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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 18994/2026

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[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce allacomparsa di costituzione depositata il 4 dicembre 2024, dagli avv.tiLaverda (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66T46 L157 Z).- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delsindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in ragione di procuraspeciale e nomina poste in calce al controricorso, congiuntamente eNumero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026disgiuntamente, dagli avv.ti dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 72E22 I163 X) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale PZZGCM 62L29 G190 E).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 6200/16/2022 dellaCommissione tributaria regionale della Campania, depositata in data20 settembre 2022, non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 30 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia riguarda il «canone sostitutivo dell’impostacomunale sulla pubblicità» relativo all’anno 2016, di cui agli avvisi diaccertamento indicati in atti, richiesto dal Comune di Napoli conriferimento a plurimi impianti pubblicitari realizzati dallacontribuente sul suolo comunale.2.

Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionaledella Campania rigettava l’appello proposto dalla contribuenteavverso la sentenza n. 4983/18/2021 della Commissione tributariaprovinciale di Napoli, affermando, dopo la ricostruzione del quadronormativo (primario e secondario) ed in linea con la ribaditagiurisprudenza della Commissione territoriale, che:- il Comune di Napoli, con la deliberazione n. 419/1999, nonaveva istituito, in luogo dell'imposta comunale sulla pubblicità (daora anche I.C.P.), il canone previsto dall'art. 62 d.lgs. n. 446/1997(canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, cd.

C.I.M.P.), inquanto il regolamento attuativo stabilito dal citato art. 62 non venivaadottato, restando solo un obiettivo programmatico, né esso potevaNumero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026individuarsi nella citata deliberazione del consiglio comunale n.419/1999, che aveva approvato il Piano Generale degli ImpiantiPubblicitari;- il Comune di Napoli aveva continuato ad applicare l'impostacomunale sulla pubblicità in base alle tariffe di cui all'art. 12 d.lgs. n.507/1993, aggiornate con la deliberazione del consiglio comunale n.80/1998, in conformità al disposto di cui all'art. 11, punto 10, dellalegge n. 449/1997 (aumento del 20%);- all'imposta comunale sulla pubblicità (e quindi, al tributo),veniva aggiunto il «canone per la locazione dei luoghi pubblicinecessari all'installazione degli impianti», detto cumulo risultandoconsentito, ai sensi dell'art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993,precisando che non si tratta di un tributo (come l'I.C.P. o ilC.I.M.P.), ma di un «canone concessorio, il cui presuppostoapplicativo è ravvisabile nella sottrazione dell'area o dello spaziopubblico al sistema della viabilità e quindi all'uso generalizzato (cfr.Cassazione SSUU 21545/2017)» (così nella sentenza priva dinumerazione), canone questo introdotto dal predetto [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva determinato le tariffe inbase alle zone di insediamento degli impianti, prevedendonel'entrata in vigore in via progressiva negli anni 2000-2002, nellamisura del 30% nel 2000, del 60% nel 2001 e del 100% nel 2002;- il canone di locazione per l’installazione degli impiantipubblicitari ha natura non tributaria ed è cumulabile sia con l’I.C.P.che con il C.I.M.P.;- non si era, quindi, verificato alcun aumento tariffario delC.I.M.P. in misura superiore al 25% rispetto alle tariffe dell'ICP,asseritamente stabilite con ordinanza sindacale del 31 dicembreNumero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/20262001, poiché detta ordinanza non aveva determinato le nuove tariffeC.I.M.P., ma si era limitata a convertire in euro le previgenti tariffedell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone per la locazionedei luoghi introdotto con deliberazione del consiglio comunale n.419/1999;- la componente tributaria di detto canone, costituitaesclusivamente dall'I.C.P., non aveva subito illegittimemaggiorazioni rispetto alle tariffe originarie di cui all'art. 12 d.lgs. n.507/1997, aggiornate con deliberazione del consiglio comunalen.80/1998;- nella fattispecie non erano riscontrabili illegittimi aumenti delC.I.M.P. in violazione dell’art. 62 d.lgs. n. 446/1997, aggiornate condeliberazione del consiglio comunale n. 80/1998, bensì solo deiprogressivi aumenti della componente non tributaria del canone,costituita dal canone per la locazione dei luoghi pubblici che avevasostituito la tassa di occupazione delle aree e spazi pubblici,applicato secondo i criteri di cui all'art. 3 Norme di Attuazione delPGI del 1999;- a prescindere dall’improprio nomem iuris utilizzato per indicarel’emolumento, emerge che la società contribuente, la quale «[…]muove da un'errata interpretazione della Deliberazione n. 419/1999emanata ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 507/1993 e dell'OrdinanzaSindacale del 31 dicembre 2001, non ha fornito la prova nédell'intervenuta eliminazione del tributo originario (ICP) e della suasostituzione con il nuovo tributo (CIMP) con apposito regolamentodegli importi asseritamente richiesti in eccedenza alla normativastatale ad illegittimi aumenti della componente tributaria di dettoemolumento» (così nella sentenza impugnata).Numero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/20263.

Con ricorso notificato il 20 marzo 2023 al Comune di [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione,chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata sulla base di seimotivi di impugnazione, successivamente illustrati con memoria exart. 380-bis.

1. c.p.c.4.

Il Comune di Napoli depositava controricorso in data 28 aprile2023, successivamente depositando la memoria di cui all’art. 380-bis.1. c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso va accolto, in applicazione del criterio della ragionepiù liquida (v., ex multis, da ultimo, Cass., Sez.

T., 10 dicembre2025, n. 32157 e Cass., Sez.

T., 16 dicembre 2025, n. 32838) inrelazione al quinto ed al sesto motivo.Ciò non senza aver prima respinto, per ragioni di ordine logico-giuridico, stante la sua teorica natura pregiudiziale, il quarto motivodi ricorso.2.

Con la quarta censura, la contribuente ha eccepito, conriferimento all’art. 360, primo comma, num. 4 e 3, c.p.c., l’error inprocedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’error in iudicandoper violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione al giudicato esternoformatosi sulla sentenza del T.A.R.

Campania n. 9438/2004 secondocui l’atto regolamentare con il quale il Comune di Napoli avevaabolito l’imposta comunale di pubblicità, introducendo, in luogo diessa, il C.I.M.P. ex art. 62 d.lgs. n. 446/1997, era il P.G.I. approvatocon delibera n. 419/1999 e che l’ordinanza sindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA]non era un atto meramente esecutivo-confermativo di attiNumero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026presupposti (tariffa ICP deliberata con DGC n. 80/1998 e tariffe deicanoni in lire previste nel PGI del 1999) non impugnati.2.1.

La doglianza non può essere accolta.L’istante ha dato conto di aver posto la suindicata questione conil quarto motivo di appello su cui non vi è stata un’esplicitapronuncia da parte della Commissione regionale, sebbene unimplicito rigetto della censura si ricavi dal nucleo fondante l’impiantomotivazionale basato sul rilievo secondo il quale la delibera n.419/1999 non poteva considerarsi idonea a sostituire l’imposta sullapubblicità con il canone previsto dall’art. 65 d.lgs. n. 446/1997,stante l’assenza del regolamento attuativo, così negando ingresso(implicitamente come detto) al predetto giudicato amministrativo.2.2.

Va, in questa sede, solo integrata la motivazione ai sensidell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., osservando che non puòutilmente essere invocato alcun giudicato sulla base della citatasentenza del T.A.R.E ciò, intanto perché della pronuncia ha riguardatol’annullamento (per difetto di motivazione) dell’ordinanza delComune di Napoli del 31 dicembre 2001, con cui erano stateapprovati gli aumenti tariffari, laddove il riferimento al rilievo delgiudice amministrativo secondo il quale il Comune aveva esercitatola facoltà di sostituire l’imposta (I.C.P.) con un altro sistemaevidenzia un obiter dictum non coessenziale alle ragionidell’annullamento del menzionato, diverso, atto amministrativo.In ogni caso, la differente valutazione operata dalla Commissioneregionale non può reputarsi impedita dall’invocato giudicato esternoamministrativo, giacchè l'attività interpretativa delle normegiuridiche compiuta da un giudice, in quanto consustanziale alloNumero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituirelimite all’attività esegetica esercitata da un altro giudice, dovendosirichiamare a tal proposito il distinto modo in cui opera il vincolodeterminato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c.,rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principiodello "stare decisis" (cioè del-precedente giurisprudenzialevincolante"), che non trova riconoscimento nell'attuale ordinamentoprocessuale (così Cass., Sez.

V, 7 aprile 2022, n. 11331, cherichiama Cass., Sez. 5, 21 ottobre 2013, n. 23723; Cass., Sez. 5, 15luglio 2016, n. 14509 e Cass., Sez.

T., 1° giugno 2021, n. 15215,cui adde, Cass., Sez.

I, 4 gennaio 2024, n. 211 e Cass., Sez.

T., 5marzo 2024, n. 5822).Difatti, l’interpretazione e l’individuazione della norma giuridicaposta a fondamento della pronuncia sulla domanda/eccezione nonlimitano il giudice dell'impugnazione nell'esercizio del suo potere diindividuare ed interpretare la disposizione applicabile al casocontroverso e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicatoautonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono,assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alladecisione (così sempre, Cass., Sez.

V, 7 aprile 2022, n. 11331, cherichiama Cass., Sez.

I, 29 aprile 1976 n 1531; Cass., Sez.

L., 23dicembre 2003, n. 19679; Cass., Sez.

III, 20 ottobre 2010, n,216561; Cass., Sez.

V, 21 ottobre 2013, n. 23723 e nello stessoCass., Sez.

T., 23 marzo 2023, n. 8417).Come, del resto, pure chiarito dalla giurisprudenzaamministrativa secondo cui «la sentenza del T.A.R.

Campania,Napoli, Sez.

III, 14 giugno 2004, n. 9438 […], non essendo resa inmateria tributaria, non può assumere l’autorità di cosa giudicata inNumero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026relazione ai presupposti del rapporto giuridico tributario in quantotale» (v.

Cons.

Stato, 3 luglio 2024, n. 5906).Vero è, piuttosto, che l’annullamento della predetta deliberacomunale da parte del giudice amministrativo ha avuto efficaciacaducatoria erga omnes, rimuovendone ex tunc la valenzanormativa, ben oltre i limiti soggettivi dell’art. 2909 c.c., qui,pertanto, invocato in termini non pertinenti.Ne deriva, però - diversamente dalle aspettative coltivate alriguardo dalla contribuente – che l’annullamento della ritenuta tariffaC.I.M.P. da parte del giudice amministrativo ha, in ogni caso,impedito l’operatività, dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina(secondo la previsione della delibera approvativa del P.G.I.),consentendo, quindi anche per tale via, l’ultrattività della previgentedisciplina dell’I.C.P. (v., sul punto, Cass., Sez.

T., 5 luglio 2023, n.19017, richiamata da Cons.

Stato, 3 luglio 2024, n. 5906 cit.).2.3.

Medesime ragioni valgono in relazione al giudicatoamministrativo di cui alla sentenza n. 1183/2023 del T.A.R.Campania, che ha ribadito le ragioni della precedente sentenza n.9438/2004, annullando gli aumenti tariffari disposti a decorrere dal1° gennaio 2019.3.

Con la quinta ragione di contestazione, la contribuente haeccepito, (anche) con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., tra l’altro, la violazione dell’art. 23 d.l. 83/2012 (convertito inlegge n. 134/2012), oggetto della norma di interpretazione autenticadi cui all’art. 1, comma 739, della legge n. n. 208/2015) e dell’art.9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993 (novellato dall’art. 145, comma 55,della legge n. 388/2000, oltre che dell’art. 63 d.lgs. n. 446/1997.Numero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ciò, lamentando l’illegittimità e la conseguente inapplicabilitànell’anno 2016 della maggiorazione del 20% della tariffa dell’impostadeliberata con delibera n. 80/1998, per effetto dell’abrogazionedisposta dall’art. 23 d.l. 83/2012 (entrato in vigore il 26 giugno2012, convertito in legge n. 134/2012 oggetto della riferitainterpretazione autentica) e dell’art. 11 della legge n. 449/1997, cheaveva concesso ai comuni la facoltà di imporre siffattemaggiorazioni.Ed ancora, dolendosi della violazione del (novellato) art. 9comma 7, d.lgs. n. 507/93 che vieta di parametrare il canone allasuperficie pubblicitaria, anzichè alla effettiva occupazione di suolopubblico (proiezione al suolo).3.1.

Il tema in questione ha costituito oggetto di recente eripetuto esame da parte di questa Corte (v.

Cass., Sez.

T., 5 luglio2023, n. 19017; Cass., Sez.

T., 14 luglio 2023, n. 20218; Cass.,Sez.

T., 23 giugno 2025, n. 16850; Cass., Sez.

T., 10 dicembre2025, n. 32157; Cass., Sez.

T., 16 dicembre 2025, n. 32838, cuiadde, da ultimo, Cass., Sez.

T., 1° giugno 2026, nn. 17175 e17176).3.2.

Va sul punto richiamata la normativa secondaria diriferimento ben nota alle parti; e, dunque, in particolare:- le deliberazioni del Consiglio comunale di Napoli n. 80 del 26febbraio 1998 e n.5 dell’11maggio 2001 con cui venne maggiorata latariffa relativa all’I.C.P.M.;- la deliberazione del Consiglio comunale n. 296 del 24settembre 1999, confermata dalla deliberazione del medesimoConsiglio n. 419 del 15 ottobre 1999, con cui venne approvato ilPiano Generale degli Impianti (P.G.I.);Numero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026- le norme di attuazione del P.G.I. che avevano previsto, all’art.3, un canone espresso in metri quadrati, non di proiezione, ma disuperficie pubblicitaria, da accorpare al canone sostitutivodell’imposta comunale sulla pubblicità, con previsione che dal 1°gennaio 2002 veniva accorpato al canone sostitutivo dell’impostacomunale sulla pubblicità;- la disposizione resa dal Dirigente del Servizio di PoliziaAmministrativa presso il [OSCURATO:PERSONA] dell’11maggio 2001, n. 5, con cui veniva confermata la tariffa di £38.400/mq. fino al 31 dicembre 2001 e disapplicate, sino al 31dicembre 2001, le tariffe commisurate alla superficie pubblicitaria,chiarendo «la non assimilabilità del canone istituito dal Comune diNapoli al canone sostitutivo della TOSAP»;- la sentenza del T.A.R. della Campania, Sez. 3^, del 14 giugno2004, n. 9438 (poi passata in giudicato) che aveva annullatol’ordinanza sindacale n. 223 del 31 dicembre 2001, la quale avevaordinato l’approvazione delle tariffe in euro dei canoni pubblicitari in2002 dal Piano Generale degli Impianti.3.3.

Ciò posto, vanno qui ribadite le ragioni già espresse dallemenzionate pronunce, ai cui contenuti pure si rimanda,confermando, in assenza di argomenti contrari, quanto segue:- la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.),di cui al d.lgs. n. 507/1993, con il canone per l'installazione deimezzi pubblicitari (C.I.M.P.), di cui all'art. 62 d.lgs. n. 446/1997,postula l'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dalcontenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62,la cui carenza non può essere supplita dall'eventuale approvazioneNumero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026del piano generale degli impianti pubblicitari (P.G.I.), che è attogenerale non normativo, con funzione autonoma e distinta dalregolamento, nonostante la previsione in esso contenuta, cui vaistituzione;- in difetto del citato regolamento, l'imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.) continua a trovare applicazione secondo le tariffevigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la tassa perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) o con il canoneper l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), anche conil canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza lalimitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n.446/1997, nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), dellalegge n. 448/2001;- la carenza del regolamento istitutivo del canone perl'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) e l’annullamento insede giudiziale, da parte del giudice amministrativo, della tariffacorrispondente al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari(C.I.M.P.) impedivano l’operatività, dall’1 gennaio 2002, dellarelativa disciplina [secondo la previsione della delibera approvativadel piano generale degli impianti pubblicitari (P.G.I.)], consentendol’ultrattività della previgente disciplina dell’imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.), alla quale l’atto impositivo dovrà essere riferito,al di là del nomen iuris adoperato per l’indicazione del tributo, inragione dell’alternatività sancita dall’art. 62 d.lgs. n. 446/1997, tral’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) ed il canone perl'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.);- quanto all’esigibilità, a titolo di I.C.P., per l’anno di riferimento,degli incrementi tariffari deliberati ai sensi dell’art. 11, comma 10,Numero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026d.lgs. n. 449/1997, va dato conto della previsione dell’art. 1, comma739, della legge n. 208/2015, secondo cui «L'articolo 23, comma 7,del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cuiabroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.449, relativo alla facoltà dei Comuni di aumentare le tariffedell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effettidell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nelsenso che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano giàavvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore delpredetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012»;- detta norma va intesa, alla luce dell’interpretazione offertanedalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 30 gennaio 2018,nel senso che anche gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni primadel 26 giugno 2012 possano avere efficacia soltanto fino al 31dicembre 2012, ripristinandosi a partire dall’1 gennaio 2013 ilregime delle “tariffe base” di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre1993, n. 507;- ne consegue la nullità degli avvisi di accertamento per l’impostacomunale di pubblicità (I.C.P.) che – anche sotto l’illegittimopredicato di canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari(C.I.M.P.) - abbiano fatto applicazione delle tariffe maggiorate condecorrenza dall’anno 2013, ancorché deliberate prima del 26 giugno2012;- per il resto, in linea di principio, si è osservato (v.

Cass., Sez.T., 14 luglio 2023, n. 20218, ripresa da Cass., Sez.

T., 16 dicembre2025, n. 32838 e poi da Cass., Sez.

T.,1° giugno 2026, nn. 17175 e17176) che il prelievo tributario alternativo per imposta comunalesulla pubblicità (I.C.P.) ovvero per canone per l’installazione deiNumero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) è cumulabile con il canone concessorionon tributario, data la diversità del titolo di pagamento e consideratoche lo stesso legislatore ha espressamente stabilito per l'impostacomunale sulla pubblicità (I.C.P.), all'art. 9, comma 7, d.lgs. n.507/1997, che l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonesclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed areepubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o diconcessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione delsuolo pubblico del mezzo pubblicitario;- la diversità dei presupposti rende cumulabili anche i tributialternativi I.C.P./C.I.M.P., da un lato, e i prelieviT.O.S.A.P./C.O.S.A.P., alla luce della disciplina normativa (art. 9,comma 7, d.lgs. n. 507/1997; come modificato dal comma 55dell'art. 145 della legge n. 388/2000) e prevede, anzi, che la tariffadel C.I.M.P. sia «comprensiva» della T.O.S.A.P. o del C.O.S.A.P.(comma 2, lett. d, dell'art. 62 d.lgs. n. 446/1997; lettera modificatadal comma 5, lett. b), dell'art. 10 della legge n. 448/2001) (cfr., sulpunto, Cass. Sez.

T., 10 dicembre 2025, n. 32157; Cass., Sez.

T.,16 dicembre 2025, n. 32838; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2004, n.21215; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2006, n. 23244; Cass., Sez. 5^,15 settembre 2009, nn. 19841, 19842 e 19843; Cass., Sez. 5^, 5luglio 2017, nn. 16538, 16539 e 16540; Cass., Sez. 2^, 3 maggio2018, n. 10499; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4078, cuiadde, Cass., Sez.

T, 1° giugno 2026, nn. 17175 e 17176);- la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 26 febbraio1998, n. 8, tuttora in vigore, per il suo contenuto, non attiene néalla T.O.S.A.P. di cui agli 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993, né al prelievodi natura non tributaria (Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64; CorteCost., 8 maggio 2009, n. 141) denominato C.O.S.A.P., non essendoNumero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026mai richiamati, neppure indirettamente, nella suddettadeliberazione, la quale si riferisce, invece, alle ipotesi di concessioneper occupazione (di suoli e aree pubbliche, sia pure limitatamenteall'occupazione mediante impianti pubblicitari) poste a base deisuddetti prelievi, ma che con essi non si identificano, comedimostrato dalla previsione legislativa della detraibilità dall'importodovuto per T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. dell'ammontare del canoneconcessorio «riscosso» (v. art. 63, comma 3, d.lgs. n. 446/1997);- gli artt. 1 e 2 del regolamento comunale per l’applicazionedell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) avevano previsto, exart. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, un canone per la locazionedegli impianti pubblici, espresso in mq. di proiezione pubblicitaria edeterminato a seconda delle zone di installazione in aggiunta allavecchia imposta sulla pubblicità, anche dopo l’1 gennaio 2002, nonessendo stata approvata (con l’adozione di una nuova tariffa, dopol’annullamento della tariffa contra legem da parte del giudiceamministrativo) la normativa di attuazione ex art. 62 d.lgs. n.446/1997, per l’introduzione del C.I.M.P., a prescindere dalla merariserva del Comune di Napoli sulla sua adozione con decorrenzadall’1 gennaio 2002;- pertanto, non essendo stato ancora adottato il canone perl’installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) e restando ancora invigore l’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), dopol’annullamento dell’ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre2001, n. 223, da parte del giudice amministrativo (con sentenzapassata in giudicato), il limite fissato dall’art. 62, comma 2, lett. d),d.lgs. n. 446/1997 (nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett.b), della legge n. 448/2000), non poteva valere anche per ladeterminazione del canone per l’occupazione di spazi pubblici, di cuiNumero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026la contribuente era obbligata alla corresponsione in aggiuntaall’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.).3.4.

