CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45064/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato che lo stupefacente rinvenuto indosso e presso l'abitazione (complessivamente idoneo alla predisposizione di circa 68 singole dosi medie), unitamente ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento deponesse per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente del tipo marijuana in sequestro, risultando il ricorso declinato in fatto nella parte in cui la difesa mette in discussione la valenza delle risultanze probatorie che la Corte di appello ha dimostrato di aver apprezzato con completezza e logicità; Costituisce mera reiterazione di analoga censura confutata il secondo motivo, avendo la Corte territoriale apprezzato la non scarsa offensività della condotta anche (ribadita in occasione delle ragioni che portavano ad escludere la sospensione condizionale della pena) per come descritta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il