CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 35319/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17767/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] N. 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis –controricorrente – avverso il DECRETO di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 611/2019 depositata il 17/12/2020 Oggetto: Equa riparazione R.G.N. 17767/2021 Ud. 20/10/2022CC R.G. 17767/2021 - Pagina nr. 2 di 7 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 20 ottobre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Decidendo in sede di opposizione ex art. 5-ter, L. 89/2001, la Corte d’Appello di Potenza ha riconosciuto in favore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 1.690,62 oltre interessi, a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata di una procedura fallimentare, nel cui passivo la ricorrente si era insinuata per crediti da lavoro, e che si era protratta per 18 anni oltre il termine di ragionevole durata. La Corte territoriale ha determinato la somma riconosciuta a titolo di equo indennizzo sulla scorta del disposto di cui all’art. 2-bis, comma 3, L. 89/2001, osservando che l’importo che poteva essere astrattamente riconosciuto -€ 7.200,00, e cioè € 400,00 per ciascuno dei 18 anni di superamento della durata ragionevole- doveva essere ricondotto all’entità del “diritto accertato dal giudice”, dovendosi riferire tale locuzione -ha affermato la Corte- non al valore del credito ammesso al passivo bensì alla somma concretamente ricevuta in sede di riparto finale, pari, appunto, ad € 1.690,62. 2. Per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Potenza ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 4. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in tre motivi R.G. 17767/2021 - Pagina nr. 3 di 7 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2-bis, commi 1 e 3, L. 89/2001. La ricorrente deduce la erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui essa ha ritenuto di riferire la locuzione “diritto accertato dal giudice” di cui all’art. 2-bis, comma 3, L. 89/2001 alla somma oggetto del riparto finale, e non all’importo oggetto di ammissione al passivo, nella specie € 11.351,38. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., la omessa valutazione di un fatto decisivo. La ricorrente, infatti, deduce di aver documentato il fatto che nel piano di riparto il suo credito veniva ad essere contemplato nella misura di € 6.538,44. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, la “violazione del principio del contraddittorio e di difesa ex art. 24 Cost.”. Lamenta la ricorrente di essere stata pregiudicata nel proprio diritto di difesa in virtù della tardiva costituzione del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, e della circostanza della celebrazione dell’udienza di comparizione con modalità di trattazione scritta, la quale avrebbe impedito alla ricorrente medesima di replicare alla memoria del MINISTERO. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2.1. Nel ritenere che la locuzione “diritto accertato dal giudice” di cui all’art. 2-bis, comma 3, L. 89/2001 dovesse essere riferita alla somma oggetto del riparto finale, e non all’importo oggetto di ammissione al passivola Corte territoriale si è discostata dal principio, reiteratamente affermato da questa Corte, per cui nell'individuazione della nozione di "valore della causa" ex art. 2 bis, comma 3, della legge n. 89/2001 e, in generale, tutte le volte che si debba avere riguardo a R.G. 17767/2021 - Pagina nr. 4 di 7 tale valore ai fini dell'equa riparazione del danno da durata non ragionevole del processo, deve farsi ricorso, in via di interpretazione analogica, al criterio fissato dagli artt. 10 e ss. c.p.c. e quindi all'importo richiesto con la domanda proposta nel processo presupposto, mentre non viene in considerazione né la somma per la quale il creditore sia stato ammesso al riparto, né l'importo che sia stata attribuito in sede concorsuale (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 25181 del17/09/2021 - Rv. 662165 – 01 ; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13535 del 2022; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11372 del 2019; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10176 del 2018). Come già osservato da questa Corte, in materia di processo fallimentare, l’ancoraggio della noz ione di "valore della causa" “all'importo che il creditore concretamente finisce con il ricavare dall'esecuzione appare, per un verso, del tutto sfornito di basi normative e, per altro verso, intrinsecamente irrazionale giacché l'entità di detto importo dipende da variabili molteplici e totalmente indipendenti sia dalla natura ed entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore”(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11372 del 2019). 