CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 34090/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4885-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso Io studio del medesimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, pec: r'colastaniscia©ordineavvocatiroma,orq - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]1 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMA /[OSCURATO:PERSONA] 15 Pec: nricoiannotta©ordineavvocatiroma.orq - controricorrente - per regolamento avverso la sentenza n. 24/2022 del TRIBUNALE di VERONA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette ;e conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di rigettare il ricorso per regolamento di competenza. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ad un decreto ingiuntivo intimato da [OSCURATO:PERSONA] (in origine FATA) con il quale la compagnia, avendo versato ad AGEA la somma di C 31.000 in forza di polizza stipulata a garanzia di Iachelli per ottenere un finanziamento a titolo di sostegno allo sviluppo rurale sulla base di una normativa europea, aveva agito in regresso; con l'atto di opposizione lo Iachelli eccepì l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona a causa di una clausola che fissava la competenza a Roma, sede della FATA assicurazioni; il Tribunale respinse l'eccezione di incompetenza e rigettò nel merito l'opposizione, condannando l'opponente anche ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.; rilevò l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza perché, a seguito dell'incorporazione della FATA da parte della Cattolica, già perfezionata al momento della domanda giudiziale, la sede del fideiussore era Verona, e l'avvenuto pagamento non era in contestazione; avverso la sentenza lo Iachelli propone ricorso per regolamento, contestando il solo profilo della ritenuta competenza e invocando la competenza del Tribunale di Roma; Ric. 2022 n. 04885 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -2- resiste la Cattolica che eccepisce l'improcedibilità per mancata richiesta di trasmissione del fascicolo nei cinque giorni, l'inammissibilità per violazione del principio di chiarezza e sintesi, nonché l'infondatezza, perché la competenza va vista al momento della domanda quando alla FATA era già subentrata la compagnia [OSCURATO:PERSONA] con sede a Verona, il P.G. ha concluso per il rigetto del regolamento; la causa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] di Sesta, in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria; Considerato che: l'istanza di regolamento di competenza è infondata; la sentenza ha radicato la competenza del Tribunale di Verona sul presupposto dell'esistenza di una clausola derogativa della competenza territoriale che indicava come foro esclusivo quello in cui "ha sede la direzione del Fideiussore"; sede che doveva essere valutata con riferimento al momento della proposizione della domanda e del fatto che l'originario fideiussore, [OSCURATO:PERSONA] SpA, era stato incorporato per fusione nella società Cattolica soc. coop. con sede nel circondario del Tribunale di Verona; la decisione è conforme ai principi interpretativi che gtorte in analoghe vicende ha affermato, statuendoirl -prrincipio secondo il quarel "La clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio assolve, di per sé, alla funzione di designare l'ufficio giudiziario di maggiore prossimità per una delle parti, sicché, ove essa indichi, come foro esclusivo, quello in cui ha sede uno dei contraenti, avente natura di società, al momento della proposizione della domanda, tale pattuizione è sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche previsto dall'art. 19 c.p.c., pur eliminando la competenza alternativa di ogni altro giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la clausola attributiva della competenza con riguardo "al Ric. 2022 n. 04885 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -3- Foro nella cui giurisdizione ricade la sede legale della Banca" abbia radicato la competenza convenzionale esclusiva in capo al giudice del luogo della sede 'Istituto di credito al momento della domandai Cass., n. 18724 del 2017) né potrebbe valere il riferimento alla sede della società incorporata prima della proposizione della domanda, posto che la fusione per incorporazione estingue la società incorporata (ex multiis Cass., S.U. n. 21970 del 2021); conclusivamente il ricorso è rigettato, il ricorrente è condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta l'istanza di regolamento; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in C 2200; ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore Importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile -