CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 17538/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26396/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA -DOM. [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] cheli rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE VELLETRI n. 6261/2018 depositata il 04/12/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 4 dicembre 202 4 il Tribunale di Velletri dichiarava la litispendenzadel processo n. 6261/2018 R.G., fra gli attori Marcello e [OSCURATO:PERSONA] e le controparti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 39 c.p.c. Affermava il provvedimento “Rilevata la precedente eccezione di litispendenza del presente giudizio in relazione al giudizio 415/2004 + 22/2007 del Tribunale Velletri, già sezione distaccata Frascati, poi oggetto di giudizio in appello 829/2014 decisa con reiezione della domanda di usucapione contenuta tra le altre domande oggetto del giudizio con sentenza 4963 del 17 luglio 2019. Il giudice rileva a tal punto la litispendenza della domanda già al momento della sua instaurazione e comunque l’attuale preclusione del giudicato nella trattazione della domanda”, ponendo a carico degli attori l e spese di lite del grado. Marcello e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per regolamento facoltativo di competenza . H a nno resistito con memoria difensiva tanto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quanto [OSCURATO:PERSONA]. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimentodel ricorso. In prossimità dell’udienza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria ex art. 380 bisc.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con un’unica critica , i ricorrenti lamentano che l’ordinanza impugnata fosse di segno diverso rispetto a quella pronunziata dal precedente giudice istruttore della causa, che aveva respinto la medesima eccezione. L’errore del Tribunale sarebbe consistito nel non considerare come, in sede di precisazione delle conclusioni, queste ultime fosserosolo ed esclusivamente riferite all’ipotesi di cuiall’art. 1158 c.c. e non all’art. 1159 bis c.c. Il mezzoè fondato. La decisione è così motivata: “Rilevata la precedente eccezione di litispendenza del presente giudizio in relazione al giudizio 415/2004 più 22/2007 del Tribunale Velletri, già sezione distaccata Frascati, poi oggetto di giudizio in appello 829/2014 decisa con reiezione della domanda di usucapione contenuta tra le altre domande oggetto del giudizio con sentenza 4963 del 17 luglio 2019, il giudice rileva a tal punto la litispendenza della domanda già al momento della sua instaurazione e comunque l’attuale preclusione del giudicato nella trattazione della domanda. Dichiara la litispendenza e ne dispone la cancellazione dal ruolo”. L’assunto è doppiamente erroneo. Per un verso, la litispendenza presuppone la contemporanea pendenza della stessa causa dinnanzi agiudici diversi, assumendo all'uopo rilievo la situazione processuale, anche sopravvenuta, rispetto all'introduzione dei giudizi per come sussistente al momento della decisione.(Sez. 2, n. 4814 del 23 febbraio 2024). Non è dunque corretto fare riferimento al momento dell’instaurazione del giudizio, quanto piuttosto al momento della decisione. Per altro verso, in caso di successiva proposizione di due giudizi aventi identico oggetto, il giudice del secondo non può dichiarare lalitispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. se in relazione al primo giudizio si sia già formato ilgiudicato (Sez. 3, n. 41505 del 24 dicembre 2021). La causa va pertanto rimessa al Tribunale di Velletri, affinché provveda al prosieguo del giudizio, ed a cui si demanda anche la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il ricorso, cassa l’ordinanzaimpugnata e rimette gli atti al Tribunale di Velletri, con termine di legge per la riassunzione. Spese al definitivo