2.2. Su tale affermazione di principio -che la Corte intende ribadire- non valgono ad incidere, in senso riduttivo della quantificazione del danno, i profili connessi alle concrete prospettive di soddisfacimento come invece dedotto dal MINISTERO controricorrente. Questa Corte, infatti, ha già affermato per cui l'a mmissione del creditore al passivo fallimentare consente al giudice, una volta accertata l'irragionevole durata del processo e la sua entità secondo le norme della l. n. 89/2001, di ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che esso R.G. 17767/2021 - Pagina nr. 5 di 7 sia stato subito dal ricorrente, stante la valutazione positiva della fondatezza delle ragioni di credito insita nel provvedimento emesso dagli organi della procedura fallimentare, senza che rilevi, in senso contrario, l'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo alla parte consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, atteso che la posizione del creditore, insinuato al passivo e rimasto insoddisfatto per l'incapienza dell'attivo, non è assimilabile a quella della parte avente pretese, ab origineo per fatti sopravvenuti, infondate ( Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19555 del 08/07/2021 -Rv. 661731 - 01) . Parimenti va disattesa la tesi del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, per cui la ricorrente avrebbe tratto vantaggio dal protrarsi della procedura concorsuale, vedendo in tal modo incrementare l’entità dell’equo indennizzo cui avrebbe diritto. L’applicazione analogica dell'art. 2, comma 2-septies, L. 89/2001 suggerita dalla tesi del controricorrente risulta in primo luogo non conciliabile con la lettera della previsione, che menziona “vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto”, così evidenziando che i vantaggi in questione non possono essere costituti dall’incrementarsi dell’indennizzo medesimo cui dovrebbero essere comparati. Appare, allora, evidente che il protrarsi della tempistica di effettivo soddisfacimento dei credit i insinuat i al passivo fallimentare - considerata anche la marcata impermeabilità di tale tempistica rispetto ad un eventuale ruolo attivo dei creditori (rilevando, invece, l’assenza di tale ruolo in altre ipotesi: Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 23630 del 17/10/2013 -Rv. 627995 - 01) - in alcun modo può essere intesa come forma di vantaggio per creditori medesimi, che invece vedono R.G. 17767/2021 - Pagina nr. 6 di 7 dannosamente differito il momento del soddisfacimento del loro diritto al riparto fallimentare, con conseguente perdita dei vantaggi personali conseguibili da una sollecita risposta del servizio giustizia(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10412 del 06/05/2009 -Rv. 608004 - 01) . 2.3. Profilo distinto, ma parimenti inidoneo ad incidere sul principio di diritto ribadito in questa sede, è quello - ulteriormente sollevato dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA-concernente l’i ncidenza dell’intervento del Fondo di Garanzia INPS, ed in particolare la mancata attivazione del Fondo in relazione alle ultime tre mensilità di retribuzione. In questo caso, infatti, il profilo non viene ad incidere sulla quantificazione del “diritto accertato” - che rimane ancorata all’ammissione al passivo- bensì sulla quantificazione del danno concretamente risentito, avendo questa Corte chiarito che i n tema di equa riparazione da durata irragionevole di una procedura fallimentare, il mancato esperimento, da parte del lavoratore creditore del fallito, dell'azione nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall'INPS per il conseguimento delle prestazioni previdenziali di cui alla l. n. 297 del 1982 ed al d.lgs. n. 80 del 1992 non condiziona l'insorgenza del diritto all'indennizzo, ai fini della quale è sufficiente la prova del fallimento del datore di lavoro e dell'ammissione del credito al passivo, potendo, invece, rilevare in sede di liquidazione dell'indennizzo, così da giustificare una eventuale decurtazione del danno riconoscibile, fermo restando che l'onere di provare detta inerzia compete all'Amministrazione, in modo da argomentare da essa la minore penosità dell'attesa per la definizione del processo (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 28268 del 06/11/2018 - Rv. 651043 – 01 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26421 del 16/12/2009 - Rv. 611955 – 01 e le decisioni non massimate Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13535 del 2022; Cass. Sez. 6 -2, Sentenza n. 7136 del 2017). R.G. 17767/2021 - Pagina nr. 7 di 7 3. Il ricorso va pertanto accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento degli ulteriori due motivi, e la decisione impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, la quale provvederà anche a statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassa l'impugnatodecreto e rinvia, anche per le spese