CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37674/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in data 4 ottobre 2022 della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio e ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1 legge fall.; considerato che il primo e il secondo motivo — con cui si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, rispettivamente in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, nonché in ordine alla qualificazione dei fatti sub specie della bancarotta fraudolenta e non anche della bancarotta semplice) —, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno perorato un diverso apprezzamento del compendio probatorio, senza addurne effettivamente il travisamento, affidandosi ad enunciati essertivi (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01); inoltre, la prospettazione difensiva è manifestamente infondata nella parte in cui assume che la custodia delle scritture contabili da parte del consulente della società ex se escluda la responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (cfr. Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 — 01); nonché nella parte in cui adduce l'ignoranza della legge penale da parte del ricorrente (il cui titolo di studio è la licenza elementare), atteso che «l'ignoranza inevitabile della legge, secondo la [...] sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988, vale soprattutto per chi versa in situazioni soggettive di sicura inferiorità» e non può certo essere strumentalizzata per coprire condotte superficiali o indifferenti da parte di soggetti dai quali «sono esigibili particolari comportamenti diretti a conoscere la disciplina normativa che regola l'attività svolta» (Sez. 6, n. 15620 del 03/03/2022, Pasanisi, Rv. 283146 — 01; cfr. già Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994, Calzetta, Rv. 197885 — 01, la quale — a proposito dell'inevitabilità dell'ignorantia legis, ha chiarito che il c.d. «"dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia [,...] è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una "culpa levis" nello svolgimento dell'indagine giuridica. Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto»); considerato che il terzo motivo, con cui si richiede l'applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., è inammissibile perché, «in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la pronuncia della sentenza da parte del giudice di appello determina in sé la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, sicché, ove detta sentenza sia stata pronunciata prima del 30 dicembre 2022», come nella specie, «l'istanza di sostituzione della pena detentiva non può essere presentata alla Corte di cassazione neanche quando il ricorso sia stato presentato dopo tale data, ma va proposta, entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza, al giudice dell'esecuzione» (Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, Catalano, Rv. 285229 - 01);considerato che il quarto motivo, con cui si deduce la prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto il termine di prescrizione deve essere fatto decorrere dalla data del decreto di liquidazione coatta del 21 novembre 2011 e — tenuto conto della pena edittale massima di dieci anni per i reati in contestazione, nonché della recidiva reiterata (che comporta un aumento della metà, oltre che dell'interruzione (cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.) — non risulta spirato; ritenuto che, alla luce di quanto appena esposto in ordine al quarto motivo, non occorre dilungarsi per evidenziare la manifesta infondatezza del quinto motivo che — in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità — assume che nei casi di manifesta infondatezza del ricorso per cassazione (a differenza delle ipotesi di inammissibilità in rito) consentirebbe di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 — 01) ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass