 del ruolo generale, proposto DA P ADOVAN S TEFANO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59E11 D548 B), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1959, ed ivi residente al Piazzale dei Giochi n. 39, quale erede di [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 24L61 I209 F), deceduta a Ferrara il 15 dicembre 2015, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, anche disgiuntamente, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 55L30 A944 I) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 61S14 H501 Y), quest’ultimo con studio in Roma, alla Via G. Antonelli n. 50. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 2808/3/2017 della [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Emilia - [OSCURATO:PERSONA] (Bologna), depositata il 16 ottobre 2017, non notificata; U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 25 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] :

1. oggetto di controversia era la cassazione della suindicata sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Emilia-[OSCURATO:PERSONA], la quale rigettava il ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 3638/13/2016 della medesima [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva accolto l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza n. 218/2/2015 della [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Ferrara, che aveva accolto il ricorso avanzato dalla madre dell’istante ([OSCURATO:PERSONA]) contro l’avviso di accertamento n.

FEO111021/2013, notificato il 20 maggio 2014, tramite il quale l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Ferrara - Territorio aveva attribuito al fabbricato sito in Ferrara, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5 (in catasto fabbricato, al folio 384, mapp. 127, sub. 1, senza rendita catastale in quanto “unità collabente”, cat.

F/2, come da variazione del 31 agosto 2004, n. 39039- 1/2004), la categoria A/7, la classe 1 e la rendita catastale di 1.646, 21 €;

2. [OSCURATO:PERSONA], nella richiamata qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato il 9 aprile 2018, sulla base di cinque motivi, depositando, poi, in data 11 aprile 2023, memoria ai sensi dell’art. 380-bis.

1. cod. proc. civ., chiedendo che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio;

4. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 21 maggio 2018; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con la citata memoria, notificata in data 11 aprile 2023 alla controparte, l’istante ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere, rappresentando e documentando che, con avviso di accertamento n. 376 del 20 gennaio 2015, notificato il 4 marzo 2015, l’Ufficio aveva, in sede di autotutela, modificato l’avviso accertamento n.

FEO111021/2013, notificato il 20 maggio 2014,oggetto della sentenza n. n. 3638/13/2016 (pure impugnata per cassazione nel giudizio iscritto al n. 15427/2017, ma) di cui si era chiesta la revocazione e decisa dalla pronuncia in epigrafe indicata, oggetto del presente contenzioso, rideterminando il classamento all'epoca attribuito, sempre considerando il bene non collabente, ma riconoscendo all’unità immobiliare in oggetto la categoria A/3, la classe 3 ed una rendita di 1.482,23 €, con data di efficacia 17 giugno 2000, coeva a quella di presentazione della d.o.c.f.a. di variazione;

2. il ricorrente ha depositato il predetto atto di modifica dell’avviso oggetto di controversia, dando atto che in relazione allo stesso pende il ricorso per cassazione n. 12074/2021 di ruolo generale, al quale, in via subordinata si è chiesta la riunione, unitamente al giudizio n. 15427/2017 di ruolo generale;

3. la modifica dell’atto impugnato in sede di autotutela e la sua sostituzione con quello recante il n. 376 del 20 gennaio 2015, esclude la ragione sostanziale (l’originario avviso impugnato) della lite in oggetto, per cui la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per cessazione della materia del contendere (cfr., sul principio, tra le tante, anche da ultimo, Cass., Sez.

T, 8 marzo 2024, n. 6391);

4. la modifica unilaterale della pretesa da parte dell’amministrazione prima della sentenza di primo grado, la mancata costituzione della contribuente in appello, la sussistenza della predetta modifica dell’atto in epoca precedente allo stesso ricorso per cassazione, giustifica la compensazione delle spese del giudizio;

5. l’esito del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez.

T., 4 maggio 2023, n. 11672); P .

Q .

M . la Corte dichiara l’estinzione del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11157/2018 del ruolo generale, proposto DA P ADOVAN S TEFANO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59E11 D548 B), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1959, ed ivi residente al Piazzale dei Giochi n. 39, quale erede di [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 24L61 I209 F), deceduta a Ferrara il 15 dicembre 2015, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, anche disgiuntamente, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 55L30 A944 I) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 61S14 H501 Y), quest’ultimo con studio in Roma, alla Via G. Antonelli n. 50. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 2808/3/2017 della [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Emilia - [OSCURATO:PERSONA] (Bologna), depositata il 16 ottobre 2017, non notificata; U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 25 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : 1. oggetto di controversia era la cassazione della suindicata sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Emilia-[OSCURATO:PERSONA], la quale rigettava il ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 3638/13/2016 della medesima [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva accolto l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza n. 218/2/2015 della [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Ferrara, che aveva accolto il ricorso avanzato dalla madre dell’istante ([OSCURATO:PERSONA]) contro l’avviso di accertamento n. FEO111021/2013, notificato il 20 maggio 2014, tramite il quale l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Ferrara - Territorio aveva attribuito al fabbricato sito in Ferrara, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5 (in catasto fabbricato, al folio 384, mapp. 127, sub. 1, senza rendita catastale in quanto “unità collabente”, cat. F/2, come da variazione del 31 agosto 2004, n. 39039- 1/2004), la categoria A/7, la classe 1 e la rendita catastale di 1.646, 21 €; 2. [OSCURATO:PERSONA], nella richiamata qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato il 9 aprile 2018, sulla base di cinque motivi, depositando, poi, in data 11 aprile 2023, memoria ai sensi dell’art. 380-bis. 1. cod. proc. civ., chiedendo che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio; 4. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 21 maggio 2018; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la citata memoria, notificata in data 11 aprile 2023 alla controparte, l’istante ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere, rappresentando e documentando che, con avviso di accertamento n. 376 del 20 gennaio 2015, notificato il 4 marzo 2015, l’Ufficio aveva, in sede di autotutela, modificato l’avviso accertamento n. FEO111021/2013, notificato il 20 maggio 2014,oggetto della sentenza n. n. 3638/13/2016 (pure impugnata per cassazione nel giudizio iscritto al n. 15427/2017, ma) di cui si era chiesta la revocazione e decisa dalla pronuncia in epigrafe indicata, oggetto del presente contenzioso, rideterminando il classamento all'epoca attribuito, sempre considerando il bene non collabente, ma riconoscendo all’unità immobiliare in oggetto la categoria A/3, la classe 3 ed una rendita di 1.482,23 €, con data di efficacia 17 giugno 2000, coeva a quella di presentazione della d.o.c.f.a. di variazione; 2. il ricorrente ha depositato il predetto atto di modifica dell’avviso oggetto di controversia, dando atto che in relazione allo stesso pende il ricorso per cassazione n. 12074/2021 di ruolo generale, al quale, in via subordinata si è chiesta la riunione, unitamente al giudizio n. 15427/2017 di ruolo generale; 3. la modifica dell’atto impugnato in sede di autotutela e la sua sostituzione con quello recante il n. 376 del 20 gennaio 2015, esclude la ragione sostanziale (l’originario avviso impugnato) della lite in oggetto, per cui la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per cessazione della materia del contendere (cfr., sul principio, tra le tante, anche da ultimo, Cass., Sez. T, 8 marzo 2024, n. 6391); 4. la modifica unilaterale della pretesa da parte dell’amministrazione prima della sentenza di primo grado, la mancata costituzione della contribuente in appello, la sussistenza della predetta modifica dell’atto in epoca precedente allo stesso ricorso per cassazione, giustifica la compensazione delle spese del giudizio; 5. l’esito del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672); P . Q . M . la Corte dichiara l’estinzione del giudizio
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