Per le suddette ragioni, le censure in esame vanno accolte,osservando, in conclusione ed in sintesi, per quanto piùdirettamente rileva, che i principi rilevanti ed applicabili allafattispecie in rassegna vanno così ricapitolati:a). gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno2012 possono avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012,ripristinandosi a partire dall’1 gennaio 2013 il regime delle “tariffebase” di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, conconseguente nullità degli avvisi di accertamento per l’impostacomunale di pubblicità (ICP) che abbiano fatto applicazione delletariffe maggiorate con decorrenza dall’anno 2013, ancorchédeliberate prima del 26 giugno 2012;b). la carenza del regolamento istitutivo del canone perl'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) impediva l’operatività,dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina [secondo la previsionedella delibera approvativa del piano generale degli impiantipubblicitari (P.G.I.) e relativa norma di attuazione], consentendol’ultrattività della previgente disciplina dell’imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.), alla quale l’atto impositivo dovrà essere riferito;c). con la perdurante applicazione dell’imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.), restava operativa, ex art. 9, comma 7, d.lgs. n.507/1993, il canone per la locazione degli impianti pubblici espressoin mq. di proiezione pubblicitaria e determinato a seconda delle zonedi installazione in aggiunta alla vecchia imposta sulla pubblicità,anche dopo l’1 gennaio 2002, non potendo trovare applicazione ilmetodo di calcolo di cui all’art. 3 delle norme di attuazione del PGI, ilNumero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026quale presupponeva l’operatività del C.I.M.P., qui negata per leragioni sopra esposte.3.5.

Va solo aggiunto che non preclude la soluzione che precedequanto dedotto dal Comune nella parte in cui ha richiamato laprevisione dell’art. 243- bis, comma 8, lett. a), d.lgs. n. 142/2000(“T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”), quale introdottodall’art. 3, comma 1, lett. r), del d.l. 174/2012 convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 213/2012 (“Disposizioni urgenti inmateria di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchéulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio2012”), a tenore del quale: «Al fine di assicurare il prefissatograduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata delpiano: a) l'ente può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi localinella misura massima consentita, anche in deroga ad eventualilimitazioni disposte dalla legislazione vigente».Come, infatti, già osservato da questa Corte, tale deroga èespressamente condizionata – oltre che alla preventiva adesionedell’ente locale alla «procedura di riequilibrio finanziariopluriennale», in presenza di «squilibri strutturali del bilancio in gradodi provocare il dissesto finanziario» (comma 1 del citato art. 243-bis) – alla successiva adozione di un’apposita deliberazione inmateria tariffaria, che non può che essere logicamente successivaall’entrata in vigore della norma abilitante (11 ottobre 2012).Laddove, nel caso di specie, il Comune aveva aderito allaprocedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ma non aveva maideciso il successivo incremento fino alla misura massima delle tarifferelative ai tributi locali (in deroga alle limitazioni vigenti), nonpotendo valere a tal fine (“allora per ora”) – per la fattispecie indisamina - la deliberazione adottata a suo tempo dal ConsiglioNumero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026Comunale il 26 febbraio 1998, n. 80, con la quale era statoapprovato l’aumento fino al 20% della tariffa-base per l’impostacomunale sulla pubblicità (I.C.P.), in quanto la relativa efficacia eradefinitivamente cessata (il 31 dicembre 2012) con l’abrogazionedell’art. 11, comma 10, del d.lgs. 27 dicembre 1997, n. 449, daparte dell’art. 23, comma 7, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,secondo l’interpretazione autentica del comma 739, della legge 28dicembre 2015, n. 208 (così Cass., Sez.

T., 16 dicembre 2025, n.32838, ripresa da Cass., Sez.

T, 1° giugno 2026, nn. 17175 e 17176citt.).3.6.

La pronuncia impugnata, per larga parte coerente conquanto sopra esposto, non ha fatto applicazione di tali principi nellaparte in cui ha ritenuto applicabile, per l’anno di imposta 2016, allatariffa ICP la maggiorazione del 20% stabilita dalla deliberazione n.89/1998 e laddove ha considerato legittima la commisurazione delcanone di occupazione in base ai metri quadri di superficepubblicitaria e non in base al criterio di cui all’art. 9, comma 7, d.lgs.n. 507/1993, basato sulla effettiva occupazione del suolo pubblicodel mezzo pubblicitario (cd. proiezione pubblicitaria).Per tali motivi, la pronuncia va cassata per un nuovoaccertamento attraverso il quale determinare la pretesa fiscale inbase ai suddetti principi.4.

Va accolto anche il sesto motivo con cui la contribuente haeccepito, a norma dell’art. 360, primo comma num. 4, c.p.c., lanullità della sentenza impugnata per la violazione dell’art. 112 c.p.c.,non avendo la Commissione pronunciato sul motivo di appello rivoltocontro il capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato ilprimo motivo di ricorso senza verificare l’errore materiale contenutoNumero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026negli avvisi in relazione all’importo versato dalla contribuente ed inparticolare senza considerare che gli importi indicati nei due avvisicome versati non corrispondevano a quanto effettivamentecorrisposto dalla contribuente nei termini dimostrati con ladocumentazione allegata al ricorso, giacchè la società, per gliimpianti identificati con il codice n. 41592 non aveva pagato €57.646,55 e/o € 19.178,01 (come indicato, rispettivamente, nelprimo e nel secondo avviso), bensì la somma complessiva di €75.828,60 (€ 15.018,48 per i 16 poster su suolo pubblico ed €80.810,12 per 80 poster su suolo privato) in quattro rate di €18.957,15 ciascuna, come attestato dalle ricevute di pagamentoallegate.4.1.

Il predetto motivo di appello, riportato ai findell’autosufficienza nel ricorso (v. pagina n. 11) risulta essere statoproposto, così come risulta non aver ottenuto risposta dal Giudice disecondo grado.La questione pone accertamenti fattuali da compiere, checompetono al giudice del merito.5.

Resta - come anticipato – assorbito, perché reso ininfluenteper effetto dell’accoglimento della censura appena esaminata, loscrutinio delle restanti prime tre censure, con cui la contribuente hadedotto:(i) - (primo motivo), secondo il canone censorio di cui all’art.360, primo comma, num. 3 e 4., c.p.c., l’error in iudicando ed inprocedendo, per l’omessa pronuncia sull’eccezione di tardività delledifese svolte dal Comune in sede di appello, oltre che diinutilizzabilità dei documenti tardivamente depositati;Numero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026(ii) - (secondo motivo), secondo il canone censorio di cui all’art.360, primo comma, num. 4, c.p.c., l’error in procedendo, nonavendo la C.T.R. posto a fondamento della sentenza elementi difatto attestati dai documenti agli atti, decisivi e non contestati,nonché la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 62, comma 2, lett.d), d.lgs. n. 446/1997);(iii) - (terzo secondo motivo), in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4 e 3, c.p.c., l’error in procedendo per non averdeciso sul primo motivo di appello (circa la violazione della riserva dilegge) e l’error in iudicando per la dedotta violazione della riserva dilegge in materia tributaria sancita dall’art. 23 della Costituzione inrapporto all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97.6.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione aimotivi accolti con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania, in diversa composizione, ancheper regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quinto ed il sesto motivo del ricorso, rigetta ilquarto e dichiara assorbito l’esame dei primi tre motivi; cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, indiversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce allacomparsa di costituzione depositata il 4 dicembre 2024, dagli avv.tiLaverda (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66T46 L157 Z).- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delsindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in ragione di procuraspeciale e nomina poste in calce al controricorso, congiuntamente eNumero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026disgiuntamente, dagli avv.ti dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 72E22 I163 X) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale PZZGCM 62L29 G190 E).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 6200/16/2022 dellaCommissione tributaria regionale della Campania, depositata in data20 settembre 2022, non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 30 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia riguarda il «canone sostitutivo dell’impostacomunale sulla pubblicità» relativo all’anno 2016, di cui agli avvisi diaccertamento indicati in atti, richiesto dal Comune di Napoli conriferimento a plurimi impianti pubblicitari realizzati dallacontribuente sul suolo comunale.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionaledella Campania rigettava l’appello proposto dalla contribuenteavverso la sentenza n. 4983/18/2021 della Commissione tributariaprovinciale di Napoli, affermando, dopo la ricostruzione del quadronormativo (primario e secondario) ed in linea con la ribaditagiurisprudenza della Commissione territoriale, che:- il Comune di Napoli, con la deliberazione n. 419/1999, nonaveva istituito, in luogo dell'imposta comunale sulla pubblicità (daora anche I.C.P.), il canone previsto dall'art. 62 d.lgs. n. 446/1997(canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, cd. C.I.M.P.), inquanto il regolamento attuativo stabilito dal citato art. 62 non venivaadottato, restando solo un obiettivo programmatico, né esso potevaNumero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026individuarsi nella citata deliberazione del consiglio comunale n.419/1999, che aveva approvato il Piano Generale degli ImpiantiPubblicitari;- il Comune di Napoli aveva continuato ad applicare l'impostacomunale sulla pubblicità in base alle tariffe di cui all'art. 12 d.lgs. n.507/1993, aggiornate con la deliberazione del consiglio comunale n.80/1998, in conformità al disposto di cui all'art. 11, punto 10, dellalegge n. 449/1997 (aumento del 20%);- all'imposta comunale sulla pubblicità (e quindi, al tributo),veniva aggiunto il «canone per la locazione dei luoghi pubblicinecessari all'installazione degli impianti», detto cumulo risultandoconsentito, ai sensi dell'art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993,precisando che non si tratta di un tributo (come l'I.C.P. o ilC.I.M.P.), ma di un «canone concessorio, il cui presuppostoapplicativo è ravvisabile nella sottrazione dell'area o dello spaziopubblico al sistema della viabilità e quindi all'uso generalizzato (cfr.Cassazione SSUU 21545/2017)» (così nella sentenza priva dinumerazione), canone questo introdotto dal predetto [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva determinato le tariffe inbase alle zone di insediamento degli impianti, prevedendonel'entrata in vigore in via progressiva negli anni 2000-2002, nellamisura del 30% nel 2000, del 60% nel 2001 e del 100% nel 2002;- il canone di locazione per l’installazione degli impiantipubblicitari ha natura non tributaria ed è cumulabile sia con l’I.C.P.che con il C.I.M.P.;- non si era, quindi, verificato alcun aumento tariffario delC.I.M.P. in misura superiore al 25% rispetto alle tariffe dell'ICP,asseritamente stabilite con ordinanza sindacale del 31 dicembreNumero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/20262001, poiché detta ordinanza non aveva determinato le nuove tariffeC.I.M.P., ma si era limitata a convertire in euro le previgenti tariffedell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone per la locazionedei luoghi introdotto con deliberazione del consiglio comunale n.419/1999;- la componente tributaria di detto canone, costituitaesclusivamente dall'I.C.P., non aveva subito illegittimemaggiorazioni rispetto alle tariffe originarie di cui all'art. 12 d.lgs. n.507/1997, aggiornate con deliberazione del consiglio comunalen.80/1998;- nella fattispecie non erano riscontrabili illegittimi aumenti delC.I.M.P. in violazione dell’art. 62 d.lgs. n. 446/1997, aggiornate condeliberazione del consiglio comunale n. 80/1998, bensì solo deiprogressivi aumenti della componente non tributaria del canone,costituita dal canone per la locazione dei luoghi pubblici che avevasostituito la tassa di occupazione delle aree e spazi pubblici,applicato secondo i criteri di cui all'art. 3 Norme di Attuazione delPGI del 1999;- a prescindere dall’improprio nomem iuris utilizzato per indicarel’emolumento, emerge che la società contribuente, la quale «[…]muove da un'errata interpretazione della Deliberazione n. 419/1999emanata ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 507/1993 e dell'OrdinanzaSindacale del 31 dicembre 2001, non ha fornito la prova nédell'intervenuta eliminazione del tributo originario (ICP) e della suasostituzione con il nuovo tributo (CIMP) con apposito regolamentodegli importi asseritamente richiesti in eccedenza alla normativastatale ad illegittimi aumenti della componente tributaria di dettoemolumento» (così nella sentenza impugnata).Numero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/20263. Con ricorso notificato il 20 marzo 2023 al Comune di [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione,chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata sulla base di seimotivi di impugnazione, successivamente illustrati con memoria exart. 380-bis. 1. c.p.c.4. Il Comune di Napoli depositava controricorso in data 28 aprile2023, successivamente depositando la memoria di cui all’art. 380-bis.1. c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso va accolto, in applicazione del criterio della ragionepiù liquida (v., ex multis, da ultimo, Cass., Sez. T., 10 dicembre2025, n. 32157 e Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025, n. 32838) inrelazione al quinto ed al sesto motivo.Ciò non senza aver prima respinto, per ragioni di ordine logico-giuridico, stante la sua teorica natura pregiudiziale, il quarto motivodi ricorso.2. Con la quarta censura, la contribuente ha eccepito, conriferimento all’art. 360, primo comma, num. 4 e 3, c.p.c., l’error inprocedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’error in iudicandoper violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione al giudicato esternoformatosi sulla sentenza del T.A.R. Campania n. 9438/2004 secondocui l’atto regolamentare con il quale il Comune di Napoli avevaabolito l’imposta comunale di pubblicità, introducendo, in luogo diessa, il C.I.M.P. ex art. 62 d.lgs. n. 446/1997, era il P.G.I. approvatocon delibera n. 419/1999 e che l’ordinanza sindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA]non era un atto meramente esecutivo-confermativo di attiNumero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026presupposti (tariffa ICP deliberata con DGC n. 80/1998 e tariffe deicanoni in lire previste nel PGI del 1999) non impugnati.2.1. La doglianza non può essere accolta.L’istante ha dato conto di aver posto la suindicata questione conil quarto motivo di appello su cui non vi è stata un’esplicitapronuncia da parte della Commissione regionale, sebbene unimplicito rigetto della censura si ricavi dal nucleo fondante l’impiantomotivazionale basato sul rilievo secondo il quale la delibera n.419/1999 non poteva considerarsi idonea a sostituire l’imposta sullapubblicità con il canone previsto dall’art. 65 d.lgs. n. 446/1997,stante l’assenza del regolamento attuativo, così negando ingresso(implicitamente come detto) al predetto giudicato amministrativo.2.2. Va, in questa sede, solo integrata la motivazione ai sensidell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., osservando che non puòutilmente essere invocato alcun giudicato sulla base della citatasentenza del T.A.R.E ciò, intanto perché della pronuncia ha riguardatol’annullamento (per difetto di motivazione) dell’ordinanza delComune di Napoli del 31 dicembre 2001, con cui erano stateapprovati gli aumenti tariffari, laddove il riferimento al rilievo delgiudice amministrativo secondo il quale il Comune aveva esercitatola facoltà di sostituire l’imposta (I.C.P.) con un altro sistemaevidenzia un obiter dictum non coessenziale alle ragionidell’annullamento del menzionato, diverso, atto amministrativo.In ogni caso, la differente valutazione operata dalla Commissioneregionale non può reputarsi impedita dall’invocato giudicato esternoamministrativo, giacchè l'attività interpretativa delle normegiuridiche compiuta da un giudice, in quanto consustanziale alloNumero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituirelimite all’attività esegetica esercitata da un altro giudice, dovendosirichiamare a tal proposito il distinto modo in cui opera il vincolodeterminato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c.,rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principiodello "stare decisis" (cioè del-precedente giurisprudenzialevincolante"), che non trova riconoscimento nell'attuale ordinamentoprocessuale (così Cass., Sez. V, 7 aprile 2022, n. 11331, cherichiama Cass., Sez. 5, 21 ottobre 2013, n. 23723; Cass., Sez. 5, 15luglio 2016, n. 14509 e Cass., Sez. T., 1° giugno 2021, n. 15215,cui adde, Cass., Sez. I, 4 gennaio 2024, n. 211 e Cass., Sez. T., 5marzo 2024, n. 5822).Difatti, l’interpretazione e l’individuazione della norma giuridicaposta a fondamento della pronuncia sulla domanda/eccezione nonlimitano il giudice dell'impugnazione nell'esercizio del suo potere diindividuare ed interpretare la disposizione applicabile al casocontroverso e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicatoautonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono,assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alladecisione (così sempre, Cass., Sez. V, 7 aprile 2022, n. 11331, cherichiama Cass., Sez. I, 29 aprile 1976 n 1531; Cass., Sez. L., 23dicembre 2003, n. 19679; Cass., Sez. III, 20 ottobre 2010, n,216561; Cass., Sez. V, 21 ottobre 2013, n. 23723 e nello stessoCass., Sez. T., 23 marzo 2023, n. 8417).Come, del resto, pure chiarito dalla giurisprudenzaamministrativa secondo cui «la sentenza del T.A.R. Campania,Napoli, Sez. III, 14 giugno 2004, n. 9438 […], non essendo resa inmateria tributaria, non può assumere l’autorità di cosa giudicata inNumero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026relazione ai presupposti del rapporto giuridico tributario in quantotale» (v. Cons. Stato, 3 luglio 2024, n. 5906).Vero è, piuttosto, che l’annullamento della predetta deliberacomunale da parte del giudice amministrativo ha avuto efficaciacaducatoria erga omnes, rimuovendone ex tunc la valenzanormativa, ben oltre i limiti soggettivi dell’art. 2909 c.c., qui,pertanto, invocato in termini non pertinenti.Ne deriva, però - diversamente dalle aspettative coltivate alriguardo dalla contribuente – che l’annullamento della ritenuta tariffaC.I.M.P. da parte del giudice amministrativo ha, in ogni caso,impedito l’operatività, dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina(secondo la previsione della delibera approvativa del P.G.I.),consentendo, quindi anche per tale via, l’ultrattività della previgentedisciplina dell’I.C.P. (v., sul punto, Cass., Sez. T., 5 luglio 2023, n.19017, richiamata da Cons. Stato, 3 luglio 2024, n. 5906 cit.).2.3. Medesime ragioni valgono in relazione al giudicatoamministrativo di cui alla sentenza n. 1183/2023 del T.A.R.Campania, che ha ribadito le ragioni della precedente sentenza n.9438/2004, annullando gli aumenti tariffari disposti a decorrere dal1° gennaio 2019.3. Con la quinta ragione di contestazione, la contribuente haeccepito, (anche) con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., tra l’altro, la violazione dell’art. 23 d.l. 83/2012 (convertito inlegge n. 134/2012), oggetto della norma di interpretazione autenticadi cui all’art. 1, comma 739, della legge n. n. 208/2015) e dell’art.9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993 (novellato dall’art. 145, comma 55,della legge n. 388/2000, oltre che dell’art. 63 d.lgs. n. 446/1997.Numero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ciò, lamentando l’illegittimità e la conseguente inapplicabilitànell’anno 2016 della maggiorazione del 20% della tariffa dell’impostadeliberata con delibera n. 80/1998, per effetto dell’abrogazionedisposta dall’art. 23 d.l. 83/2012 (entrato in vigore il 26 giugno2012, convertito in legge n. 134/2012 oggetto della riferitainterpretazione autentica) e dell’art. 11 della legge n. 449/1997, cheaveva concesso ai comuni la facoltà di imporre siffattemaggiorazioni.Ed ancora, dolendosi della violazione del (novellato) art. 9comma 7, d.lgs. n. 507/93 che vieta di parametrare il canone allasuperficie pubblicitaria, anzichè alla effettiva occupazione di suolopubblico (proiezione al suolo).3.1. Il tema in questione ha costituito oggetto di recente eripetuto esame da parte di questa Corte (v. Cass., Sez. T., 5 luglio2023, n. 19017; Cass., Sez. T., 14 luglio 2023, n. 20218; Cass.,Sez. T., 23 giugno 2025, n. 16850; Cass., Sez. T., 10 dicembre2025, n. 32157; Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025, n. 32838, cuiadde, da ultimo, Cass., Sez. T., 1° giugno 2026, nn. 17175 e17176).3.2. Va sul punto richiamata la normativa secondaria diriferimento ben nota alle parti; e, dunque, in particolare:- le deliberazioni del Consiglio comunale di Napoli n. 80 del 26febbraio 1998 e n.5 dell’11maggio 2001 con cui venne maggiorata latariffa relativa all’I.C.P.M.;- la deliberazione del Consiglio comunale n. 296 del 24settembre 1999, confermata dalla deliberazione del medesimoConsiglio n. 419 del 15 ottobre 1999, con cui venne approvato ilPiano Generale degli Impianti (P.G.I.);Numero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026- le norme di attuazione del P.G.I. che avevano previsto, all’art.3, un canone espresso in metri quadrati, non di proiezione, ma disuperficie pubblicitaria, da accorpare al canone sostitutivodell’imposta comunale sulla pubblicità, con previsione che dal 1°gennaio 2002 veniva accorpato al canone sostitutivo dell’impostacomunale sulla pubblicità;- la disposizione resa dal Dirigente del Servizio di PoliziaAmministrativa presso il [OSCURATO:PERSONA] dell’11maggio 2001, n. 5, con cui veniva confermata la tariffa di £38.400/mq. fino al 31 dicembre 2001 e disapplicate, sino al 31dicembre 2001, le tariffe commisurate alla superficie pubblicitaria,chiarendo «la non assimilabilità del canone istituito dal Comune diNapoli al canone sostitutivo della TOSAP»;- la sentenza del T.A.R. della Campania, Sez. 3^, del 14 giugno2004, n. 9438 (poi passata in giudicato) che aveva annullatol’ordinanza sindacale n. 223 del 31 dicembre 2001, la quale avevaordinato l’approvazione delle tariffe in euro dei canoni pubblicitari in2002 dal Piano Generale degli Impianti.3.3. Ciò posto, vanno qui ribadite le ragioni già espresse dallemenzionate pronunce, ai cui contenuti pure si rimanda,confermando, in assenza di argomenti contrari, quanto segue:- la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.),di cui al d.lgs. n. 507/1993, con il canone per l'installazione deimezzi pubblicitari (C.I.M.P.), di cui all'art. 62 d.lgs. n. 446/1997,postula l'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dalcontenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62,la cui carenza non può essere supplita dall'eventuale approvazioneNumero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026del piano generale degli impianti pubblicitari (P.G.I.), che è attogenerale non normativo, con funzione autonoma e distinta dalregolamento, nonostante la previsione in esso contenuta, cui vaistituzione;- in difetto del citato regolamento, l'imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.) continua a trovare applicazione secondo le tariffevigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la tassa perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) o con il canoneper l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), anche conil canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza lalimitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n.446/1997, nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), dellalegge n. 448/2001;- la carenza del regolamento istitutivo del canone perl'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) e l’annullamento insede giudiziale, da parte del giudice amministrativo, della tariffacorrispondente al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari(C.I.M.P.) impedivano l’operatività, dall’1 gennaio 2002, dellarelativa disciplina [secondo la previsione della delibera approvativadel piano generale degli impianti pubblicitari (P.G.I.)], consentendol’ultrattività della previgente disciplina dell’imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.), alla quale l’atto impositivo dovrà essere riferito,al di là del nomen iuris adoperato per l’indicazione del tributo, inragione dell’alternatività sancita dall’art. 62 d.lgs. n. 446/1997, tral’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) ed il canone perl'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.);- quanto all’esigibilità, a titolo di I.C.P., per l’anno di riferimento,degli incrementi tariffari deliberati ai sensi dell’art. 11, comma 10,Numero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026d.lgs. n. 449/1997, va dato conto della previsione dell’art. 1, comma739, della legge n. 208/2015, secondo cui «L'articolo 23, comma 7,del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cuiabroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.449, relativo alla facoltà dei Comuni di aumentare le tariffedell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effettidell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nelsenso che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano giàavvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore delpredetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012»;- detta norma va intesa, alla luce dell’interpretazione offertanedalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 30 gennaio 2018,nel senso che anche gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni primadel 26 giugno 2012 possano avere efficacia soltanto fino al 31dicembre 2012, ripristinandosi a partire dall’1 gennaio 2013 ilregime delle “tariffe base” di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre1993, n. 507;- ne consegue la nullità degli avvisi di accertamento per l’impostacomunale di pubblicità (I.C.P.) che – anche sotto l’illegittimopredicato di canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari(C.I.M.P.) - abbiano fatto applicazione delle tariffe maggiorate condecorrenza dall’anno 2013, ancorché deliberate prima del 26 giugno2012;- per il resto, in linea di principio, si è osservato (v. Cass., Sez.T., 14 luglio 2023, n. 20218, ripresa da Cass., Sez. T., 16 dicembre2025, n. 32838 e poi da Cass., Sez. T.,1° giugno 2026, nn. 17175 e17176) che il prelievo tributario alternativo per imposta comunalesulla pubblicità (I.C.P.) ovvero per canone per l’installazione deiNumero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) è cumulabile con il canone concessorionon tributario, data la diversità del titolo di pagamento e consideratoche lo stesso legislatore ha espressamente stabilito per l'impostacomunale sulla pubblicità (I.C.P.), all'art. 9, comma 7, d.lgs. n.507/1997, che l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonesclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed areepubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o diconcessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione delsuolo pubblico del mezzo pubblicitario;- la diversità dei presupposti rende cumulabili anche i tributialternativi I.C.P./C.I.M.P., da un lato, e i prelieviT.O.S.A.P./C.O.S.A.P., alla luce della disciplina normativa (art. 9,comma 7, d.lgs. n. 507/1997; come modificato dal comma 55dell'art. 145 della legge n. 388/2000) e prevede, anzi, che la tariffadel C.I.M.P. sia «comprensiva» della T.O.S.A.P. o del C.O.S.A.P.(comma 2, lett. d, dell'art. 62 d.lgs. n. 446/1997; lettera modificatadal comma 5, lett. b), dell'art. 10 della legge n. 448/2001) (cfr., sulpunto, Cass. Sez. T., 10 dicembre 2025, n. 32157; Cass., Sez. T.,16 dicembre 2025, n. 32838; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2004, n.21215; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2006, n. 23244; Cass., Sez. 5^,15 settembre 2009, nn. 19841, 19842 e 19843; Cass., Sez. 5^, 5luglio 2017, nn. 16538, 16539 e 16540; Cass., Sez. 2^, 3 maggio2018, n. 10499; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4078, cuiadde, Cass., Sez. T, 1° giugno 2026, nn. 17175 e 17176);- la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 26 febbraio1998, n. 8, tuttora in vigore, per il suo contenuto, non attiene néalla T.O.S.A.P. di cui agli 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993, né al prelievodi natura non tributaria (Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64; CorteCost., 8 maggio 2009, n. 141) denominato C.O.S.A.P., non essendoNumero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026mai richiamati, neppure indirettamente, nella suddettadeliberazione, la quale si riferisce, invece, alle ipotesi di concessioneper occupazione (di suoli e aree pubbliche, sia pure limitatamenteall'occupazione mediante impianti pubblicitari) poste a base deisuddetti prelievi, ma che con essi non si identificano, comedimostrato dalla previsione legislativa della detraibilità dall'importodovuto per T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. dell'ammontare del canoneconcessorio «riscosso» (v. art. 63, comma 3, d.lgs. n. 446/1997);- gli artt. 1 e 2 del regolamento comunale per l’applicazionedell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) avevano previsto, exart. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, un canone per la locazionedegli impianti pubblici, espresso in mq. di proiezione pubblicitaria edeterminato a seconda delle zone di installazione in aggiunta allavecchia imposta sulla pubblicità, anche dopo l’1 gennaio 2002, nonessendo stata approvata (con l’adozione di una nuova tariffa, dopol’annullamento della tariffa contra legem da parte del giudiceamministrativo) la normativa di attuazione ex art. 62 d.lgs. n.446/1997, per l’introduzione del C.I.M.P., a prescindere dalla merariserva del Comune di Napoli sulla sua adozione con decorrenzadall’1 gennaio 2002;- pertanto, non essendo stato ancora adottato il canone perl’installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) e restando ancora invigore l’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), dopol’annullamento dell’ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre2001, n. 223, da parte del giudice amministrativo (con sentenzapassata in giudicato), il limite fissato dall’art. 62, comma 2, lett. d),d.lgs. n. 446/1997 (nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett.b), della legge n. 448/2000), non poteva valere anche per ladeterminazione del canone per l’occupazione di spazi pubblici, di cuiNumero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026la contribuente era obbligata alla corresponsione in aggiuntaall’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.).3.4. Per le suddette ragioni, le censure in esame vanno accolte,osservando, in conclusione ed in sintesi, per quanto piùdirettamente rileva, che i principi rilevanti ed applicabili allafattispecie in rassegna vanno così ricapitolati:a). gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno2012 possono avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012,ripristinandosi a partire dall’1 gennaio 2013 il regime delle “tariffebase” di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, conconseguente nullità degli avvisi di accertamento per l’impostacomunale di pubblicità (ICP) che abbiano fatto applicazione delletariffe maggiorate con decorrenza dall’anno 2013, ancorchédeliberate prima del 26 giugno 2012;b). la carenza del regolamento istitutivo del canone perl'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) impediva l’operatività,dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina [secondo la previsionedella delibera approvativa del piano generale degli impiantipubblicitari (P.G.I.) e relativa norma di attuazione], consentendol’ultrattività della previgente disciplina dell’imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.), alla quale l’atto impositivo dovrà essere riferito;c). con la perdurante applicazione dell’imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.), restava operativa, ex art. 9, comma 7, d.lgs. n.507/1993, il canone per la locazione degli impianti pubblici espressoin mq. di proiezione pubblicitaria e determinato a seconda delle zonedi installazione in aggiunta alla vecchia imposta sulla pubblicità,anche dopo l’1 gennaio 2002, non potendo trovare applicazione ilmetodo di calcolo di cui all’art. 3 delle norme di attuazione del PGI, ilNumero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026quale presupponeva l’operatività del C.I.M.P., qui negata per leragioni sopra esposte.3.5. Va solo aggiunto che non preclude la soluzione che precedequanto dedotto dal Comune nella parte in cui ha richiamato laprevisione dell’art. 243- bis, comma 8, lett. a), d.lgs. n. 142/2000(“T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”), quale introdottodall’art. 3, comma 1, lett. r), del d.l. 174/2012 convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 213/2012 (“Disposizioni urgenti inmateria di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchéulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio2012”), a tenore del quale: «Al fine di assicurare il prefissatograduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata delpiano: a) l'ente può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi localinella misura massima consentita, anche in deroga ad eventualilimitazioni disposte dalla legislazione vigente».Come, infatti, già osservato da questa Corte, tale deroga èespressamente condizionata – oltre che alla preventiva adesionedell’ente locale alla «procedura di riequilibrio finanziariopluriennale», in presenza di «squilibri strutturali del bilancio in gradodi provocare il dissesto finanziario» (comma 1 del citato art. 243-bis) – alla successiva adozione di un’apposita deliberazione inmateria tariffaria, che non può che essere logicamente successivaall’entrata in vigore della norma abilitante (11 ottobre 2012).Laddove, nel caso di specie, il Comune aveva aderito allaprocedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ma non aveva maideciso il successivo incremento fino alla misura massima delle tarifferelative ai tributi locali (in deroga alle limitazioni vigenti), nonpotendo valere a tal fine (“allora per ora”) – per la fattispecie indisamina - la deliberazione adottata a suo tempo dal ConsiglioNumero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026Comunale il 26 febbraio 1998, n. 80, con la quale era statoapprovato l’aumento fino al 20% della tariffa-base per l’impostacomunale sulla pubblicità (I.C.P.), in quanto la relativa efficacia eradefinitivamente cessata (il 31 dicembre 2012) con l’abrogazionedell’art. 11, comma 10, del d.lgs. 27 dicembre 1997, n. 449, daparte dell’art. 23, comma 7, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,secondo l’interpretazione autentica del comma 739, della legge 28dicembre 2015, n. 208 (così Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025, n.32838, ripresa da Cass., Sez. T, 1° giugno 2026, nn. 17175 e 17176citt.).3.6. La pronuncia impugnata, per larga parte coerente conquanto sopra esposto, non ha fatto applicazione di tali principi nellaparte in cui ha ritenuto applicabile, per l’anno di imposta 2016, allatariffa ICP la maggiorazione del 20% stabilita dalla deliberazione n.89/1998 e laddove ha considerato legittima la commisurazione delcanone di occupazione in base ai metri quadri di superficepubblicitaria e non in base al criterio di cui all’art. 9, comma 7, d.lgs.n. 507/1993, basato sulla effettiva occupazione del suolo pubblicodel mezzo pubblicitario (cd. proiezione pubblicitaria).Per tali motivi, la pronuncia va cassata per un nuovoaccertamento attraverso il quale determinare la pretesa fiscale inbase ai suddetti principi.4. Va accolto anche il sesto motivo con cui la contribuente haeccepito, a norma dell’art. 360, primo comma num. 4, c.p.c., lanullità della sentenza impugnata per la violazione dell’art. 112 c.p.c.,non avendo la Commissione pronunciato sul motivo di appello rivoltocontro il capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato ilprimo motivo di ricorso senza verificare l’errore materiale contenutoNumero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026negli avvisi in relazione all’importo versato dalla contribuente ed inparticolare senza considerare che gli importi indicati nei due avvisicome versati non corrispondevano a quanto effettivamentecorrisposto dalla contribuente nei termini dimostrati con ladocumentazione allegata al ricorso, giacchè la società, per gliimpianti identificati con il codice n. 41592 non aveva pagato €57.646,55 e/o € 19.178,01 (come indicato, rispettivamente, nelprimo e nel secondo avviso), bensì la somma complessiva di €75.828,60 (€ 15.018,48 per i 16 poster su suolo pubblico ed €80.810,12 per 80 poster su suolo privato) in quattro rate di €18.957,15 ciascuna, come attestato dalle ricevute di pagamentoallegate.4.1. Il predetto motivo di appello, riportato ai findell’autosufficienza nel ricorso (v. pagina n. 11) risulta essere statoproposto, così come risulta non aver ottenuto risposta dal Giudice disecondo grado.La questione pone accertamenti fattuali da compiere, checompetono al giudice del merito.5. Resta - come anticipato – assorbito, perché reso ininfluenteper effetto dell’accoglimento della censura appena esaminata, loscrutinio delle restanti prime tre censure, con cui la contribuente hadedotto:(i) - (primo motivo), secondo il canone censorio di cui all’art.360, primo comma, num. 3 e 4., c.p.c., l’error in iudicando ed inprocedendo, per l’omessa pronuncia sull’eccezione di tardività delledifese svolte dal Comune in sede di appello, oltre che diinutilizzabilità dei documenti tardivamente depositati;Numero registro generale 7271/2023Numero sezionale 3759/2026Numero di raccolta generale 18994/2026Data pubblicazione 10/06/2026(ii) - (secondo motivo), secondo il canone censorio di cui all’art.360, primo comma, num. 4, c.p.c., l’error in procedendo, nonavendo la C.T.R. posto a fondamento della sentenza elementi difatto attestati dai documenti agli atti, decisivi e non contestati,nonché la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 62, comma 2, lett.d), d.lgs. n. 446/1997);(iii) - (terzo secondo motivo), in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4 e 3, c.p.c., l’error in procedendo per non averdeciso sul primo motivo di appello (circa la violazione della riserva dilegge) e l’error in iudicando per la dedotta violazione della riserva dilegge in materia tributaria sancita dall’art. 23 della Costituzione inrapporto all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97.6. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione aimotivi accolti con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania, in diversa composizione, ancheper regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto ed il sesto motivo del ricorso, rigetta ilquarto e dichiara assorbito l’esame dei primi tre motivi; cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, indiversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 18994/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris