CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 23017/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Collavini, presso il quale hanno domiciliazione telematica-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.715/2025 depositata il27/1/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 16561/2025Numero sezionale 484/2026Numero di raccolta generale 23017/2026Data pubblicazione 10/07/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza, con condanna in solido per comuneinteresse; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna in solido i ricorrenti arifondere alla controricorrente le spese, che liquida in euro 150,00 percompensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 10 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi