CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31922/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal: Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro; avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nell'ambito del procedimento relativo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere l'applicazione del beneficio dell'indulto ex art. 1 1.241/2006 con riferimento alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e lire 900 di multa per il delitto di cui all'art.23 1.110/1975 commesso il giorno 23 settembre 1992, inflittagli con la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 20 ottobre 1992 (divenuta irrevocabile il giorno 20 dicembre 1992),. 2. Avverso la predetta ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. In particolare il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art.1 1..241/2006 poiché al Gualtieri non poteva essere concesso l'indulto considerato che egli era stato condannato con sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 18 novembre 2016 (divenuta irrevocabile il giorno 24 ottobre 2018) alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all' art.416-bis cod. pen., commesso in Catanzaro dal 1997 sino al 28 novembre 2006 come espressamente indicato dal giudice della cognizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere qualificato come opposizione. 2.Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, avverso il provvedimento impugnato (che ha deciso in merito alla richiesta di applicazione dell'indulto, oggetto di impugnazione) - sia nel caso in cui sia stato adottato de plano ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., che nel caso in cui sia stato reso ex art. 666 cod. proc. pen. - è previsto un particolare mezzo di reclamo, costituito dall'opposizione a norma dell'art.667, comma quarto, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dall'art.672 del codice di rito), dinanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, che introduce un procedimento che deve svolgersi con l'osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa, secondo lo schema definito dall'art. 666 cod. proc. pen. Ciò in quanto il giudice dell'esecuzione, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre a un giudice di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio per la sua peculiarità. 3.In applicazione del superiore principio, gli atti vanno quindi trasmessi alla Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in