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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45691/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente il quale, in replica alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 novembre 2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna pronunciata in data 19 settembre 2018 dal Tribunale della stessa città in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata condannata per il reato di tentato furto aggravato (artt. 56,624,625 n.7 cod. pen.) alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione e 772,00 euro di multa.

L'accusa attiene al tentativo di furto di merce esposta nel supermercato "Esselunga" di cinque bottiglie di alcolici per un valore complessivo di 172,00 euro, evento non verificatosi in quanto la ricorrente era prontamente bloccata all'interno dell'esercizio da personale dipendente.

Con la recidiva specifica e reiterata.

Fatti accaduti in Seg rate in data 4 ottobre 2016.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia e contenente i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett b) cod. proc. pen. per violazione di legge processuale di cui all'art.178 lett. c) cod. proc. pen.

Secondo la normativa ennergenziale, entro il decimo giorno precedente l'udienza il Pubblico Ministero formula le sue conclusioni scritte con atto trasmesso telematicamente alla cancelleria che a sua volta le invia ai difensori delle parti le quali nei cinque giorni antecedenti l'udienza possono trasmettere in cancelleria le proprie conclusioni scritte.

Nel caso di specie il giorno 25 ottobre 2021 il difensore a mezzo PEC inviava le sue conclusioni all'indirizzo dedicato.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il Collegio ha tenuto in considerazione unicamente le conclusioni del PG e non quelle del difensore, con conseguente violazione del diritto di difesa esplicatosi attraverso il contraddittorio cartolare.

Trattasi, evidenzia il ricorrente, di una nullità ai sensi dell'art.178 comma 1 lett c) cod. proc. pen., relativa all'intervento dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 420 bis e quater cod. proc. pen.

In particolare, la difesa censura l'ordinanza dichiarativa di assenza sulla base della notifica del decreto di citazione a giudizio presso il difensore di fiducia senza verificare se si fosse effettivamente instaurata una relazione tra la difesa e l'imputata medesima come risulta dalla mail del medesimo difensore di fiducia in sede di rinuncia al mandato.La mancata prova della effettiva conoscenza del processo comporta la nullità della dichiarazione di assenza del 14 maggio 2018 e degli atti successivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

1.1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez.

U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che: -il giorno 25 ottobre 2021 il difensore a mezzo pec inviava le sue conclusioni all'indirizzo dedicato (la copia del messaggio pec non è presente nel fascicolo ma è stata prodotta dal difensore unitamente alla mail di invio quale allegato del ricorso). - Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il Collegio ha tenuto in considerazione unicamente le conclusioni del PG e non quelle del difensore.

Ebbene, sulla specifica censura, non ignora il Collegio la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "In tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178„ comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo. (Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021 (2022) Rv. 282881).

Tuttavia, nel caso di specie, dalla lettura delle conclusioni scritte che nella prospettazione difensiva non sarebbero state valutate dalla Corte territoriale, non emergono doglianze specifiche non prese in considerazione dalla sentenza impugnata.

In concreto, dunque alcuna violazione del diritto di difesa si è realizzato con la conseguente insussistenza di un interesse concreto all'accoglimento del motivo e al conseguente rinvio alla Corte territoriale sul punto.

2. Il secondo motivo è anche esso infondato.

Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez.

U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che: - il decreto di citazione a giudizio è stato notificato ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. al difensore di fiducia domiciliatario il quale tuttavia ha rinunciato al mandato perché ha provato a contattare ripetutamente il suo assistito senza poterlo rintracciare ( vi è una specifica mail sul punto redatta dal difensore di fiducia indicato dalla ricorrente in sede di elezione di domicilio).

Può nel caso in esame desumersi dalla condotta della imputata la volontaria sottrazione da parte della stessa alla conoscenza del procedimento, dal momento che il difensore di fiducia ha cercato più volte di contattarla al fine di stabilire quella relazione fiduciaria a fondamento della conoscenza del processo, ma è stata la assistita a non consentire il suo rintraccio.

Si tratta di circostanze che, in linea con quanto affermato dalle Sezioni unite, sono certamente valutabili ai fini proprio dell'accertamento della volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420).

La colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla "vocatio in iudicium" con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento. (Fattispecie relativa ad un imputato straniero che, dopo l'espiazione di una pena detentiva e l'espulsione dal territorio nazionale, vi faceva ritorno con diverse generalità, legittimamente modificate, non ricevendo, a seguito di tale modifica, né la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, né quella del decreto che dispone il giudizio). (Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Rv. 281851).

Evidentemente, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta.

L'art. 420-bis cod. proc. pen. non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale; quindi, non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali irreperibilità, il domicilio eletto.

