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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2024

Cassazione n. 26105/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che, dichiarando l'inammissibilità dell'appello proposto dalla ricorrente, ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di tentato furto aggravato; Considerato che il primo ed unico di motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza delle norme processuali in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e alla dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte di merito, è manifestamente infondato, atteso che l'atto di appello non deduceva la censura circa la circostanza attenuante in parola; in ogni caso, il giudice di merito ben chiariva gli elementi ostativi alla concessione della stessa.

D'altronde, come ha ben chiarito la giurisprudenza di legittimità, «in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione» (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che, dichiarando l'inammissibilità dell'appello proposto dalla ricorrente, ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di tentato furto aggravato; Considerato che il primo ed unico di motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza delle norme processuali in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e alla dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte di merito, è manifestamente infondato, atteso che l'atto di appello non deduceva la censura circa la circostanza attenuante in parola; in ogni caso, il giudice di merito ben chiariva gli elementi ostativi alla concessione della stessa. D'altronde, come ha ben chiarito la giurisprudenza di legittimità, «in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione» (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 26105/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris