CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 32415/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere ORDINANZA sul ricorso 18305/2018proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso gli avv.ti Vito e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali è rappres. e difesa,con procura speciale a margine del ricorso; RICORRENTE E [OSCURATO:PERSONA] 1, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso la sede legale in Roma, Borgo S. Spirito 3, rappres. e difesa dagli avv.to [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; REGIONE LAZIO, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, negli uffici dell’Ente, in via M. Colonna n. 27, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti; CONTRORICORRENTIavverso la sentenza n. 2417/2018 de lla Corte d’appello di Roma, pubblicata il 13.4.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del 2012 la [OSCURATO:SOCIETA]. convenne innanzi al Tribunale di Roma l’Azienda USL Roma 1 e Laziosanità A.S.P. per far accertare che tutti i ricoveri di riabilitazione da essa erogati nel terzo e quarto semestre del 2009, e nel primo semestre del 2010 erano stati appropriati e dunque erano da remunerare. In seguito ai controlli effettuati da Laziosanità era stata contestata l’appropriatezza di dodici ricoveri effettuati nel 2009 e di 95 ricoveri effettuati nel 2010 presso la struttura sanitaria accreditata con il [OSCURATO:PERSONA] regionale; quest’ultima aveva espresso il proprio dissenso rispetto alle inappropriatezze rilevate, dando impulso alla procedura di cui al d.r. 58/09, che prevedeva la convocazione di una commissione di esperti per la valutazione dei ricoveri che aveva confermatoquanto sostenuto dalla Laziosanità all’esito dei controlli preliminari. Con sentenza del 2014, il Tribunale adito dichiarava il proprio difetto di giurisdizione affermando che l’accoglimento della domanda avrebbe presupposto un vaglio della correttezza dell’esercizio dell’attività amministrativa di controllo esercitata mediante un procedimento che si concludeva con un provvedimento collegiale valutativo a maggioranza, espressione di discrezionalità tecnica incidente su posizioni di interesse legittimo. Con sentenza del 13.4.18, la Corte territoriale rigettava l’appello, osservando che: la richiesta di riconoscimento dell’appropriatezza dei ricoveri e del diritto diottenere la relativa remunerazione concretizzava una contestazione di un provvedimento amministrativo nell’esercizio di discrezionalità tecnica; non erano stati contestati i provvedimenti amministrativi regionali che avevano definito la nozione di ricovero, bensì l’accertamento effettuato dalla commissione degli esperti; pertanto, non era dubbio che la causa riguardasse l’esercizio del potere amministrativo, con la conseguente posizione di interesse legittimo dell’appellante, che radicava la giurisdizione del giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a ricorre in cassazione con tre motiviillustrati con memoria.Resistono con controricorso la regione Lazio e l’Azienda sanitaria locale Roma 1. Con ordinanza interlocutoria depositata il 23.3.2023, la Corte ha rimesso la questione al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, sul presupposto che esse non si erano mai pronunciate riguardo alla valutazione dell’inadeguatezza dei ricoveri nella regione Lazio da parte della suddetta commissione; l’istanza di assegnazione alle Sezioni Unite è stata rigettata, dispone ndo trasmettersi il fascicolo alla Prima Sezione civilepr la trattazione. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 7, c.1, d.lgs. n. 104/2010. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 24 e 103 Cost. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 8quinquies, c.2, d.lgs. n. 502/92. I tre motivi, sviluppati unitariamente, con unica trattazione delle varie doglianze-esaminabili dunque congiuntamente- censurano la sen tenza impugnata, per aver la Corte d’appello escluso la giurisdizione del giudice ordinario ritenendo chela posizione della società ricorrente non afferisca a diritti soggettivi, in quanto: i ricoveri per cui è causa sono stati erogati in regime di accreditamento con il [OSCURATO:PERSONA] regionale,in ambito contrattuale, venendo in rilievo una fattispecie di adempimento contrattuale; ciascun ricovero era disposto in base a tariffe predeterminate dalla Regione in base al tipo di ricovero, per cui all’esito dell’istruttoria sarebbe da accertare il diritto alla remunerazione. I motivi sono fondati. Invero, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte (sebbene anteriore alla suddetta ordinanza interlocutoria) le controversie aventi ad oggetto l'esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie operando in regime concessorio di accreditamento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, qualora oggetto della contestazione sia esclusivamente l'esito del controllo, il conseguente accertamento dell'inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie ovvero le sanzioni amministrative irrogate ( SU, n. 1602/22). E’ stato altresì affermato che la controversia avente ad oggetto la sanzione amministrativa comminata dall'ASL - nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sulla congruità ed appropriatezza del servizio pubblico reso - ad una struttura privata operante in regime di accreditamentova devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto concerne prestazioni effettuate in esecuzione del rapporto, a carattere paritario e contenuto meramente patrimoniale, di concessione di pubblico servizio, non venendo in rilievo l'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, di poteri autoritativi e discrezionali(SU, n. 31029/19 ). Nella specie, non è condivisibile la motivazione della Corte territoriale secondo la quale la richiesta di riconoscimento dell’appropriatezza dei ricoveri e del diritto di ottenere la relativa remunerazione concretizzava una contestazione di un provvedimento amministrativo, in quanto la controversia ha per oggetto l’esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie, operando in regime concessorio di accreditamento , e il conseguente accertamento dell'inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio. Nel caso concreto, la causa petendiè dunque relativa ad una fattispecie d’inadempimento contrattuale, e non alla contestazione del merito di un provvedimento amministrativo che viene incidentalmente in rilievo solo in ordine al suddetto accertamento dell’esito del controllo d’appropriatezza dei ricoveri nelle strutture private. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in d