Certamente la manifesta mancanza diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita.Tale giudizio appare condivisibile, non implicando un ritorno alle vecchie presunzioni di conoscenza del procedimento attraverso una esasperazione del rilievo dei comportamenti dell'imputato, ma piuttosto la mera presa d'atto che il condannato ha creato volontariamente (o a preordinato) le condizioni per non avere la conoscenza degli atti del procedimento penale. 2.1.Nel caso in esame, pertanto, non sembrano ricorrere le condizioni per ritenere nulla la dichiarazione di assenza con la necessità di restituire gli atti al giudice di primo grado, proprio in ragione delle circostanze di fatto in precedenza rappresentate che consentono di ravvisare nella ricorrente comportamenti concreti che appaiono univoci indici rivelatori di una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. 3.AI rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente il quale, in replica alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 novembre 2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna pronunciata in data 19 settembre 2018 dal Tribunale della stessa città in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata condannata per il reato di tentato furto aggravato (artt. 56,624,625 n.7 cod. pen.) alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione e 772,00 euro di multa. L'accusa attiene al tentativo di furto di merce esposta nel supermercato "Esselunga" di cinque bottiglie di alcolici per un valore complessivo di 172,00 euro, evento non verificatosi in quanto la ricorrente era prontamente bloccata all'interno dell'esercizio da personale dipendente. Con la recidiva specifica e reiterata. Fatti accaduti in Seg rate in data 4 ottobre 2016. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia e contenente i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett b) cod. proc. pen. per violazione di legge processuale di cui all'art.178 lett. c) cod. proc. pen. Secondo la normativa ennergenziale, entro il decimo giorno precedente l'udienza il Pubblico Ministero formula le sue conclusioni scritte con atto trasmesso telematicamente alla cancelleria che a sua volta le invia ai difensori delle parti le quali nei cinque giorni antecedenti l'udienza possono trasmettere in cancelleria le proprie conclusioni scritte. Nel caso di specie il giorno 25 ottobre 2021 il difensore a mezzo PEC inviava le sue conclusioni all'indirizzo dedicato. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il Collegio ha tenuto in considerazione unicamente le conclusioni del PG e non quelle del difensore, con conseguente violazione del diritto di difesa esplicatosi attraverso il contraddittorio cartolare. Trattasi, evidenzia il ricorrente, di una nullità ai sensi dell'art.178 comma 1 lett c) cod. proc. pen., relativa all'intervento dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 420 bis e quater cod. proc. pen. In particolare, la difesa censura l'ordinanza dichiarativa di assenza sulla base della notifica del decreto di citazione a giudizio presso il difensore di fiducia senza verificare se si fosse effettivamente instaurata una relazione tra la difesa e l'imputata medesima come risulta dalla mail del medesimo difensore di fiducia in sede di rinuncia al mandato.La mancata prova della effettiva conoscenza del processo comporta la nullità della dichiarazione di assenza del 14 maggio 2018 e degli atti successivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che: -il giorno 25 ottobre 2021 il difensore a mezzo pec inviava le sue conclusioni all'indirizzo dedicato (la copia del messaggio pec non è presente nel fascicolo ma è stata prodotta dal difensore unitamente alla mail di invio quale allegato del ricorso). - Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il Collegio ha tenuto in considerazione unicamente le conclusioni del PG e non quelle del difensore. Ebbene, sulla specifica censura, non ignora il Collegio la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "In tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178„ comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo. (Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021 (2022) Rv. 282881). Tuttavia, nel caso di specie, dalla lettura delle conclusioni scritte che nella prospettazione difensiva non sarebbero state valutate dalla Corte territoriale, non emergono doglianze specifiche non prese in considerazione dalla sentenza impugnata. In concreto, dunque alcuna violazione del diritto di difesa si è realizzato con la conseguente insussistenza di un interesse concreto all'accoglimento del motivo e al conseguente rinvio alla Corte territoriale sul punto. 2. Il secondo motivo è anche esso infondato. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che: - il decreto di citazione a giudizio è stato notificato ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. al difensore di fiducia domiciliatario il quale tuttavia ha rinunciato al mandato perché ha provato a contattare ripetutamente il suo assistito senza poterlo rintracciare ( vi è una specifica mail sul punto redatta dal difensore di fiducia indicato dalla ricorrente in sede di elezione di domicilio). Può nel caso in esame desumersi dalla condotta della imputata la volontaria sottrazione da parte della stessa alla conoscenza del procedimento, dal momento che il difensore di fiducia ha cercato più volte di contattarla al fine di stabilire quella relazione fiduciaria a fondamento della conoscenza del processo, ma è stata la assistita a non consentire il suo rintraccio. Si tratta di circostanze che, in linea con quanto affermato dalle Sezioni unite, sono certamente valutabili ai fini proprio dell'accertamento della volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420). La colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla "vocatio in iudicium" con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento. (Fattispecie relativa ad un imputato straniero che, dopo l'espiazione di una pena detentiva e l'espulsione dal territorio nazionale, vi faceva ritorno con diverse generalità, legittimamente modificate, non ricevendo, a seguito di tale modifica, né la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, né quella del decreto che dispone il giudizio). (Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Rv. 281851). Evidentemente, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta. L'art. 420-bis cod. proc. pen. non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale; quindi, non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali irreperibilità, il domicilio eletto. Certamente la manifesta mancanza diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita.Tale giudizio appare condivisibile, non implicando un ritorno alle vecchie presunzioni di conoscenza del procedimento attraverso una esasperazione del rilievo dei comportamenti dell'imputato, ma piuttosto la mera presa d'atto che il condannato ha creato volontariamente (o a preordinato) le condizioni per non avere la conoscenza degli atti del procedimento penale. 2.1.Nel caso in esame, pertanto, non sembrano ricorrere le condizioni per ritenere nulla la dichiarazione di assenza con la necessità di restituire gli atti al giudice di primo grado, proprio in ragione delle circostanze di fatto in precedenza rappresentate che consentono di ravvisare nella ricorrente comportamenti concreti che appaiono univoci indici rivelatori di una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. 3.AI rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e
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