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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 14772/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a riproporre deduzioni che non si misurano con la motivazione della sentenza impugnata, in cui è stato dato conto dei plurimi episodi nei quali il ricorrente è uscito dall'abitazione, seppur in alcuni casi passeggiando lungo la via limitrofa, ciò che vale ad integrare il contestato reato, non essendo rilevanti i motivi e la circostanza che il ricorrente almeno in alcune occasioni non si fosse del tutto sottratto ai controlli, ciò in assenza di concreti elementi giustificativi della condotta; Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a riproporre deduzioni che non si misurano con la motivazione della sentenza impugnata, in cui è stato dato conto dei plurimi episodi nei quali il ricorrente è uscito dall'abitazione, seppur in alcuni casi passeggiando lungo la via limitrofa, ciò che vale ad integrare il contestato reato, non essendo rilevanti i motivi e la circostanza che il ricorrente almeno in alcune occasioni non si fosse del tutto sottratto ai controlli, ciò in assenza di concreti elementi giustificativi della condotta; Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14772/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris